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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19534/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato nulla, per asserita inesistenza della procura alle liti, l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi rivolto a più terzi e aveva ritenuto improcedibile l'esecuzione promossa nei confronti dell'ente previdenziale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ma aveva poi compensato integralmente le spese di lite tra l'opponente e l'ente. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la compensazione delle spese sarebbe stata disposta nonostante la sua integrale vittoria e senza la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che non possono identificarsi in una generica incertezza giurisprudenziale di sezione; (2) vizio motivazionale per avere il Tribunale fondato la compensazione su un preteso mutamento della giurisprudenza di sezione. La società controricorrente ha eccepito anche la nullità della notifica del ricorso, eseguita alla parte e non al procuratore.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di nullità della notificazione del ricorso, ritenendo sanato il vizio per la costituzione della destinataria con controricorso. Nel merito ha accolto il primo motivo: la compensazione delle spese è sì rimessa al prudente apprezzamento del giudice, ma nel regime applicabile ratione temporis essa è consentita solo nei casi tipizzati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. come integrato dalla Corte costituzionale, oppure in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni; un non meglio precisato mutamento della giurisprudenza di sezione del tribunale non integra, da solo, tale presupposto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al capo sulle spese e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione per provvedere sulle spese del giudizio di opposizione e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per il principio di soccombenza e per il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione solo per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 291, comma 1, c.p.c.

    la nullità della notificazione del ricorso può essere sanata con rinnovazione

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la nullità della notifica si sana anche con la costituzione della parte destinataria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per censurare la violazione di legge relativa alla compensazione delle spese

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio motivazionale

  • decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 2

    ha modificato l'art. 92 c.p.c. nel regime temporale applicabile

  • legge 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione del decreto-legge che ha modificato l'art. 92 c.p.c.

  • Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77

    ha integrato l'art. 92 c.p.c. con la previsione di analoghe gravi ed eccezionali ragioni

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non può tradursi nella violazione del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese del processo.
  • Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2014 e l'intervento additivo della Corte costituzionale, la compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma o in presenza di ragioni analoghe, gravi ed eccezionali, riconducibili a sopravvenienze che generino un'assoluta incertezza sulla questione decisa.
  • Un generico mutamento della giurisprudenza di una sezione di merito, non specificamente individuato e non riferito a sopravvenienze rilevanti sulla questione dirimente, non costituisce di per sé ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • In sede di legittimità è censurabile non la mera scelta di compensare, ma la coerenza e razionalità della motivazione posta a fondamento della compensazione, che può essere cassata se palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
  • La notifica del ricorso per cassazione eseguita alla parte anziché al procuratore determina una nullità sanabile per rinnovazione o per costituzione del destinatario mediante controricorso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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