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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1528 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva dichiarato illegittima la cartella di pagamento relativa all'Invim 1990 perché notificata l'8 ottobre 2005, oltre tre anni dal passaggio in giudicato, il 28 aprile 1999, della sentenza che aveva respinto l'opposizione del contribuente all'avviso di liquidazione. L'Amministrazione ha sostenuto che non fosse applicabile il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 131/1986, riguardante la fase di imposizione e accertamento, ma il termine decennale di prescrizione dell'art. 78, trattandosi di riscossione di un credito definitivamente accertato con sentenza. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, contestando la validità della notificazione dell'appello eseguita a mani proprie e sostenendo che lo sgravio disposto dall'Amministrazione costituisse acquiescenza alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo valida la notificazione dell'appello effettuata a mani proprie, anche in presenza di un'elezione di domicilio presso i difensori. Ha inoltre escluso che lo sgravio eseguito dall'Amministrazione costituisse acquiescenza, poiché era stato disposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado e per evitare l'esecuzione forzata durante il giudizio d'appello. Ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che, quando la pretesa tributaria è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, la successiva cartella è soggetta al termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, non al termine triennale di decadenza dell'art. 76. Poiché la cartella era stata notificata entro dieci anni dal giudicato, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b)

    termine triennale di decadenza

    La disposizione riguarda la decadenza dell'Amministrazione finanziaria nella fase di imposizione e accertamento della pretesa tributaria; non si applica alla riscossione di un credito già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78

    termine decennale di prescrizione

    Si applica alla riscossione del credito tributario risultante da una sentenza passata in giudicato, poiché il titolo della pretesa diventa la sentenza, che rende il credito certo, liquido ed esigibile.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31

    La norma consente il richiamo delle disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 anche con riferimento all'Invim.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17

    Nel processo tributario è valida la notificazione mediante consegna dell'atto a mani proprie del contribuente, anche quando sia stato eletto domicilio presso i difensori.

  • Art. 329 c.p.c.

    L'acquiescenza alla sentenza può precludere l'impugnazione, ma deve consistere in una manifestazione espressa o in atti incompatibili con la volontà di impugnare. La mera esecuzione provvisoria o cautelativa della sentenza, come lo sgravio disposto per evitare l'esecuzione forzata, non integra necessariamente acquiescenza.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c)

    termine annuale di decadenza

    Il termine riguarda le somme dovute in base ad accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione dell'atto impositivo; non si applica quando il credito deriva da una sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato posto a carico del ricorrente incidentale l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando un tributo è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato, la successiva riscossione si fonda sulla sentenza e, di regola, è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, non ai termini di decadenza previsti per la fase di accertamento dell'imposta.
  • Occorre distinguere tra termini di decadenza per l'esercizio del potere impositivo e termini di prescrizione per l'esecuzione di un credito già definitivamente accertato.
  • La notificazione di un atto nel processo tributario è normalmente valida se l'atto viene consegnato direttamente al destinatario, anche se quest'ultimo ha eletto domicilio presso un difensore.
  • Lo sgravio o l'esecuzione provvisoria di una sentenza sfavorevole, effettuati per evitare iniziative esecutive durante il giudizio, non equivalgono automaticamente ad acquiescenza né impediscono la prosecuzione dell'impugnazione già proposta.
  • Per verificare la tempestività di una cartella fondata su un giudicato, il momento iniziale da considerare è il passaggio in giudicato della sentenza e il termine applicabile va individuato in base alla natura giudiziale del titolo.

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