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Legge

L.R. Veneto 2/2005

Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Normativa regionaleL.R. Veneto 2/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto regola l’abilitazione, l’iscrizione all’albo, l’aggiornamento, le specializzazioni, le scuole di sci, i controlli e le sanzioni per i maestri di sci nelle discipline alpina, fondo e snowboard. Prevede anche contributi regionali, tariffe massime provinciali e disposizioni transitorie. È in vigore, ma parte della disciplina riguarda procedure ormai storiche e l’abrogazione della precedente legge del 1992.

Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci nel Veneto

Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci nel Veneto

La legge regionale del Veneto definisce l’ordinamento della professione di maestro di sci nelle discipline alpina, del fondo e dello snowboard, in attuazione della legge n. 81/1991. Regola abilitazione, albo, specializzazioni, scuole di sci, vigilanza, sanzioni e rapporti con professionisti provenienti da altre regioni o dall’estero.

Ambito di applicazione e riparto di funzioni

La Regione disciplina la professione di maestro di sci nel proprio territorio, mentre alcune funzioni amministrative sono attribuite alle Province competenti per territorio, in particolare quelle relative a individuazione delle aree sciistiche, autorizzazione e controllo delle scuole di sci e determinazione delle tariffe massime. Se le Province non provvedono, la Giunta regionale può diffidarle e nominare un commissario ad acta.

Definizione della professione e aree di esercizio

È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche non in via esclusiva o continuativa, a singoli o gruppi, le tecniche sciistiche nella disciplina per la quale è iscritto all’albo. L’attività può svolgersi su piste, itinerari sciistici, percorsi fuori pista ed escursioni sciistiche che non richiedano tecniche o materiali alpinistici come corda, piccozza o ramponi. Le Province devono delimitare entro un anno dall’entrata in vigore della legge le aree sciistiche in cui l’attività è consentita, nel rispetto dei criteri minimi fissati dalla Giunta regionale. In attesa, resta efficace la delimitazione precedente operata dalla Giunta regionale.

Albo professionale e requisiti di iscrizione

L’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione nell’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale e vigilato dalla Giunta regionale. L’albo è articolato in elenchi specifici per titoli e competenze. Possono iscriversi:

  • i cittadini italiani che intendano esercitare stabilmente, anche saltuariamente, nel Veneto, purché abilitati e in possesso di idoneità psicofisica e assenza di condanne incompatibili con la professione;
  • i maestri stranieri che intendano esercitare stabilmente nel Veneto, previa autorizzazione o riconoscimento secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge e con analoghi requisiti morali e di idoneità, documentati dall’autorità del paese d’origine con traduzione asseverata.

Abilitazione, corsi di formazione ed esami

L’abilitazione si consegue con corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e culturale e con il superamento dei relativi esami. Le abilitazioni sono distinte per disciplina alpina, fondo e snowboard, e il maestro può operare solo entro la disciplina per cui è abilitato. La Giunta regionale indice corsi almeno ogni due anni; ciascun corso ha durata minima di novanta giorni ed è organizzato con il Collegio regionale e, per le competenze tecniche, con la FISI. L’ammissione ai corsi richiede il superamento di una prova attitudinale pratica e il possesso di maggiore età, diploma di scuola dell’obbligo e assenza di condanne incompatibili. Sono previste esenzioni:

  • i laureati in scienze delle attività motorie e sportive sono esonerati dalla frequenza dei corsi, se superano la prova attitudinale;
  • alcuni atleti delle nazionali italiane e gli iscritti FIS con meno di 50 punti sono esonerati dalla prova attitudinale per la rispettiva disciplina;
  • chi ha conseguito medaglie olimpiche, mondiali o di Coppa del mondo è esonerato sia dalla prova sia dai corsi, ma solo per i cinque anni successivi alla medaglia e per la disciplina di riferimento. La Giunta regionale disciplina contenuti, modalità, criteri di valutazione ed esami; concorre anche alle spese dei corsi con un contributo al Collegio.

Commissione d’esame e svolgimento delle prove

Gli esami sono affidati a una commissione composta da dirigenti regionali, maestri di sci, istruttori nazionali ed esperti culturali. La commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale per quattro anni, con supplenti per ciascun componente. Per gli esami delle singole discipline la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti indicati dalla legge per ciascuna disciplina. Le prove tecnico-pratica e didattico-pratica-teorica si svolgono tramite tre sottocommissioni distinte per alpino, fondo e snowboard. I componenti sono assicurati per responsabilità civile verso terzi e infortuni; ai componenti esterni spetta un’indennità e il rimborso spese.

