Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 546/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso in data 30/01/2026 - notificato in data 03/02/2026 avente ad oggetto la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza di Permesso di Costruire presentata in data 14/06/2025, Prot. n. -OMISSIS-, Pratica n. JPE -OMISSIS-, relativa al sottotetto del fabbricato sito in -OMISSIS- e catastalmente identificato al -OMISSIS-, in quanto ritenuto una mera riproposizione del medesimo progetto presentato in precedenza con istanza di Permesso di Costruire in data 24/12/2024, Prot. n. 685636/2024, Pratica n. JPE 34462/2024, diniegata con provvedimento comunale Prot. n. -OMISSIS- del 15/05/2025, a motivo del parere contrario reso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta n. 12 del 03/04/2025; - l'avviso di invio del provvedimento alla Polizia Locale per l'accertamento dello stato dei luoghi, all'Ordine di appartenenza del progettista per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti nonché all'A.G. in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 481, C.P.P.; - nonché del Parere della Commissione per il Paesaggio - Seduta 2 del 20/01/2026 - JPE/-OMISSIS- - PG -OMISSIS- - notificato in data 25/01/2026, con esito contrario ritenuto un impatto negativo dell'intervento in quanto snaturante l'integrità della copertura e la partitura dei prospetti interessati; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, precedente o successivo, comunque presupposto, connesso e consequenziale

Giustizia amministrativa202601373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di improcedibilità di un'istanza di permesso di costruire relativa a un sottotetto, unitamente al parere contrario della Commissione per il Paesaggio e agli atti consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 30 gennaio 2026, notificato il 3 febbraio 2026, con cui l'amministrazione ha dichiarato improcedibile l'istanza di permesso di costruire presentata il 14 giugno 2025, ritenendola una mera riproposizione di un precedente progetto già respinto con diniego del 15 maggio 2025, motivato dal parere contrario della Commissione per il Paesaggio. Sono stati impugnati anche l'avviso di trasmissione degli atti alla Polizia Locale, all'Ordine professionale del progettista e all'autorità giudiziaria, nonché il nuovo parere contrario della Commissione per il Paesaggio del 20 gennaio 2026, fondato sulla ritenuta incidenza negativa dell'intervento, tale da snaturare l'integrità della copertura e la partitura dei prospetti interessati. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia né ha accolto o respinto nel merito la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni poste dal ricorso richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi accordato tutela mediante la sollecita fissazione della trattazione di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la discussione del ricorso all'udienza pubblica del 17 febbraio 2027. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando le questioni richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare sommaria, di fissare sollecitamente la trattazione del ricorso nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può evitare una decisione immediata sulla sospensione e accordare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La decisione sulle spese della fase cautelare può essere rinviata alla sentenza definitiva quando il giudizio non viene definito in sede cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.