Corte di giustizia, Sentenza C-116/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 marzo 2025. — Porcellino Grasso SRL contro Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2007‑2013 – Misure di sviluppo rurale – Pagamenti per il benessere degli animali – Errori di calcolo – Riduzione di tali pagamenti da parte delle autorità nazionali senza aspettare una decisione definitiva della Commissione europea – Incidenza della scadenza del termine impartito per modificare tale programma e delle decisioni della Commissione che approvano o modificano detto programma – Assenza di contraddizione tra una sentenza della Corte e una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Responsabilità dello Stato membro interessato in caso di violazione del diritto dell’Unione. — Causa C-116/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una controversia relativa a pagamenti FEASR per il benessere degli animali nel PNSR rumeno 2007-2013, conferma che la correzione di un errore di calcolo non richiede la modifica del programma rurale, anche se i termini per la revisione sono scaduti. Le considerazioni contenute in una successiva sentenza del Tribunale sono ritenute irrilevanti rispetto alla soluzione già resa dalla Corte in Avicarvil Farms. La Corte esclude inoltre che il beneficiario possa fondare sulla responsabilità dello Stato un diritto a conservare importi non conformi al diritto dell’Unione o a ottenere la differenza tra importo originario e importo rettificato.
Pagamenti FEASR per il benessere degli animali: le autorità nazionali possono ridurre gli importi errati anche se il programma rurale non è più modificabile, e il beneficiario non può invocare la responsabilità dello Stato per ottenere la differenza tra importo originario e importo rettificato
La questione giuridica
Se, alla luce degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006, nonché della giurisprudenza del Tribunale nella causa T-33/21, le autorità nazionali possano adottare atti interni di riduzione dei pagamenti per il benessere degli animali calcolati erroneamente, pur non essendo più possibile modificare il programma di sviluppo rurale; e se, in tale situazione, il principio di პასუხისმგabilità dello Stato membro imponga di corrispondere ai beneficiari la differenza rispetto agli importi inizialmente previsti.
Principio di diritto
L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 non ostano a che le autorità nazionali, dopo un errore di calcolo accertato dalla Corte dei conti europea, riducano gli importi degli aiuti FEASR non conformi al diritto dell’Unione anche se il programma di sviluppo rurale non era più rivedibile o modificabile alla data della constatazione; tale correzione non implica una revisione del programma ma il semplice ripristino della situazione conforme sin dall’origine. Inoltre, quando i pagamenti rettificati sono conformi al diritto dell’Unione, il principio di responsabilità dello Stato membro non consente al beneficiario di ottenere la differenza rispetto agli importi inizialmente errati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 291 TFUE
- Articolo 297 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1698/2005
- Regolamento (CE) n. 1974/2006
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 310, paragrafo 5, TFUE
- Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005
- Articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1698/2005
- Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005
- Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006
Pagamenti FEASR per il benessere degli animali: rettifica di errori di calcolo e responsabilità dello Stato
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Piteşti, in una controversia tra Porcellino Grasso SRL e varie autorità rumene competenti in materia agricola. Il tema è la riduzione di pagamenti FEASR destinati al benessere degli animali, a seguito della scoperta di errori di calcolo nei tassi di aiuto applicati nell’ambito della misura 215 del PNSR 2007-2013.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva approvato il programma di sviluppo rurale della Romania per il periodo 2007-2013 e, successivamente, aveva incluso nel programma una misura di sostegno per il benessere degli animali. Per i suini da ingrasso erano previsti, tra gli altri, un aiuto per il miglioramento del trasporto e un aiuto per la riduzione dei fattori nocivi.
