Sentenza n. 3457/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento ovvero per la declaratoria di nullità, l’annullamento o la disapplicazione: previa declaratoria di incostituzionalità, dell’art. 13, comma 1-bis, del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, inserito in sede di conversione dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 -, dell’art. 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con la legge 21 settembre 2018 n. 108, nonché, se del caso, dell’art. 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, a) del Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale. I. 0023974 del 20/11/2024, pubblicato sul sito dell’Amministrazione lo stesso giorno, con il quale il M.I.M.IT. ha approvato “la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B”, nonché la graduatoria medesima e i relativi allegati A e B; b) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto, ivi compreso il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Registro Ufficiale.I.0017614 del 4/10/2024, pubblicato sul sito dell’Amministrazione lo stesso giorno, con la quale il M.I.M.IT. ha approvato “la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B”, nonché la graduatoria medesima e i relativi allegati A e B; c) in via derivata, di ogni atto amministrativo dipendente, relativo alla procedura concessoria svolta per l’annualità 2024, dovesse essere adottato medio tempore. Con riserva di domanda di integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in dipendenza dei provvedimenti, degli atti e/o dei comportamenti dell’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva 2024 delle emittenti televisive commerciali ammesse al contributo e relativi importi, nonché graduatoria provvisoria e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e quella provvisoria relative ai contributi per l'annualità 2024 destinati alle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto l'annullamento, ovvero la declaratoria di nullità o la disapplicazione degli atti, previa proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191/2023, dell'art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 e, se del caso, dell'art. 1, comma 1034, della legge n. 205/2017. Si è inoltre riservata di chiedere il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non sono state esaminate le censure di illegittimità degli atti, le questioni di nullità o disapplicazione, né la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative richiamate. Nulla sulle spese, poiché il Ministero e la controinteressata non si sono costituiti in giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di definire il giudizio quando, per il venir meno dell'interesse alla decisione, non sussiste più una concreta utilità derivante dalla pronuncia.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio in presenza della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse al ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191
Disposizione legislativa impugnata dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 4-bis d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108
Disposizione legislativa impugnata dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 1, comma 1034, legge 27 dicembre 2017, n. 205
Disposizione legislativa eventualmente impugnata dalla ricorrente; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 5, commi 3 e 4, d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146
Richiamato negli atti amministrativi impugnati quale base della graduatoria e degli importi dei contributi; il TAR non ne ha valutato l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando viene meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia giudiziale.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l'esame nel merito delle censure dedotte, delle questioni di nullità o disapplicazione e delle eventuali questioni di legittimità costituzionale prospettate nel ricorso.
- In assenza di costituzione delle altre parti, la pronuncia che dichiara l'improcedibilità può disporre nulla sulle spese di lite.
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