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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37649/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per rapina aggravata e lesioni personali volontarie aggravate, con la sola già intervenuta rideterminazione della pena per effetto delle attenuanti generiche ritenute prevalenti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e sulla recidiva, rideterminando la pena, ma confermando nel resto la responsabilità per rapina aggravata e lesioni personali volontarie aggravate, fatti consumati il 19 gennaio 2023. Con un motivo unico il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al decreto di rigetto, emesso de plano dal GIP e senza contraddittorio, della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame della consulente di parte, sostenendo che l'assenza di udienza camerale avesse leso il diritto di difesa e determinato una nullità rilevante. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale specifica doglianza non era stata previamente proposta come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre, in appello era stata dedotta una diversa censura, relativa alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato dopo l'istruttoria dibattimentale, censura dichiarata inammissibile perché la richiesta di abbreviato non era stata riproposta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 438, comma 6-ter, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628, commi 2 e 3 n. 1, c.p.

    Indicato come titolo di reato per la rapina aggravata confermata nei gradi di merito.

  • art. 582 c.p.

    Indicato insieme all'art. 585 c.p. per il reato di lesioni personali volontarie aggravate confermato in sentenza.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato come norma aggravatrice del delitto di lesioni personali volontarie.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che la censura non proposta in appello non è deducibile in cassazione a pena di inammissibilità.

  • art. 458, comma 2-ter, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato.

  • art. 458, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dalla Corte quale disposizione che impone la fissazione dell'udienza in contraddittorio nel rito abbreviato condizionato richiesto nel giudizio immediato.

  • art. 438, comma 6-ter, c.p.p.

    Richiamato per affermare che la richiesta di giudizio abbreviato doveva essere riproposta prima dell'apertura del dibattimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della lamentata lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul mancato contraddittorio.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla nullità per violazione dei diritti della difesa.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di regime delle nullità.

  • art. 185 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti della nullità.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato condizionato richiesto nell'ambito del giudizio immediato, l'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti sul rigetto della richiesta non integra nullità assoluta né abnormità del provvedimento, ma una nullità di ordine generale sanabile a iniziativa di parte, perché determina soltanto una compressione indebita del diritto di difesa.
  • La censura relativa a un provvedimento del GIP non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta in appello; il difetto di specifica devoluzione comporta inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Quando nel corso del giudizio venga prospettata la richiesta di applicazione dei benefici del rito abbreviato, è necessario che la difesa riproponga tempestivamente la richiesta nelle forme e nei termini previsti dalla legge, altrimenti la domanda non può essere utilmente fatta valere in fase successiva.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio sul rigetto del rito abbreviato condizionato non incide automaticamente sulla validità dell'intero procedimento, ma dà luogo a una nullità che deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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