Porcellino Grasso aveva aderito alla misura assumendo impegni pluriennali. Dopo un audit della Corte dei conti europea, le autorità rumene avevano rilevato errori di calcolo che avevano determinato pagamenti eccessivi. Di conseguenza, avevano ridotto gli importi dovuti e applicato gli importi rettificati anche alle domande di pagamento successive.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se le norme del diritto dell’Unione che disciplinano l’approvazione e la revisione dei programmi FEASR ostassero alla riduzione degli aiuti tramite atti interni nazionali, nonostante il programma non fosse più modificabile;
- se potesse essere preso in considerazione il ragionamento del Tribunale nella sentenza Romania/Commissione (T-33/21), ritenuto dalla parte ricorrente in contraddizione con la sentenza della Corte in Avicarvil Farms (C-443/21);
- se lo Stato rumeno fosse tenuto a risarcire i beneficiari versando gli importi originariamente previsti per tutta la durata degli impegni.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1698/2005, soprattutto gli articoli 19 e 40;
- il regolamento (CE) n. 1974/2006, in particolare l’articolo 9, paragrafo 3;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare gli articoli 52, paragrafo 1, e 58, paragrafo 1;
- l’articolo 310, paragrafo 5, TFUE, sul rispetto della sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione.
Ricevibilità e delimitazione delle questioni
La Corte dichiara ricevibile la domanda nella parte in cui riguarda l’articolo 19 del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006. Considera invece irricevibile, per difetto di motivazione del rinvio, la parte della prima questione relativa agli articoli 288, 291 e 297 TFUE e al principio secondo cui una decisione della Commissione produce effetti finché non sia annullata.
La Corte osserva inoltre che l’articolo 18 del regolamento n. 1698/2005 non è pertinente, perché riguarda l’elaborazione e l’approvazione dei programmi, non la loro revisione o modifica.
Ragionamento della Corte
La Corte ricostruisce il rapporto tra la presente causa, la sentenza Avicarvil Farms e la sentenza del Tribunale Romania/Commissione. Ribadisce che, quando un importo di aiuto è stato determinato in modo non conforme all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005 e non risulta coperto da un legittimo affidamento nei rapporti tra Stato membro e Commissione, sia la Commissione sia lo Stato membro devono correggere la situazione escludendo dal finanziamento UE le somme errate.
La correzione non richiede la revisione o modifica del programma di sviluppo rurale: si tratta soltanto di riportare i pagamenti alla situazione che avrebbe dovuto esistere sin dall’origine. Perciò, il fatto che il programma non fosse più rivedibile o modificabile al momento della constatazione dell’errore non impedisce l’adozione di atti nazionali correttivi.
Quanto alla sentenza del Tribunale T-33/21, la Corte afferma che essa verteva su importi diversi, in un contesto diverso, in cui il Tribunale aveva riconosciuto un legittimo affidamento nei rapporti tra Romania e Commissione. Le sue considerazioni non sono quindi trasponibili al caso di specie e non mettono in discussione il dispositivo di Avicarvil Farms.
Responsabilità dello Stato membro
Sulla terza questione, la Corte ricorda il principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, nel caso concreto, le autorità rumene hanno corretto gli importi in modo da renderli conformi al diritto dell’Unione. Di conseguenza, il beneficiario non può chiedere la differenza tra l’importo originariamente previsto e quello rettificato.
La Corte aggiunge che un simile pagamento produrrebbe un arricchimento senza causa a favore del beneficiario, vietato dal diritto dell’Unione, e che il principio di tutela del legittimo affidamento non può fondare un diritto a ottenere un trattamento contrario al diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 19 del regolamento n. 1698/2005 e l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 1974/2006 non ostano alla riduzione degli aiuti adottata dalle autorità nazionali dopo l’accertamento di errori di calcolo, anche se il programma non era più modificabile;
- le considerazioni della sentenza del Tribunale Romania/Commissione sono irrilevanti;
- il principio di responsabilità dello Stato membro non si applica per ottenere somme calcolate originariamente in modo errato ma poi rettificate in conformità al diritto dell’Unione.
Principi affermati
La pronuncia chiarisce che la correzione di un errore di calcolo in un programma FEASR non equivale a una modifica del programma stesso, ma costituisce un adeguamento necessario per proteggere il bilancio dell’Unione e ripristinare la legalità dei pagamenti. Inoltre, il beneficiario non può trasformare un errore di calcolo corretto in un diritto alla conservazione dell’importo indebitamente più favorevole.
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