Cassazione Penale, Sentenza n. 16329/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione di legge e per "apparenza di motivazione": si censura la valutazione della "attualità della pericolosità sociale" necessaria per la misura di prevenzione. La Corte d'Appello aveva confermato la sorveglianza speciale (4 anni) richiamando il precedente provvedimento cautelare del 2014 che indicava l'appartenenza del Facente a una "diramazione umbra" di cosca di 'ndrangheta, e riferendosi a fatti successivi alla scarcerazione (avvio di un'attività commerciale insieme a un altro soggetto indiziato e una denuncia per furto aggravato nel 2018). Il ricorrente ha contestato che tali elementi non siano stati adeguatamente motivati né idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la Corte d'Appello si è limitata a richiamare fatti generici e la precedente inquadratura ex art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. 159/2011 senza svolgere una valutazione "in positivo" e individualizzata circa la prognosi di pericolosità, come richiesto dal principio affermato dalle Sezioni Unite (decisione "Gattuso" 2018). È stata quindi riscontrata apparenza di motivazione insufficiente rispetto ai criteri richiesti (durata e intensità del vincolo associativo, tempo trascorso, apporto concreto al gruppo). Il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 4 comma 1 lett. a)
Inquadramento del Facente tra i soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose; tale qualificazione costituisce base cognitiva ma non esonera il giudice dall'obbligo di motivare in positivo l'attualità della pericolosità.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale che descrive l'associazione mafiosa; richiamata in relazione all'indizio di appartenenza di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011.
Corte Costituzionale, sentenza n.49 del 2015
Ribadito il principio che la motivazione non è una mera espressione di risultato ma deve rendere conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie; richiamata per sottolineare i requisiti di completezza e logicità della motivazione.
Cassazione, Sez. I, 26.2.2009, rv 242887 (giurisprudenza sulla "apparenza di motivazione")
Principio sulla nozione di "apparenza di motivazione": la motivazione è apparente se priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o non consente di comprendere il percorso logico del giudice.
Cassazione, Sezioni Unite, "Gattuso" (2018)
Principio determinante: anche in presenza di pericolosità qualificata (appartenenza mafiosa) la prognosi di pericolosità non è presunta automaticamente; il giudice deve formulare una valutazione positiva e individualizzata basata su durata e intensità del vincolo associativo, tempo trascorso e apporto del singolo al gruppo.
Massime di principio
- L'appartenenza accertata in passato a un'organizzazione mafiosa costituisce un indizio rilevante ma non basta da sola per fondare la misura di prevenzione: il giudice deve spiegare "in positivo" perché la pericolosità sia attuale.
- La motivazione del provvedimento di prevenzione deve essere completa, coerente e logica: la mera richiamata di fatti passati o l'uso di circostanze neutre (es. svolgimento di un'attività commerciale) senza collegamento probatorio specifico non è sufficiente.
- Il giudice deve valutare durata e intensità del vincolo associativo, il tempo trascorso dalla contestazione/accertamento e il concreto apporto del singolo al sodalizio; l'assenza di questa analisi può determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento.
- Comportamenti posteriori alla scarcerazione vanno descritti e collegati all'associazione (es. ruoli, modalità di continuità dell'attività criminale, contatti documentati): mere denunce o circostanze generiche non sostituiscono un'analisi prognostica dettagliata.
- Per il difensore, impugnare un provvedimento di prevenzione è efficace quando si pone l'accento sull'apparenza di motivazione e sull'assenza di argomentazioni individualizzate secondo i parametri indicati dalle Sezioni Unite.
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