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Ordinanza

Ordinanza n. 327/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento conclusivo comunale di rigetto dell’istanza SUAP per la realizzazione di un intervento in zona F.3.1 del PRG

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale conclusivo adottato a seguito di preavviso di rigetto, relativo all’istanza presentata al SUAP per la realizzazione di un intervento in zona F.3.1 – attrezzature territoriali di interesse comune – del vigente PRG. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di ricorso, né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotte. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del provvedimento impugnato e non ha esaminato analiticamente il fumus boni iuris o il periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l’udienza pubblica per l’8 marzo 2027. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Cavallino, onerandolo di acquisire e produrre entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza copia dell’istanza presentata dalla società al SUAP, con la relativa documentazione allegata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto che le esigenze di parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice può evitare di accordare una misura cautelare e fissare sollecitamente l’udienza di merito quando le esigenze cautelari della parte risultano adeguatamente tutelabili attraverso la rapida definizione della causa.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa ex art. 55, comma 10, c.p.a. l’udienza pubblica dell’8 marzo 2027 per la trattazione del merito della causa

    La disposizione è stata applicata per fissare la trattazione del merito in luogo della concessione di una specifica misura cautelare.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può adottare la misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sull’accoglimento della domanda cautelare mediante sospensione dell’atto.
  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di documenti necessari alla decisione, ponendo a carico dell’amministrazione la produzione entro un termine stabilito e individuando espressamente gli atti da acquisire.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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