Sentenza n. 182/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Coseano n. 36 del 2 ottobre 2024, recante “progetto di ampliamento nonché di variante n. 3 del piano per gli insediamenti produttivi P. i. p. (l. 865/1971) “Sant’Andrea” a Cisterna di Coseano con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (artt. 1 e 19, d. P. R. 327/2001)”; - di tutti i relativi atti presupposti dei consequenziali, ancorché non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del progetto di ampliamento e della variante n. 3 del Piano per gli insediamenti produttivi, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale recante l'ampliamento e la variante n. 3 del Piano per gli insediamenti produttivi, nella parte in cui apponeva un vincolo preordinato all'esproprio sul terreno di sua pertinenza. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della legge n. 1150 del 1942, violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale di eventuali diverse disposizioni regionali, incluso l'art. 3, comma 7-bis, della legge regionale n. 12 del 2008, per contrasto con gli artt. 42 e 117 Cost. e con l'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 2001. Nel corso del giudizio le parti hanno riferito di avere avviato trattative e che il Comune aveva successivamente adottato la variante n. 4 del Piano, ritenuta satisfattiva dell'interesse della ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito l'unico motivo di ricorso né le questioni di legittimità costituzionale prospettate. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adozione della variante n. 4, considerata isolatamente, non sarebbe stata sufficiente a giustificare la cessazione della materia del contendere, poiché non era stato chiarito in che modo essa avesse eliminato o modificato il vincolo preordinato all'esproprio contestato. Tuttavia, la dichiarazione congiunta delle parti del 1° aprile 2026, attestante il raggiungimento di una soluzione satisfattiva dell'interesse della società ricorrente e la volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio, costituiva un fatto, atto o comportamento univoco successivo alla proposizione del ricorso, idoneo ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, conformemente alla richiesta congiunta delle parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso
La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando fatti, atti o comportamenti successivi alla proposizione del ricorso dimostrino in modo univoco che il ricorrente non ha più interesse a una decisione.
art. 17 l. 17 agosto 1942, n. 1150
Norma richiamata dalla ricorrente quale parametro di legittimità della variante urbanistica; non esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità.
art. 3, comma 7-bis, l.r. 21 ottobre 2008, n. 12
Disposizione regionale della cui legittimità costituzionale la ricorrente ha dubitato; la questione non è stata esaminata.
art. 42 Cost.
Parametro costituzionale invocato per la prospettata illegittimità costituzionale della disciplina regionale; non esaminato.
art. 117 Cost.
Parametro costituzionale invocato per la prospettata illegittimità costituzionale della disciplina regionale; non esaminato.
art. 4 l. cost. 31 gennaio 2001, n. 1
Parametro costituzionale invocato dalla ricorrente; non esaminato.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, fatti, atti o comportamenti univoci delle parti dimostrino che il ricorrente non ha più interesse a ottenere una decisione di merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La mera adozione di una successiva variante urbanistica non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere se non è chiarito che essa abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata; tuttavia, una dichiarazione congiunta delle parti che attesti il soddisfacimento dell'interesse e la volontà di non coltivare il giudizio può essere sufficiente a fondare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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