Cassazione Penale, Sentenza n. 00146/2026 del 05/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma con unico motivo relativo alle esigenze cautelari, censurando il provvedimento per violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che il Tribunale aveva fondato il pericolo di reiterazione solo sulla gravità del fatto e le sue modalità e non sulla specifica condotta personale, senza considerare la risalenza degli episodi (ottobre 2020) e l'assenza di operatività dell'associazione - della quale peraltro la sua partecipazione era stata esclusa - fino a quella data.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito congrua e logica motivazione in ordine alle esigenze cautelari valorizzando la biografia delinquenziale dell'indagato, segnalando precedenti penali (tra cui una pena definitiva di 13 anni e 8 mesi per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n.309/1990), carichi pendenti (tra cui un reato in materia di stupefacenti commesso l'8 marzo 2021), quattro altre ordinanze cautelari emesse da diversi Gip, una latitanza di oltre un anno, e la commissione dei fatti oggetto del procedimento mentre si trovava agli arresti domiciliari presso la comunità Exodus con successiva revoca della detenzione il 28/11/2023. Tali elementi sono stati ritenuti sintomatici di attuale e perdurante pericolosità, rendendo irrilevante la censura sulla temporalità dei fatti e l'esclusione della partecipazione all'associazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame da parte del Tribunale dei provvedimenti cautelari: fondamento procedurale dell'istanza di riesame che è stata oggetto dell'ordinanza impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma del Testo unico sugli stupefacenti richiamata per descrivere la natura e la gravità dei precedenti e della condanna definitiva che contribuiscono a valutare la pericolosità dell'indagato
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Ulteriore richiamo alle disposizioni penali in materia di stupefacenti a supporto della valutazione della gravità del quadro indiziario e della biografia criminale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione relativa agli adempimenti di cancelleria e alle comunicazioni di rito, cui è stato demandato l'ufficio di provvedere
Massime di principio
- Un ricorso avverso misure cautelari che si limiti a censure generiche e non sviluppi puntualmente le ragioni di diritto e di fatto è dichiarabile inammissibile.
- La valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi sulla complessiva biografia criminale dell'indagato (precedenti penali, carichi pendenti, latitanza, condotte successive ai fatti contestati) e non solo sulla contestazione specifica oggetto del procedimento impugnato.
- La mera risalenza temporale degli eventi contestati non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se sono emerse condotte successive che indicano perdurante pericolosità.
- L'esclusione della partecipazione a un'associazione criminale non impedisce che permangano altri profili (es. vendita di stupefacenti, precedenti, comportamenti in libertà) idonei a giustificare misure cautelari.
- Il difensore deve articolare motivi specifici e riferiti ai presupposti di legge delle esigenze cautelari; altrimenti il giudice delle leggi può respingere il ricorso e sanzionare con spese e ammenda.
Testo integrale
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