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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20404/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi promossa per la riscossione di contributi previdenziali asseritamente dovuti a una cassa professionale, nell’ambito di un più ampio credito affidato alla riscossione. Il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione, ottenendo la sospensione della procedura e la fissazione del termine per il giudizio di merito. In primo grado il tribunale ha dichiarato insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata. In appello il debitore ha chiesto, oltre a questioni di rito, l’estensione dell’accertamento negativo anche ai contributi relativi ad anni precedenti alla cancellazione dalla cassa ma iscritti a ruolo successivamente. La corte d’appello ha però dichiarato inammissibili sia l’appello principale sia quello incidentale. Con il ricorso per cassazione il debitore ha impugnato tale decisione con quattro motivi; dalla sentenza di legittimità non sono però esaminati nel merito i singoli motivi, perché la Corte rileva d’ufficio una nullità originaria del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, non evocato nel processo nonostante si trattasse di opposizione a esecuzione presso terzi.

La decisione

La Corte di cassazione rileva che nel giudizio di opposizione a esecuzione presso terzi era litisconsorte necessario il terzo pignorato, che tuttavia non era stato convenuto in primo grado né successivamente evocato nel giudizio di merito e neppure nel giudizio di cassazione. Poiché il contraddittorio era originariamente non integro e il vizio si è propagato all’appello, la Corte dichiara la nullità del giudizio di primo grado, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti al primo giudice affinché il processo sia rinnovato con contraddittorio pieno. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.c.

    La nullità verificatasi nel giudizio di primo grado, se non rilevata in appello, si propaga al giudizio di impugnazione.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    In presenza di nullità del giudizio di merito, la Cassazione dispone la cassazione con rimessione delle parti al giudice di primo grado.

  • art. 545 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare gli obblighi e gli effetti che gravano sul terzo pignorato nell’espropriazione presso terzi.

  • art. 546 c.p.c.

    Richiamato per fondare l’interesse giuridicamente rilevante del terzo pignorato a partecipare al giudizio di opposizione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro dei canoni di giusto processo, semplicità e chiarezza nell’interpretazione delle norme processuali.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno dell’esigenza di un processo chiaro, semplice e di ragionevole durata.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato in combinato con l’art. 383 c.p.c. per la rimessione al primo giudice in caso di contraddittorio non integro.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive, e in particolare nell’opposizione a esecuzione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario insieme al debitore e al creditore procedente, senza distinzione in base al tipo di eccezione sollevata dall’opponente.
  • La necessità del contraddittorio va verificata al momento della proposizione della domanda; se un litisconsorte necessario non è stato convenuto e il giudice non ordina l’integrazione, la sentenza è nulla.
  • La nullità derivante da mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche in cassazione e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice.
  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione presso terzi, la posizione del terzo pignorato non è neutra o indifferente, poiché l’esito dell’opposizione incide direttamente sugli obblighi a suo carico.
  • In presenza di un vizio originario del contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di ricorso ma deve rimettere la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo a contraddittorio integro.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

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