Cassazione Civile, Ordinanza n. 21171/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un docente assunto a tempo indeterminato aveva chiesto che fosse accertato il diritto a vedersi valutato, nella procedura di mobilità provinciale, l'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato per 11 anni presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello aveva poi riformato la decisione, valorizzando la pronuncia della Corte costituzionale n. 180/2021 sulla legittimità dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 quanto al mancato riconoscimento del pre-ruolo nelle paritarie ai fini dell'anzianità. Nel ricorso per cassazione il docente deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul giudicato esterno e violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare una precedente sentenza del TAR passata in giudicato, che aveva annullato gli atti ministeriali nella parte in cui non attribuivano punteggio per il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini della mobilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondato il motivo unico. Ha affermato che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato esterno tempestivamente sollevata. Ha inoltre ritenuto che la sentenza amministrativa richiamata avesse ad oggetto la medesima questione sostanziale, poiché riguardava la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità per l'anno scolastico 2018/2019, e non la ricostruzione della carriera. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché esamini l'eccezione non trattata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può omettere di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato esterno ritualmente dedotta in causa
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno, se formatosi su un punto controverso rilevante tra le stesse parti e sul medesimo oggetto sostanziale, vincola il giudice successivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la denunciata omessa pronuncia integra vizio processuale deducibile in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione dell'efficacia del giudicato è denunciabile come violazione di legge
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
richiamato nel processo come norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale nella parte in cui escludeva il riconoscimento del pre-ruolo nelle scuole paritarie ai fini dell'anzianità
Corte cost. n. 180/2021
richiamata dalla Corte d'appello per affermare la legittimità costituzionale dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994 nel diverso ambito della ricostruzione di carriera
ordinanza ministeriale Miur n. 207 del 9 marzo 2018
atto impugnato nella parte in cui non riconosceva nella procedura di mobilità il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie
CCNI 11 aprile 2017 e proroga del 21 dicembre 2017
le note comuni allegate al contratto collettivo erano impugnate nella parte in cui escludevano la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato esterno, se ritualmente dedotta e rilevante ai fini della decisione, impone al giudice di merito una specifica pronuncia; la sua totale omissione integra vizio di cui all'art. 112 c.p.c.
- Per verificare l'identità dell'oggetto ai fini del giudicato esterno occorre guardare alla concreta situazione sostanziale dedotta in giudizio, non alla sola diversa veste formale della domanda o alla diversa norma invocata.
- Il giudicato amministrativo può spiegare efficacia vincolante nel giudizio civile quando abbia deciso, tra le stesse parti o tra soggetti comunque interessati, la medesima questione sostanziale già devoluta al giudice successivo.
- La distinzione tra valutazione del servizio ai fini della mobilità e riconoscimento del servizio ai fini della ricostruzione della carriera è decisiva solo se comporta una diversa situazione sostanziale; se il nucleo della lite è identico, il giudicato opera comunque.
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