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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22743/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del consigliere relatore designato nel giudizio di cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello, sostenendo che il magistrato avesse già trattato, come relatore, una precedente causa con oggetto analogo e con parziale coincidenza di questioni di diritto, nella quale erano coinvolti i genitori del difensore della ricorrente e le stesse controparti sostanziali del nuovo giudizio. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe imposto l'astensione del giudice per presunta grave inimicizia, causa pendente o interesse nella causa, anche in ragione della successiva azione di responsabilità ex L. n. 117/1988 promossa contro i componenti di quel precedente collegio. La Corte ha però rilevato che l'istanza era generica e non indicava con precisione quale specifico caso di ricusazione tra quelli tassativi degli artt. 51 e 52 c.p.c. venisse invocato; ha inoltre escluso che la precedente pronuncia sfavorevole, l'azione di responsabilità contro lo Stato e la mera coincidenza del difensore potessero integrare grave inimicizia, causa pendente o interesse del magistrato, e ha richiamato il principio per cui la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non comporta anticipazione del giudizio né obbligo di astensione.

La decisione

Il ricorso per ricusazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto l'istanza priva di specificità e comunque infondata, perché i fatti allegati non rientrano nei casi tassativi di ricusazione previsti dal codice di procedura civile. In particolare, non è configurabile la grave inimicizia sulla base di provvedimenti emessi in altri processi, la causa pendente non può identificarsi con il giudizio di responsabilità ex L. n. 117/1988, che ha ad oggetto lo Stato e non il magistrato, e il consigliere relatore non aveva alcun interesse diretto o indiretto nella controversia. È stata quindi confermata la prosecuzione del giudizio principale senza il magistrato ricusato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, per quanto il dispositivo sia riportato nel testo in modo tronco.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    I casi di astensione/ricusazione sono tassativi e di stretta interpretazione; la grave inimicizia non si desume dai provvedimenti emessi in altri processi, la causa pendente non comprende l'azione di responsabilità ex L. n. 117/1988, e l'obbligo di astensione per precedente conoscenza della causa riguarda il medesimo processo in altro grado, non una causa diversa ancorché analoga.

  • art. 52 c.p.c.

    L'istanza di ricusazione deve essere specifica e deve individuare il caso normativo invocato; la genericità comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione camerale del consigliere relatore non ha carattere decisorio e non integra anticipazione del giudizio né causa di astensione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La proposta camerale può essere confermata o non condivisa dal collegio all'esito del contraddittorio scritto e della camera di consiglio.

  • art. 2 L. 13 aprile 1988, n. 117

    L'azione di responsabilità per colpa grave del magistrato è azione nei confronti dello Stato, non del singolo giudice, e quindi non integra causa pendente tra ricusante e ricusato.

  • L. 13 aprile 1988, n. 117

    La responsabilità civile del magistrato si esercita secondo un modello che non configura una lite diretta tra la parte e il giudice.

Massime di principio

  • L'istanza di ricusazione del giudice deve indicare con precisione il caso previsto dalla legge che si intende far valere; la deduzione di mere ragioni di opportunità o di incompatibilità generica non basta.
  • La tassatività dei casi di ricusazione impone un'interpretazione restrittiva: la pregressa partecipazione del magistrato a un diverso giudizio tra soggetti analoghi o su questioni simili non integra di per sé grave inimicizia né causa di ricusazione.
  • La grave inimicizia del giudice non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti giurisdizionali precedentemente emessi, salvo ipotesi patologiche tali da impedire persino di riconoscere l'atto come provvedimento giudiziario.
  • La "causa pendente" rilevante ai fini della ricusazione non coincide con un'azione di responsabilità civile per colpa grave promossa contro lo Stato ai sensi della L. n. 117/1988, anche se riferita all'attività del magistrato.
  • L'obbligo di astensione per precedente trattazione della causa riguarda la medesima controversia in altro grado, non una causa diversa solo perché presenta oggetto analogo o questioni giuridiche coincidenti.
  • La proposta del consigliere relatore nel procedimento camerale di cassazione non ha valore decisorio e non può essere considerata indice di pregiudizio idoneo a fondare ricusazione o astensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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