Cassazione Penale, Sentenza n. 13841/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato gli arresti domiciliari a Morabito per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sulla base dell'accusa che egli avrebbe promesso sostegno elettorale al sindaco di Paternò Naso in cambio della promessa di assunzioni presso la Dusty s.r.l. e della nomina ad assessore di un uomo di fiducia della consorteria. Il ricorrente deduceva, in particolare, (i) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 416-ter per assenza di una "utilità" suscettibile di immediata monetizzazione e genericità della promessa; (ii) travisamento della prova relativamente a una intercettazione e criticava la mancata perizia di identificazione della voce.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio di motivazione sulla qualificazione della "utilità" promessa. Pur richiamando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale secondo cui l'espressione "qualunque altra utilità" può ricomprendere vantaggi patrimoniali e non patrimoniali (tra cui nomine, assunzioni, appalti, raccomandazioni e l'impegno a spendere la propria influenza), il Collegio ha stabilito che una promessa generica e indeterminata del politico di "interessarsi" per assunzioni non integra di per sé la disponibilità vincolante e precettiva prevista dall'art. 416-ter. Per contraddittorietà e vaghezza della motivazione del Tribunale di Catania sull'esatto contenuto e grado di impegno della prestazione promessa, l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Catania per nuovo giudizio e nuova motivazione sull'appello del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
La nozione di "qualunque altra utilità" (testo successivo alle riforme) ricomprende vantaggi patrimoniali e non patrimoniali, ma la promessa deve configurare una disponibilità vincolante e precettiva dell'agente politico a spendere il proprio potere/influenza per l'associazione mafiosa. Una promessa generica di "interessarsi" per assunzioni è insufficiente se priva di specificità e di vincolo operativo.
legge 17 aprile 2014, n. 62
Ha ampliato la nozione di controprestazione includendo "altre utilità" oltre al denaro, superando la limitazione originaria.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ulteriore intervento normativo nella cornice del reato che ha modificato la disciplina penale e procedurale collegata.
legge 21 maggio 2019, n. 43
Ha sostituito la locuzione con "qualunque altra utilità", ampliando la portata della norma e consentendo di ricomprendere anche utilità non immediatamente quantificabili economicamente, purché costituiscano un vantaggio rilevante per l'associazione mafiosa.
Massime di principio
- Dopo le riforme normative (in particolare la legge n. 43/2019) la nozione di "qualunque altra utilità" può comprendere benefici patrimoniali e non patrimoniali (assunzioni, nomine, appalti, raccomandazioni, interventi a favore dell'associazione), quindi non è più necessario limitarsi a beni immediatamente monetizzabili.
- Tuttavia non ogni promessa vaga o generica è sufficiente: la promessa deve tradursi in una disponibilità vincolante e precettiva dell'agente politico a spendere i propri poteri o la propria influenza per soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa. Una generica disponibilità a "interessarsi" non integra automaticamente il primo comma dell'art. 416-ter.
- Ai fini cautelari è necessario che la motivazione indichi con chiarezza la natura concreta e il grado di impegno della prestazione promessa (chi, cosa, quando e con quale modalità o vincolo), onde evitare valutazioni contraddittorie o indeterminate.
- Se l'accertamento probatorio si fonda su intercettazioni ove l'identità della voce è contestata, il giudice deve valutare la necessita' di perizia fonica o altra indagine tecnica prima di darne pieno peso; la mancata verifica può incidere sulla fondatezza cautelare.
- Nell'esaminare casi analoghi occorre distinguere tra: (a) promesse specifiche e concrete (es. nomina certa, assunzione definita, appalto assegnato) che più facilmente costituiscono utilità rilevante, e (b) impegni vaghi o generici privi di precettività che potrebbero non integrare il reato.
- La presenza della modalità mafiosa (uso della forza intimidatrice) non è sempre indispensabile per configurare lo scambio politico-mafioso, ma la prova della rilevanza dell'utilità e del vincolo sinallagmatico resta essenziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13809/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13810/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13816/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13817/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13818/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →