Cassazione Civile, Ordinanza n. 27975/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda trae origine da un’opposizione proposta davanti alla Corte d’appello avverso una delibera della Banca d’Italia che aveva irrogato a un vicedirettore di un istituto di credito una sanzione amministrativa di euro 25.000 per violazioni della disciplina bancaria in materia di controlli interni e gestione del rischio operativo, connesse a una prassi anomala di gestione di assegni riferiti a rapporti riconducibili a un cliente affidato. Secondo l’accertamento di merito, per un periodo prolungato e con cadenza mensile venivano autorizzati richiami di assegni non incassabili, anche per assenza di provvista o su richiesta del cliente, con l’effetto di evitare l’emersione dello sconfinamento nelle segnalazioni di sistema. La Corte d’appello ha ritenuto il vicedirettore direttamente coinvolto, per avere intrattenuto i rapporti con il cliente e avallato la prassi irregolare, confermando anche la congruità della sanzione. Con il ricorso per cassazione il sanzionato ha dedotto: (1) nullità della sentenza e del procedimento per essere stata sostituita la discussione orale con trattazione scritta, in violazione della disciplina speciale del rito bancario e della normativa emergenziale; (2) violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica, sostenendo di avere solo autorizzato richiami su richiesta del cliente e che la gestione operativa spettasse ad altri dipendenti; (3) violazione dell’art. 3 l. 689/1981, contestando l’attribuzione al vicedirettore delle carenze nei controlli interni e chiedendo una diversa lettura delle prove; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 144-bis TUB, per avere la Corte escluso l’alternativa dell’ordine di eliminare le infrazioni e per avere ritenuto congrua la sanzione; (5) violazione dell’art. 11 l. 689/1981, assumendo che dovesse valorizzarsi la riparazione/attenuazione del danno e il fatto che l’esposizione fosse poi rientrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina emergenziale sulla trattazione scritta delle udienze civili era applicabile anche al procedimento in questione e che l’istanza di trattazione orale era stata comunque formulata tardivamente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha ribadito che la Corte territoriale aveva accertato in fatto il diretto coinvolgimento del ricorrente nell’anomala operatività. Ha respinto il quarto motivo, escludendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e osservando che la Corte d’appello aveva effettivamente valutato la congruità della sanzione, ritenendo non applicabile l’art. 144-bis TUB per la non scarsa offensività/pericolosità delle violazioni. Ha respinto anche il quinto motivo, rilevando che il recupero dell’esposizione non incideva sull’integrazione dell’illecito e che non era stata allegata/provata un’opera del ricorrente idonea a rilevare ai fini dell’art. 11 l. 689/1981. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 145, co. 4, d.lgs. 385/1993 (TUB)
come modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72
disciplina il rito dell’opposizione avverso le sanzioni amministrative bancarie; la discussione orale prevista dalla norma non impedisce l’applicazione della disciplina emergenziale sulla trattazione scritta delle udienze civili.
art. 53, co. 1, lett. b) e d), d.lgs. 385/1993 (TUB)
norme violate nella contestazione sanzionatoria in tema di sana e prudente gestione, controlli e organizzazione bancaria.
art. 144 d.lgs. 385/1993 (TUB)
nel testo previgente al d.lgs. 72/2015
base normativa della sanzione amministrativa irrogata per le violazioni bancarie accertate.
art. 144-bis d.lgs. 385/1993 (TUB)
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile perché le violazioni erano connotate da gravità e non da scarsa offensività o pericolosità.
art. 221, co. 4, d.l. 34/2020
convertito con legge 77/2020
consente al giudice di sostituire le udienze civili con il deposito di note scritte e si applica in via generale alle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori.
art. 360, co. 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
parametri di ricorso per cassazione evocati dal ricorrente; la Corte ha escluso che le censure integrassero un effettivo vizio di violazione di legge o di motivazione, quando miravano a una rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
non violato, perché la Corte d’appello aveva esaminato anche il profilo della congruità della sanzione.
art. 3 legge 689/1981
la doglianza non era ammissibile perché sollecitava una diversa ricostruzione del fatto; la responsabilità amministrativa è stata confermata sulla base dell’accertamento di merito.
art. 11 legge 689/1981
ai fini della misura della sanzione rilevano gravità della violazione, personalità dell’agente e opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze; nel caso concreto la Corte ha ritenuto correttamente valorizzati durata, gravità, consapevolezza e ruolo dell’agente.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 8 legge 386/1990
richiamato dal ricorrente come base della legittimità del richiamo degli assegni, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze utili in punto di responsabilità.
Massime di principio
- La disciplina emergenziale sulla sostituzione delle udienze civili con il deposito di note scritte si applica in modo generale a tutte le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, anche nei procedimenti speciali, salvo espresse deroghe.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale: la censura è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella accolta dal giudice di merito.
- In tema di sanzioni amministrative bancarie, la responsabilità può essere affermata anche quando la condotta materiale sia posta in essere da altri dipendenti, se il soggetto apicale ha consapevolmente avallato la prassi irregolare, tenuto i rapporti con il cliente e omesso di intervenire per impedirla.
- La rilevanza dell’illecito bancario va apprezzata in chiave preventiva: il successivo recupero dell’esposizione o la mancanza di danno finale non escludono l’infrazione quando questa consiste nella violazione dei doveri di controllo interno e di gestione del rischio.
- Ai fini della determinazione della sanzione ex legge n. 689 del 1981, il giudice deve considerare gravità della violazione, durata, personalità dell’agente e condotte riparatorie effettivamente riferibili all’autore; non è sufficiente allegare un generico rientro dell’esposizione se non si dimostra un’opera specifica dell’agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27947/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_civile · 21 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27951/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_civile · 21 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_civile · 21 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27953/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_civile · 21 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27959/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_civile · 21 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27962/2025 del 21/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →