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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17597/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma nei suoi contenuti di condanna per i reati indicati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione di materiale esplodente o sostanze esplodenti. Il primo motivo censura un vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 679 c.p., contestando l'accertamento della natura esplodente della sostanza rinvenuta; la Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva fondato l'accertamento sulle risultanze probatorie e aveva escluso la fondatezza della tesi alternativa del ricorrente. Con il secondo e il terzo motivo si contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, ma tali censure sono ritenute generiche e manifestamente infondate perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva illustrato puntualmente i criteri adottati per escludere le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. e per ritenere la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata, senza ulteriori approfondimenti nel provvedimento di legittimità.

  • art. 679 c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata; la Corte rileva che il giudice di merito aveva accertato la natura esplodente della sostanza sulla base delle risultanze probatorie.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state escluse dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua e non specificamente censurata dal ricorrente.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva è stata riconosciuta dal giudice di merito; la censura del ricorrente è stata ritenuta generica e infondata.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili quando non indicano elementi concreti idonei a scardinare l'accertamento compiuto in fatto dal giudice di merito, specie se la tesi alternativa del ricorrente non è sorretta da alcun dato probatorio.
  • La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva deve confrontarsi puntualmente con i criteri esplicitati dal giudice di merito; in difetto, il motivo è generico e manifestamente infondato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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