Specializzazioni, qualifiche e aggiornamento professionale

I maestri di sci possono conseguire specializzazioni in:

  • insegnamento ai bambini;
  • insegnamento a persone diversamente abili;
  • telemark. Possono inoltre ottenere le qualifiche di direttore di scuola di sci ed esperto in una o più lingue straniere. Specializzazioni e qualifiche si conseguono con corsi teorici e pratici ed esami organizzati dal Collegio, previa intesa con la Giunta regionale. La Giunta può autorizzare anche altre specializzazioni e corsi di aggiornamento con esami di verifica; la mancata partecipazione o il mancato superamento comportano la perdita della qualifica o specializzazione. L’albo riporta le specializzazioni e qualifiche conseguite.

Validità dell’iscrizione e rinnovo

L’iscrizione all’albo ha efficacia triennale e si rinnova con certificato di idoneità psicofisica e frequenza di corsi di aggiornamento. La frequenza è requisito obbligatorio per il rinnovo. In caso di mancata frequenza, il Collegio può concedere, su domanda motivata, una proroga di un anno della validità dell’iscrizione.

Maestri provenienti da altre Regioni e Province autonome

I maestri già iscritti in altri albi regionali o provinciali che intendano esercitare stabilmente nel Veneto devono iscriversi nell’albo veneto. È considerato esercizio stabile l’attività con residenza o dimora professionale nel territorio regionale, oppure svolta per periodi complessivamente superiori a trenta giorni nella stessa stagione. Il Collegio regionale iscrive il richiedente previa verifica dei requisiti e del certificato di iscrizione nel territorio di provenienza; può negare l’iscrizione se vi sia procedimento disciplinare pendente nella regione o provincia autonoma d’origine. Per l’esercizio temporaneo nel Veneto per periodi non superiori a trenta giorni nella stagione, è richiesta comunicazione preventiva al Collegio e alle scuole di sci locali, con indicazione delle aree e del periodo di attività. Il maestro temporaneo deve applicare tariffe non superiori a quelle della scuola locale. Non si applicano questi obblighi ai maestri che accompagnano i propri allievi provenienti da altre regioni o province autonome.

Maestri di sci stranieri

Per i maestri di Stati membri UE e di Stati terzi, l’esercizio temporaneo nel Veneto per periodi non superiori a trenta giorni nella stessa stagione richiede autorizzazione del Collegio regionale. La domanda va presentata almeno due mesi prima e deve contenere dati sull’area sciistica, periodo di attività, recapito, titolo abilitativo tradotto, copertura assicurativa e, per i cittadini di Stati terzi, permesso di soggiorno. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni, sentito il Collegio nazionale, e può essere subordinata a prova attitudinale nei casi previsti dalla disciplina statale richiamata. Essa vale solo per aree delimitate che non comprendono percorsi fuori pista. Per l’esercizio stabile, i maestri UE devono ottenere il riconoscimento della formazione professionale secondo la normativa statale; per i maestri di Stati terzi si applica la disciplina sull’immigrazione richiamata dalla legge. Anche per loro, esercizio stabile significa residenza/dimora professionale nel Veneto o attività superiore a trenta giorni nella stagione. Una volta autorizzati all’esercizio stabile, sono iscritti all’albo dopo un colloquio sulla conoscenza dell’ambiente montano e del territorio veneto.

Collegio regionale dei maestri di sci

È istituito il Collegio regionale dei maestri di sci come organo di autodisciplina e autogoverno della professione. Ne fanno parte tutti i maestri iscritti all’albo regionale e quelli residenti nel Veneto che abbiano cessato l’attività definitivamente o temporaneamente. Gli organi del Collegio sono assemblea, consiglio direttivo e presidente. L’assemblea elegge il consiglio direttivo, approva il bilancio, elegge i rappresentanti al Collegio nazionale e adotta i regolamenti interni; il consiglio direttivo cura iscrizioni e albo, vigila sull’esercizio della professione, applica le sanzioni disciplinari, collabora con le autorità e determina il contributo a carico degli iscritti.

