Cassazione Penale, Sentenza n. 10147/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 l. fall.) per avere sottratto, distrutto o omesso di consegnare alla curatela le scritture contabili della Ecobeton s.r.l. contestando: (i) vizi processuali relativi alla comunicazione dell'udienza (art. 598-bis c.p.p. e nullità), (ii) carenza o genericità della motivazione della Corte territoriale e mancato esame puntuale delle censure di merito, e (iii) insufficiente accertamento dell'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto per la fattispecie denunciata e mancata valutazione della possibile riqualificazione nella fattispecie meno grave di bancarotta semplice/217 l. fall..
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in buona parte. Per Salvo Giuseppe ha respinto il motivo relativo alla mancata comunicazione (ritenendo sufficiente la PEC) ma ha accolto i motivi sostanziali comuni a entrambi gli imputati: ha rilevato insufficiente e contraddittoria valutazione in merito alla sorte delle scritture contabili e alla presenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Ha quindi annullato la sentenza impugnata in relazione ad entrambi gli imputati e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame, con istruttoria e motivazione puntuali sui profili materiali (determinazione della effettiva sorte/ubicazione delle scritture, qualificazione della condotta e verifica del dolo), rigettando implicitamente la richiesta di inammissibilità del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Prevede la bancarotta fraudolenta documentale con due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione/omessa consegna delle scritture (richiede dolo specifico finalizzato a recare un ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (che presuppone l'esame di libri ritrovati e richiede dolo generico). La Corte sottolinea la necessità di non confondere le due ipotesi e di accertare specificamente la sorte delle scritture e l'elemento psicologico.
art. 217 legge fallimentare
Prevede la bancarotta semplice (ipotesi meno grave). La Corte ricorda che, in caso di carenza di elementi sul dolo specifico o sull'oggettiva finalizzazione del comportamento, è obbligatorio valutare la possibile riqualificazione dei fatti in questa fattispecie.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Introdotto dalla riforma Cartabia, impone obbligo di avviso ai difensori dei coimputati in caso di trasformazione del rito cartolare in partecipato. La Corte ha verificato la presenza di comunicazione via PEC e ha ritenuto infondato il vizio specifico nel caso di Salvo Giuseppe, ma richiama la rilevanza della normativa come tutela processuale.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle nullità. I difensori avevano invocato nullità per assenza di avviso all'avvocato; la Corte ha esaminato la questione e, nel caso concreto, l'ha ritenuta infondata per mancanza di prova della omissione comunicativa.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la nomina del difensore d'ufficio. La sentenza territoriale non può sanare automaticamente l'eventuale omissione dell'avviso al difensore di fiducia; però qui la Corte ha riscontrato comunicazione via PEC al difensore.
art. 111, comma 6 Cost. e artt. 125, 546, 581-597 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione al diritto ad una motivazione adeguata della decisione e alla necessità che la Corte di merito risponda in modo specifico alle censure difensive: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente su punti cruciali.
art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020 (convertito)
Normativa emergenziale/processuale che è stata richiamata per giustificare il trattamento scritto dei ricorsi e la celebrazione senza intervento delle parti; la Corte ne ha dichiarato l'applicabilità nel procedimento.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente le due ipotesi dell'art. 216, comma 1, n.2 l. fall.: occultamento/sottrazione (dolo specifico) versus tenuta irregolare dei libri rinvenuti (dolo generico). Non possono essere "fuse" nelle motivazioni.
- La qualificazione della condotta e la determinazione del dolo richiedono accertamenti puntuali sulla sorte effettiva delle scritture contabili: se non è chiara la destinazione/ubicazione/consistenza dei libri, il giudice deve approfondire e motivare, altrimenti la decisione può essere annullata.
- Se manca prova del dolo finalizzato a recare pregiudizio ai creditori, il giudice deve valutare la possibile riqualificazione nella fattispecie meno grave (es. art. 217 l. fall.), con specifico esame degli elementi oggettivi e teleologici.
- Sul piano processuale, l'avviso dell'udienza ai difensori (art. 598-bis c.p.p.) è una garanzia importante: la sua omessa o carente osservanza può integrare un vizio rilevante, salvo che risulti comunque effettuata una comunicazione idonea (es. PEC) che elimini il pregiudizio.
- In appello e in cassazione il giudice deve rispondere in modo specifico alle censure di merito; motivazioni generiche o richiamo pedissequo alle decisioni di primo grado possono essere causa di annullamento.
- Quando permangono dubbi fattuali rilevanti (sorte delle scritture, ruolo effettivo degli imputati, scopo dell'azione), la Corte superiore può disporre rinvio per nuovo esame anche ad altra sezione, per garantire un esame pieno e motivato.
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