Cassazione Penale, Ordinanza n. 17597/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma nei suoi contenuti di condanna per i reati indicati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo ha condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione di materiale esplodente o sostanze esplodenti. Il primo motivo censura un vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 679 c.p., contestando l'accertamento della natura esplodente della sostanza rinvenuta; la Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva fondato l'accertamento sulle risultanze probatorie e aveva escluso la fondatezza della tesi alternativa del ricorrente. Con il secondo e il terzo motivo si contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva, ma tali censure sono ritenute generiche e manifestamente infondate perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva illustrato puntualmente i criteri adottati per escludere le attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p. e per ritenere la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata, senza ulteriori approfondimenti nel provvedimento di legittimità.
art. 679 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata; la Corte rileva che il giudice di merito aveva accertato la natura esplodente della sostanza sulla base delle risultanze probatorie.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state escluse dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua e non specificamente censurata dal ricorrente.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva è stata riconosciuta dal giudice di merito; la censura del ricorrente è stata ritenuta generica e infondata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili quando non indicano elementi concreti idonei a scardinare l'accertamento compiuto in fatto dal giudice di merito, specie se la tesi alternativa del ricorrente non è sorretta da alcun dato probatorio.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva deve confrontarsi puntualmente con i criteri esplicitati dal giudice di merito; in difetto, il motivo è generico e manifestamente infondato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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