Cassazione Penale, Sentenza n. 29625/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di contraffazione e messa in vendita di orologi con marchi falsi (art. 473 e 474 c.p.), nonché richiamano precedenti contestazioni relative alla ricettazione (art. 648 c.p.). I fatti: importazione dalla Repubblica Popolare Cinese di orologi e parti di orologi di pregio contraffatti (Rolex, IWC, Omega, Breitling), assemblaggio di parti per formare orologi completi e messa in vendita nella gioielleria intestata a Luigi Mangione e presso l'abitazione di Cataldo e Laura; sequestri operati a Fiumicino e perquisizioni a Corato/Bari; conversazioni intercettate che dimostrerebbero conoscenza e partecipazione. I ricorrenti avevano impugnato la competenza territoriale (sostengono che il luogo di consumazione rilevante fosse l'aeroporto di Fiumicino e non il circondario del Tribunale di Trani), la sussistenza dell'illecito ai sensi dell'art. 473 (contestando che la disponibilità di parti e scatole contraffatte provi l'assemblaggio) e la responsabilità di Luigi (sostenendo che fosse mero prestanome e che la disponibilità di parti fosse riconducibile all'attività di riparazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione sintetica: (1) sul profilo della competenza territoriale il ricorso è inammissibile perché i ricorrenti hanno mutato in sede di cassazione il fondamento della eccezione (originariamente fondata sul luogo di consumazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., ora indicano il luogo di entrata dei beni), e non possono introdurre argomentazioni nuove rispetto a quelle tempestivamente svolte in appello; inoltre, la competenza era correttamente calcolata in relazione al reato più grave indicato nella imputazione originaria (ricettazione) e, in ogni caso, non risultano provati elementi tali da dimostrare che tutti i beni fossero arrivati esclusivamente via Fiumicino. (2) sui profili di merito la Corte ha ritenuto non meritevoli di sindacato in Cassazione le questioni essenzialmente di fatto sollevate: la ricostruzione della Corte di appello (messa in vendita di orologi contraffatti, assemblaggio di parti recanti marchi falsi e partecipazione di ciascuno degli imputati) è congruamente motivata sulla base di sequestri, perquisizioni e intercettazioni. La distinzione tra art. 473 e 474 c.p. è stata correttamente applicata: l'assemblaggio di parti già recanti marchi falsi integra il reato di cui all'art. 473, distinto dalla mera immissione in commercio punita dall'art. 474. (3) la responsabilità di Luigi è stata ritenuta provata dalla disponibilità nella sua gioielleria di orologi e parti contraffatte e dalla sua presenza al momento della perquisizione; non è credibile la versione che lo dipingerebbe come mero prestanome. Conseguenze: confermata l'inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
Punisce l'uso di marchi e segni distintivi su prodotti creando un collegamento ingannevole tra marca e prodotto; nella vicenda l'assemblaggio di parti già recanti marchi contraffatti è stato qualificato come condotta rilevante ai sensi di questa norma, anteriore all'immissione in commercio del prodotto finito
art. 474 cod. pen.
Sanziona l'immissione in commercio e la messa in vendita di prodotti recanti marchi falsi; la Corte lo ha ritenuto integrato dalla documentata messa in vendita di orologi contraffatti sui canali commerciali e nella gioielleria
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Nell'imputazione originaria era il reato più grave rispetto al quale si è radicata la competenza territoriale (principio della perpetuatio iurisdictionis), consumato, secondo l'imputazione, nel circondario del Tribunale di Trani
art. 16 comma 1 cod. proc. pen.
Criterio di determinazione della competenza territoriale: la Corte ricorda che la competenza si determina anche in ragione del reato più grave dell'imputazione originaria e può permanere (perpetuatio iurisdictionis) anche se il reato più grave venga poi escluso o l'imputato assolto
art. 491 cod. proc. pen.
Regola i termini per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale; la Corte ha sottolineato che in cassazione non si possono introdurre nuovi argomenti difformi da quelli tempestivamente formulati in appello
giurisprudenza citata (principio di perpetuatio iurisdictionis)
Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017 (Castaldi); Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016 (Prisco)
Conferma il principio secondo cui la connessione e il reato più grave originario attraggono la competenza territoriale e tale competenza resta anche in presenza di successivi sviluppi processuali
Massime di principio
- La competenza territoriale si determina rispetto al reato più grave indicato nell'imputazione originaria e tale competenza può permanere (perpetuatio iurisdictionis) anche se il reato più grave viene successivamente escluso o l'imputato assolto; non è possibile in cassazione fondare l'eccezione di incompetenza su argomentazioni nuove rispetto a quelle già svolte nei termini processuali
- Nelle controversie relative a contraffazione di marchi è fondamentale distinguere tra art. 473 (uso/affissione del marchio, antecedente all'immissione in commercio) e art. 474 (messa in vendita/immissione in commercio); l'assemblaggio di parti già recanti marchi contraffatti può integrare una fattispecie autonoma rilevante ai sensi dell'art. 473
- La mera presenza di parti o scatole contraffatte non è automaticamente inidonea a provare un'attività di assemblaggio o di commercializzazione: il giudice valuta il complesso probatorio (sequestri, perquisizioni, intercettazioni, modalità di vendita) per ricostruire condotte articolate come assemblaggio e immissione in commercio
- La responsabilità del titolare formale dell'esercizio commerciale non è esclusa dalla circostanza che altri materialmente gestiscano l'attività; la presenza di beni contraffatti nel locale e la partecipazione o conoscenza dimostrata da elementi probatori possono integrare la compartecipazione
- In cassazione le censure di merito che sono sostanzialmente ricostruzioni alternative dei fatti o critiche alla valutazione probatoria della corte di merito sono spesso dichiarate inammissibili o non fondate: il rimedio è miglior formulazione delle questioni di diritto e specificità nelle censure
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