Parere n. 1179/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 148 prot. n. 39251/int del 31 agosto 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'ordinanza comunale di demolizione n. 148 del 31 agosto 2017, relativa a opere edilizie abusive.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto la demolizione di una struttura in ferro tamponata con blocchi di lapillo-cemento, di circa 120 mq, realizzata in ampliamento di un edificio esistente previa demolizione di vecchi annessi agricoli, e di una copertura in alluminio e vetro posta a protezione dell'ingresso di altro edificio. Ha dedotto tre motivi: l'impossibilità di ottemperare all'ordine per l'esistenza di un sequestro preventivo dell'immobile, con conseguente asserita nullità dell'ordinanza per impossibilità giuridica dell'oggetto; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che avrebbe potuto rappresentare la propria estraneità all'esecuzione delle opere, attribuita alla società conduttrice; l'eccesso di potere per sproporzionato bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, anche in ragione della scarsa entità delle opere e della necessità di intervenire su parti comuni dell'edificio.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Il sequestro preventivo non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, che conserva il proprio oggetto e si fonda su presupposti autonomi rispetto al vincolo penale. Il sequestro rileva esclusivamente sul piano dell'esecuzione: finché perdura, la demolizione non può essere pretesa dal destinatario, i termini per adempiere devono intendersi sospesi e non possono essere imputate al proprietario le conseguenze della mancata esecuzione non a lui imputabile, inclusa l'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La comunicazione di avvio non era necessaria, trattandosi di ordine di demolizione vincolato; inoltre, il proprietario era stato correttamente individuato quale destinatario dell'ordine, poiché titolare del diritto reale e soggetto in grado di ottemperare. Infine, la natura vincolata del provvedimento esclude la deducibilità dell'eccesso di potere prospettato dal ricorrente.
Osservazioni
Primo motivo - Sequestro preventivo e possibilità giuridica dell'oggetto
Il sequestro preventivo non priva l'ordine di demolizione del suo oggetto né ne determina la nullità. Il vincolo penale incide soltanto sull'esecuzione del provvedimento: la demolizione non può essere pretesa durante il sequestro, i termini per adempiere restano sospesi e non possono essere imputate al destinatario le conseguenze della mancata esecuzione non dipendente dalla sua volontà.
Secondo motivo - Comunicazione di avvio del procedimento
La natura vincolata dell'ordine di demolizione esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, il proprietario è stato correttamente individuato come destinatario dell'ordine, indipendentemente dall'eventuale esecuzione materiale delle opere da parte del conduttore.
Terzo motivo - Eccesso di potere e bilanciamento degli interessi
La natura vincolata delle valutazioni sottese all'ordine di demolizione esclude la deducibilità del vizio di eccesso di potere prospettato in relazione alla pretesa sproporzione tra interesse pubblico e interesse privato.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale
La sanzione dell'acquisizione gratuita non può essere applicata per una mancata esecuzione dell'ordine di demolizione non imputabile al destinatario, quando il sequestro preventivo impedisca l'esecuzione; i termini per adempiere devono intendersi sospesi per la durata del vincolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
Sussistono i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
Concorre a fondare la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo dell'immobile non incide sulla legittimità dell'ordine amministrativo di demolizione, che conserva il proprio oggetto e la propria efficacia in quanto fondato su presupposti autonomi rispetto al vincolo penale.
- Il sequestro preventivo incide sul piano dell'esecuzione dell'ordine di demolizione: finché perdura il vincolo, l'amministrazione non può pretendere l'adempimento, i termini assegnati devono intendersi sospesi e non possono essere applicate al destinatario le conseguenze sanzionatorie di una mancata esecuzione non imputabile.
- L'ordine di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e non è normalmente sindacabile per eccesso di potere con riferimento al bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato.
- Il destinatario dell'ordine di demolizione può essere individuato nel titolare del diritto reale sull'immobile, anche quando l'esecuzione materiale delle opere abusive sia attribuita a un soggetto conduttore, poiché il titolare del diritto reale è il soggetto che può ottemperare all'ordine.
Ordinanza di demolizione impugnata con ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto dal proprietario di un immobile contro un'ordinanza comunale di demolizione relativa a opere edilizie abusive. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha espresso parere per il rigetto.
Opere oggetto dell'ordinanza
L'ordinanza comunale riguardava due interventi: una struttura in ferro scoperta, tamponata con blocchi di lapillo-cemento, di circa 120 mq e con altezza variabile tra tre e quattro metri, realizzata in ampliamento di un edificio esistente previa demolizione di vecchi annessi agricoli; una copertura in alluminio e vetro posta a protezione dell'ingresso di un altro edificio, realizzata sul relativo lotto.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- l'impossibilità giuridica di ottemperare all'ordinanza a causa del sequestro preventivo dell'immobile disposto dall'autorità giudiziaria;
- l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che avrebbe potuto dimostrare la propria estraneità alla realizzazione delle opere, attribuita alla società conduttrice;
- l'eccesso di potere per l'errato bilanciamento tra interesse pubblico alla repressione dell'abuso e interesse privato, anche in considerazione della limitata entità delle opere e della necessità di intervenire su parti comuni dell'edificio.
Sequestro preventivo e ordine di demolizione
La Sezione ha escluso che il sequestro preventivo incida sulla legittimità dell'ordine di demolizione. Il bene sequestrato continua a esistere e costituisce un oggetto possibile del provvedimento amministrativo; il sequestro non determina quindi né la nullità dell'ordinanza né l'impossibilità giuridica del suo oggetto.
Il vincolo penale rileva su un piano distinto, quello dell'esecuzione. Finché il sequestro perdura, la demolizione non può essere pretesa dal destinatario dell'ordinanza. I termini assegnati per la demolizione o la rimessione in pristino devono intendersi sospesi e non possono essere imputate al proprietario le conseguenze della mancata esecuzione non dipendente dalla sua volontà. In particolare, non può operare, per tale periodo, l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La Sezione ha richiamato, in proposito, Cons. Stato, sez. VII, 9 maggio 2025, n. 4003.
Comunicazione di avvio e individuazione del destinatario
La Sezione ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura vincolata e, per tale ragione, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, il proprietario è stato correttamente individuato quale destinatario dell'ordine, anche se le opere sarebbero state materialmente realizzate dalla società conduttrice. Il titolare del diritto reale sul bene è infatti il soggetto che può provvedere all'ottemperanza dell'ordine.
Esclusione dell'eccesso di potere
La natura vincolata delle valutazioni poste a fondamento dell'ordine di demolizione esclude la deducibilità del vizio di eccesso di potere prospettato dal ricorrente in relazione al bilanciamento tra interessi pubblici e privati e alla pretesa sproporzione della misura.
Esito
Poiché tutti i motivi sono stati ritenuti infondati, la Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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