Ordinanza n. 1488/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto di Agrigento del 22 febbraio 2024, con cui era stata respinta l’istanza di revoca del precedente divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni. Il ricorso principale era stato già definito con sentenza di rigetto, che aveva disposto l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando a separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore. La presente ordinanza riguarda esclusivamente gli adempimenti necessari alla liquidazione del compenso professionale. Il difensore aveva depositato un’istanza con nota spese, ma dagli atti non risultava una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio fino alla data in cui il ricorso era stato posto in decisione, coincidente con l’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il ricorrente dovrà depositare tramite PAT una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e corredata dalla copia del documento di riconoscimento, attestante la permanenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato fino al 14 gennaio 2026. L’adempimento è richiesto ai fini della successiva determinazione del compenso spettante al difensore. La prosecuzione della trattazione è stata fissata all’udienza camerale dell’8 luglio 2026. L’ordinanza non modifica la precedente sentenza di rigetto del ricorso e non decide nuovamente sulla legittimità del divieto di detenzione di armi.
Norme richiamate
artt. 76, 79, 82, 127, 136 e 138 d.P.R. 115/2002
Ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza dei requisiti reddituali sino alla data di definizione del giudizio.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
La permanenza dei requisiti reddituali deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva, corredata dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare che i requisiti reddituali siano rimasti sussistenti fino alla data in cui il giudizio è stato posto in decisione, e non soltanto alla data della domanda di ammissione.
- Quando dagli atti del processo non risulta la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti reddituali, il giudice può disporre un apposito incombente istruttorio, assegnando alla parte un termine per il deposito di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e corredata da un documento di identità.
- La verifica dei requisiti reddituali richiesta per la liquidazione del compenso al difensore è distinta dalla decisione sul merito del ricorso e non comporta la riapertura del giudizio già definito con sentenza.
Come è indicizzato
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