Cassazione Civile, Ordinanza n. 29596/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva per contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, riferiti all'attività professionale svolta nell'anno 2010 da un avvocato iscritto d'ufficio. Il Tribunale di Trapani aveva dichiarato prescritti i contributi; la Corte d'appello di Palermo aveva confermato il rigetto dell'appello dell'INPS ritenendo che la prescrizione decorresse dalla scadenza ordinaria del versamento e non potesse applicarsi il differimento al 6 luglio 2011 previsto dal d.P.C.M. 12 maggio 2011, perché l'INPS non avrebbe specificamente censurato la questione in appello, con conseguente giudicato interno. Inoltre, la Corte territoriale aveva escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., osservando che la mancata compilazione del quadro RR in dichiarazione dei redditi non dimostrava, da sola, un occultamento doloso del debito previdenziale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione degli artt. 113, comma 1, c.p.c., 2935 e 2909 c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 12 maggio 2011, sostenendo che il termine di pagamento andava individuato nel 6 luglio 2011 e che il giudice di merito non era vincolato dalle allegazioni di parte sulla decorrenza della prescrizione; il ricorso ha dunque contestato anche l'erronea applicazione del giudicato e la decorrenza del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando precedenti conformi, e ha affermato che per i contributi dovuti alla Gestione separata il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine di pagamento, che nel caso concreto era differito al 6 luglio 2011 dal d.P.C.M. 12 maggio 2011 per i soggetti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Richiamato quale base dell'iscrizione alla Gestione separata e dell'obbligo contributivo del professionista.
art. 113, comma 1, c.p.c.
Invocato dall'INPS per censurare la decisione di merito sulla corretta applicazione della legge da parte del giudice.
art. 2935 c.c.
Richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato qui nella scadenza del pagamento dei contributi.
art. 2909 c.c.
Invocato in relazione al preteso giudicato interno sul differimento del termine, ritenuto però non ostativo alla rilevazione della corretta disciplina legale.
art. 18 d.lgs. n. 241/1997
È la norma che collega i versamenti contributivi ai termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 17 d.P.R. n. 435/2001
Richiamato nel sistema dei termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
d.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1, lett. a)
Ha differito al 6 luglio 2011 il termine di versamento, senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
d.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1, lett. b)
È stata considerata irrilevante ai fini del caso, poiché la maggiorazione dello 0,40% presuppone una scadenza già spirata e configura solo un'agevolazione per il pagamento.
art. 2941, n. 8, c.c.
La Corte d'appello aveva escluso la sospensione della prescrizione per occultamento doloso; tale tema non è stato decisivo nel giudizio di legittimità dopo l'accoglimento sul diverso profilo della decorrenza.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
Richiamato per il principio secondo cui i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
art. 380-bis c.p.c.
Citato per la proposta definitoria depositata in camera di consiglio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi senza ripeterla integralmente.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine previsto per il relativo versamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha valore di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- Quando una disposizione generale o un provvedimento di proroga differisce il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, tale differimento rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva collegata a quei versamenti.
- Il giudice di merito, nel decidere sulla decorrenza della prescrizione, deve applicare d'ufficio la corretta disciplina legale del termine di pagamento e non può ritenersi vincolato dalle sole allegazioni difensive delle parti circa l'individuazione del dies a quo.
- Il differimento del termine con scadenza al 6 luglio senza maggiorazione opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; la successiva finestra con maggiorazione dello 0,40% presuppone invece che il termine ordinario sia già scaduto e non incide sulla data iniziale della prescrizione.
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