Sentenza n. 1028/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 1058/2025, depositata e resa pubblica il 06.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14040/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 31.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 1058/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. Il titolo era stato notificato all'amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La mancata esecuzione della condanna ha determinato la proposizione dell'azione ex art. 114 c.p.a., con richiesta di ordine di adempimento, nomina del commissario ad acta e applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte. Il commissario deve svolgere l'incarico obbligatoriamente e depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha applicato, a carico dell'amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine sino all'effettivo pagamento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Ha inoltre posto le spese di giudizio a carico del Ministero, liquidandole in 552 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato o di altro provvedimento esecutivo, impartendo ordini all'amministrazione, nominando un commissario ad acta e applicando, su richiesta, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell'amministrazione inadempiente, è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione di modifica e coordinamento dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario è proponibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, l'incarico può essere svolto senza compenso autonomo, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
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