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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza dell’ordinanza collegiale n. 544/2025, pubblicata il 30 dicembre 2025, con richiesta di nomina del Commissario ad acta e di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

Giustizia amministrativa202600042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Comune di Atessa all'ordinanza collegiale n. 544/2025, che imponeva l'ostensione della documentazione oscurata, in particolare dell'offerta tecnica della controinteressata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto, con l'ordinanza collegiale n. 544/2025, l'accoglimento dell'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e l'ordine rivolto al Comune di Atessa di ostendere, entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione, la documentazione richiesta, con oscuramenti limitati alle parti costituenti effettivi segreti tecnici e commerciali motivati e comprovati. Nonostante la notificazione dell'ordinanza il 30 dicembre 2025 e la successiva diffida del 14 gennaio 2026, il Comune non eseguiva il comando giudiziale, non adottava una decisione espressa e non metteva a disposizione i documenti. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine breve, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune ha chiesto il rigetto, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio è stato inoltre rappresentato che l'appello della controinteressata avverso l'ordinanza era stato respinto dal Consiglio di Stato, con integrale conferma della pronuncia, senza che ciò determinasse l'adempimento del Comune.

La decisione

Il TAR ha accertato l'inottemperanza del Comune di Atessa all'ordinanza n. 544/2025, integralmente confermata in appello, e ha condannato l'amministrazione a darvi completa esecuzione entro cinque giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Chieti, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di cinque giorni per gli adempimenti sostitutivi necessari a soddisfare la pretesa della ricorrente. La penalità di mora non è stata applicata, poiché la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente ad assicurare il pieno soddisfacimento della pretesa. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato o del provvedimento esecutivo e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora è una misura eventuale, non necessaria quando il commissario assicura adeguatamente il soddisfacimento della pretesa.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione, ma il giudice può non applicarla quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a garantire l'effettiva esecuzione.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di accesso proposta in corso di causa, il cui accoglimento aveva imposto all'amministrazione l'ostensione della documentazione richiesta secondo le modalità stabilite dal giudice.

Massime di principio

  • L'inottemperanza a un'ordinanza esecutiva del giudice amministrativo, anche quando l'ordinanza sia stata impugnata, può essere accertata e sanzionata con un nuovo ordine di esecuzione una volta confermata la decisione dal giudice d'appello.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine breve per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente per assicurare l'esecuzione del comando giudiziale; in tal caso il giudice può non applicare la penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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