Cassazione Civile, Sentenza n. 19009/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso dell'eccedenza versata a titolo di canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicita' relativo al quinquennio 2005-2009 per complessivi € 134.807,83 riferiti a 46 manufatti. Questioni sollevate: se gli importi versati, corrispondenti alle delibere tariffarie, costituiscano riconoscimento del debito o pagamento con riserva di ripetizione (legge 31/03/2005 n.43); se le delibere tariffarie dell'ente siano disapplicabili da parte della giurisdizione tributaria in presenza di decadenza dell'impugnazione amministrativa o di giudicato amministrativo; effetti della regola del limite del 25% sull'incremento tariffario; rilevanza di pronunce amministrative e della presunta inoppugnabilita' delle tariffe.
La decisione
In corso di causa le parti hanno transatto con accordo (atto del 31/11/2021) e si sono reciprocamente rinunciate ai rispettivi ricorsi. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinunce ai ricorsi (rinunce ritenute rituali ai sensi dell'art. 390 c.p.c.), ha disposto la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4 c.p.c.) e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 (nessun obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato per il ricorrente), trattandosi di estinzione e non di pronuncia sul merito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3,4,5)
Richiamato come parametro per i motivi di cassazione (omesso esame di fatto decisivo, violazione di norme processuali, valutazione delle motivazioni).
art. 112 c.p.c.
Invocato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e a contestazioni di nullita' per difetto di motivazione.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Richiamato per la decisione in camera di consiglio e le modalita' procedurali legate all'emergenza sanitaria.
d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8, comma 8
Richiamato in relazione alla proroga che ha consentito la decisione in camera di consiglio senza discussione orale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 2, comma 1; 7, comma 5; 19; 62, comma 2, n.4)
Norme del procedimento tributario invocate nelle questioni sulla disapplicabilita' degli atti generali (delibere tariffarie), sulla motivazione e sulla competenza della giurisdizione tributaria.
legge 31 marzo 2005, n. 43
Riferita alla possibilita' di effettuare pagamenti con riserva di ripetizione dell'indebito; la ricorrente aveva richiamato tale riserva quale elemento che escluderebbe il riconoscimento definitivo del debito.
art. 1988 c.c.
Richiamato nella doglianza su valutazione del riconoscimento del debito tramite il pagamento; contestata applicazione/falsa applicazione.
legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b
Invocata nelle questioni relative al regime transitorio e alla decorrenza dell'obbligo di rispetto del limite del 25% sugli incrementi tariffari.
allegato alla legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-octies
Richiamato in relazione alla disciplina del canone sostitutivo e dei limiti applicativi delle tariffe.
art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Evocate in relazione alla formazione del giudicato esterno derivante da pronunce amministrative (Consiglio di Stato) e alla sua rilevanza nel giudizio tributario.
art. 390 e art. 391 c.p.c.
Art. 390: disciplina delle rinunce e requisiti di ritualita' (rinunce intervenute prima dell'adunanza camerale, sottoscritte dai difensori muniti di procura speciale); Art. 391: possibilita' di compensazione delle spese giudiziali in caso di rinuncia accettata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per escludere l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente non vittorioso; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile alla pronunzia di estinzione del procedimento.
Massime di principio
- Se le parti transigono la controversia e si rinunciano reciprocamente ai ricorsi prima dell'adunanza camerale e con le formalita' richieste, il procedimento viene dichiarato estinto per rinunzia e non decide sul merito.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia e' compatibile con la compensazione integrale delle spese processuali, ove concordata o ritenuta equa dal giudice; non produce gli effetti di una sentenza sul merito.
- L'estinzione per rinuncia esclude, in linea di principio, l'applicazione di sanzioni o oneri speciali previsti per il ricorso perdente (ad es. l'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002), posto che non si tratta di pronunciamento sul merito.
- Il pagamento di somme corrispondenti a tariffe comunali puo' essere interpretato come riconoscimento del debito salvo che sia effettuato con espressa riserva di ripetizione; la presenza della riserva e' rilevante per chiesta restituzione.
- Le delibere tariffarie comunali possono essere disapplicate dalla giurisdizione tributaria se e nella misura in cui risultino viziabili; pero' la mancata impugnazione nei termini dinanzi alla giurisdizione amministrativa e il giudicato amministrativo possono incidere sulla loro avversabilita'.
- La formazione del giudicato amministrativo su legittimita' di delibere o tariffe puo' costituire elemento di difficolta' per il sindacato tributario, ma la rilevanza va valutata caso per caso e puo' dipendere dalla natura dell'atto e dall'oggetto del giudicato.
- In giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in relazione agli specifici rimedi di cui all'art. 360 c.p.c.; contestazioni su fatto decisivo, violazioni di norme o difetti motivazionali devono essere puntualmente dimostrati.
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