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Sentenza

Sentenza n. 244/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 402/2024 del 4.11.2024 emesso dal Tribunale civile di Palmi nel giudizio iscritto al n. 1139/2024 R.G.

Giustizia amministrativa202500344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo, limitatamente al pagamento di una fattura, degli interessi e delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Palmi, non opposto e successivamente dichiarato esecutivo, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 15.872,00, oltre interessi legali come da domanda e spese. Dopo la notificazione del ricorso, il Comune ha pagato due delle tre fatture poste a base del decreto, ma è rimasto inadempiente quanto alla terza fattura, agli interessi e alle spese processuali riconosciuti nel titolo. La ricorrente ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, benché ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dimostrato l’integrale adempimento del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza quanto all’obbligo di esecuzione del decreto ingiuntivo, ordinando al Comune di pagare le somme residue relative alla fattura non ancora saldata, gli interessi e le spese processuali riconosciuti nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato in un ufficiale della Guardia di Finanza da designarsi dal Comandante provinciale, attribuendogli anche i poteri di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora: l’astreinte non è automatica e, nel caso concreto, la recente formazione del titolo, il parziale adempimento dell’amministrazione e l’applicazione degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 rendevano manifestamente iniqua la sua applicazione. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato, anche formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    esclude l’applicazione della cd. “astreinte” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua” ovvero sussistano “ulteriori ragioni ostative”

    La penalità di mora non è automatica; il giudice deve valutare le circostanze concrete e può negarla quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 647 c.p.c.

    La mancata opposizione al decreto ingiuntivo consente la dichiarazione di esecutorietà, necessaria affinché il decreto possa fondare l’azione di ottemperanza.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    Il saggio degli interessi moratori applicabile ai crediti commerciali è stato considerato dal giudice tra gli elementi che rendevano iniqua l’ulteriore applicazione dell’astreinte.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    termine dilatorio di giorni 120 (centoventi)

    Il termine dilatorio per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è decorso dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato all’amministrazione, ha valore di giudicato e può fondare l’azione di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione dimostrare l’integrale esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme residue e fissare un termine per l’adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta attribuendogli tutti gli adempimenti contabili e materiali necessari al pagamento; l’insufficienza degli stanziamenti o della liquidità dell’ente non costituisce, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non opera automaticamente: il giudice deve valutarne la concreta equità e può escluderla quando la recente formazione del titolo, il parziale adempimento dell’amministrazione e la maturazione di interessi moratori rendano sproporzionata o manifestamente iniqua la sanzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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