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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza /2025 del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 18/02/2025 n. 41.

Giustizia amministrativa202501246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, n. 41 del 18 febbraio 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per specifiche annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti scolastiche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, n. 41 del 18 febbraio 2025. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuna ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, relativamente, per una ricorrente, agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'altra, all'anno scolastico 2021/22, oltre a interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Le ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di ulteriori 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La sentenza di cognizione aveva previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    L'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni consente di procedere giudizialmente all'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non dà esecuzione a un titolo giudiziale esecutivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione del titolo giudiziale, consente di ritenere accertata l'inottemperanza ai fini dell'adozione delle misure esecutive.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione soccombente qualora persista l'inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con fissazione di un termine ulteriore e subordinato al protrarsi dell'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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