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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29625/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di contraffazione e messa in vendita di orologi con marchi falsi (art. 473 e 474 c.p.), nonché richiamano precedenti contestazioni relative alla ricettazione (art. 648 c.p.). I fatti: importazione dalla Repubblica Popolare Cinese di orologi e parti di orologi di pregio contraffatti (Rolex, IWC, Omega, Breitling), assemblaggio di parti per formare orologi completi e messa in vendita nella gioielleria intestata a Luigi Mangione e presso l'abitazione di Cataldo e Laura; sequestri operati a Fiumicino e perquisizioni a Corato/Bari; conversazioni intercettate che dimostrerebbero conoscenza e partecipazione. I ricorrenti avevano impugnato la competenza territoriale (sostengono che il luogo di consumazione rilevante fosse l'aeroporto di Fiumicino e non il circondario del Tribunale di Trani), la sussistenza dell'illecito ai sensi dell'art. 473 (contestando che la disponibilità di parti e scatole contraffatte provi l'assemblaggio) e la responsabilità di Luigi (sostenendo che fosse mero prestanome e che la disponibilità di parti fosse riconducibile all'attività di riparazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione sintetica: (1) sul profilo della competenza territoriale il ricorso è inammissibile perché i ricorrenti hanno mutato in sede di cassazione il fondamento della eccezione (originariamente fondata sul luogo di consumazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., ora indicano il luogo di entrata dei beni), e non possono introdurre argomentazioni nuove rispetto a quelle tempestivamente svolte in appello; inoltre, la competenza era correttamente calcolata in relazione al reato più grave indicato nella imputazione originaria (ricettazione) e, in ogni caso, non risultano provati elementi tali da dimostrare che tutti i beni fossero arrivati esclusivamente via Fiumicino. (2) sui profili di merito la Corte ha ritenuto non meritevoli di sindacato in Cassazione le questioni essenzialmente di fatto sollevate: la ricostruzione della Corte di appello (messa in vendita di orologi contraffatti, assemblaggio di parti recanti marchi falsi e partecipazione di ciascuno degli imputati) è congruamente motivata sulla base di sequestri, perquisizioni e intercettazioni. La distinzione tra art. 473 e 474 c.p. è stata correttamente applicata: l'assemblaggio di parti già recanti marchi falsi integra il reato di cui all'art. 473, distinto dalla mera immissione in commercio punita dall'art. 474. (3) la responsabilità di Luigi è stata ritenuta provata dalla disponibilità nella sua gioielleria di orologi e parti contraffatte e dalla sua presenza al momento della perquisizione; non è credibile la versione che lo dipingerebbe come mero prestanome. Conseguenze: confermata l'inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen.

    Punisce l'uso di marchi e segni distintivi su prodotti creando un collegamento ingannevole tra marca e prodotto; nella vicenda l'assemblaggio di parti già recanti marchi contraffatti è stato qualificato come condotta rilevante ai sensi di questa norma, anteriore all'immissione in commercio del prodotto finito

  • art. 474 cod. pen.

    Sanziona l'immissione in commercio e la messa in vendita di prodotti recanti marchi falsi; la Corte lo ha ritenuto integrato dalla documentata messa in vendita di orologi contraffatti sui canali commerciali e nella gioielleria

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Nell'imputazione originaria era il reato più grave rispetto al quale si è radicata la competenza territoriale (principio della perpetuatio iurisdictionis), consumato, secondo l'imputazione, nel circondario del Tribunale di Trani

  • art. 16 comma 1 cod. proc. pen.

    Criterio di determinazione della competenza territoriale: la Corte ricorda che la competenza si determina anche in ragione del reato più grave dell'imputazione originaria e può permanere (perpetuatio iurisdictionis) anche se il reato più grave venga poi escluso o l'imputato assolto

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Regola i termini per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale; la Corte ha sottolineato che in cassazione non si possono introdurre nuovi argomenti difformi da quelli tempestivamente formulati in appello

  • giurisprudenza citata (principio di perpetuatio iurisdictionis)

    Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017 (Castaldi); Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016 (Prisco)

    Conferma il principio secondo cui la connessione e il reato più grave originario attraggono la competenza territoriale e tale competenza resta anche in presenza di successivi sviluppi processuali

Massime di principio

  • La competenza territoriale si determina rispetto al reato più grave indicato nell'imputazione originaria e tale competenza può permanere (perpetuatio iurisdictionis) anche se il reato più grave viene successivamente escluso o l'imputato assolto; non è possibile in cassazione fondare l'eccezione di incompetenza su argomentazioni nuove rispetto a quelle già svolte nei termini processuali
  • Nelle controversie relative a contraffazione di marchi è fondamentale distinguere tra art. 473 (uso/affissione del marchio, antecedente all'immissione in commercio) e art. 474 (messa in vendita/immissione in commercio); l'assemblaggio di parti già recanti marchi contraffatti può integrare una fattispecie autonoma rilevante ai sensi dell'art. 473
  • La mera presenza di parti o scatole contraffatte non è automaticamente inidonea a provare un'attività di assemblaggio o di commercializzazione: il giudice valuta il complesso probatorio (sequestri, perquisizioni, intercettazioni, modalità di vendita) per ricostruire condotte articolate come assemblaggio e immissione in commercio
  • La responsabilità del titolare formale dell'esercizio commerciale non è esclusa dalla circostanza che altri materialmente gestiscano l'attività; la presenza di beni contraffatti nel locale e la partecipazione o conoscenza dimostrata da elementi probatori possono integrare la compartecipazione
  • In cassazione le censure di merito che sono sostanzialmente ricostruzioni alternative dei fatti o critiche alla valutazione probatoria della corte di merito sono spesso dichiarate inammissibili o non fondate: il rimedio è miglior formulazione delle questioni di diritto e specificità nelle censure

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