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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14034/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si misuravano con la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a reiterare critiche generiche già svolte nel precedente grado. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata confermava la condanna di primo grado nei confronti di una imputata per guida in stato di ebbrezza aggravata. In cassazione la difesa deduceva tre censure: 1) violazione di legge per la mancanza della firma dell'imputata e del pubblico ufficiale nel verbale di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima del prelievo ematico; 2) vizio di motivazione sulla validità del consenso prestato al prelievo, assunto come non realmente consapevole per mancanza di piena coscienza; 3) vizio di motivazione sulla prova della responsabilità nella causazione del sinistro. La Corte ha però rilevato che i motivi riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza, nella forma aggravata richiamata dalla sentenza di merito

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono contenere specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso

  • art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    richiamato come base del reato contestato e definito in relazione alla condanna confermata nei gradi di merito

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi di appello già respinti non integra una critica argomentata e determina l'inammissibilità.
  • L'atto di impugnazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso rispetto alla decisione impugnata; la genericità o la ripetizione di doglianze già esaminate preclude l'esame di legittimità.
  • La funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato: se tale funzione manca perché i motivi non si misurano con la ratio decidendi della sentenza, il ricorso è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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