Sanzioni disciplinari

La violazione delle norme deontologiche e delle regole della legge regionale e della legge n. 81/1991 comporta:

  • ammonizione scritta;
  • censura;
  • sospensione dall’albo da un mese a un anno;
  • radiazione. Le sanzioni sono adottate dal consiglio direttivo del Collegio regionale; entro trenta giorni è ammesso ricorso al Collegio nazionale, con effetto sospensivo. Gli altri provvedimenti del Collegio regionale e tutti quelli del Collegio nazionale sono definitivi.

Scuole di sci: autorizzazione, requisiti e funzionamento

La scuola di sci è un’organizzazione associativa di più maestri che svolgono in modo coordinato la loro attività. La sede principale ed eventuali filiali devono trovarsi in un unico comune dell’area sciistica; eventuali unificazioni intercomunali sono disciplinate dalla Giunta regionale. La Provincia autorizza l’apertura di scuole invernali, invernali-estive o estive entro sessanta giorni, valutando gli interessi turistici locali e favorendo la concentrazione delle scuole. I requisiti principali sono:

  • numero minimo di dodici maestri; per scuole esclusivamente di fondo o snowboard, minimo sei;
  • impegno dei maestri dell’organico minimo a lavorare almeno sessanta giorni nel periodo di apertura degli impianti;
  • statuti e regolamenti democratici e partecipati;
  • direttore con qualifica di direttore di scuola;
  • denominazione non confondibile;
  • sede stabile e capacità di funzionare senza interruzioni per tutta la stagione;
  • presenza, nel comune, di impianti di risalita per alpino/snowboard o di piste di fondo per il fondo;
  • per le scuole estive, presenza di un bacino sciistico agibile nel periodo estivo;
  • impegno a collaborare nelle operazioni di soccorso, con le scuole e con gli operatori turistici;
  • adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. In presenza di particolari esigenze di sviluppo turistico, la Provincia può autorizzare una scuola anche con meno componenti, purché non meno di tre e in assenza di altre scuole nello stesso comune. Le scuole estive possono insegnare solo dal 1 giugno al 30 novembre. L’autorizzazione è revocata se mancano requisiti, in caso di ripetute infrazioni, se la scuola non inizia l’attività entro un anno, se l’attività si interrompe per oltre una stagione o se non si rispettano le prescrizioni dell’autorizzazione. Può essere concessa una proroga straordinaria motivata. I maestri che operano autonomamente devono comunicarlo annualmente al Collegio prima dell’inizio dell’attività, indicando i propri dati, il territorio di competenza e gli estremi della polizza assicurativa.

Adempimenti per le scuole di sci

La domanda di autorizzazione va presentata alla Provincia entro il 30 settembre, corredata da elenco dei maestri, verbale di nomina del direttore, atto costitutivo e statuto-regolamento, indicazione della sede e della denominazione. Le scuole autorizzate devono comunicare entro il 31 ottobre tutte le variazioni relative a insegnanti, statuto, regolamento, sede e recapiti; le scuole estive devono farlo entro il 30 aprile.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per:

  • esercizio della professione senza iscrizione all’albo, pur essendo abilitati;
  • violazione degli obblighi per i maestri provenienti da altre Regioni o dall’estero;
  • esercizio abusivo di scuola di sci o apertura senza autorizzazione;
  • inosservanza delle altre norme della legge;
  • ammissione all’insegnamento di persone prive dei requisiti. Le sanzioni sono aumentate in caso di recidiva. Per l’esercizio abusivo di scuola, la sanzione colpisce sia i singoli insegnanti sia il direttore o il gestore di fatto; nei casi più gravi può essere disposta la decadenza dell’autorizzazione della scuola. Le sanzioni sono irrogate secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative, dai sindaci competenti e da altri soggetti indicati dalla legge, anche tramite convenzioni.

Tariffe e distintivo di riconoscimento

Le tariffe massime delle prestazioni professionali sono fissate dalle Province, sentito il Collegio regionale, e diffuse anche tramite il Bollettino ufficiale regionale. Le scuole di sci devono esporre in modo visibile le tariffe applicate. I maestri di sci devono portare, nell’esercizio dell’attività, un distintivo di riconoscimento autorizzato e rilasciato dal Collegio regionale.

Promozione, sicurezza e vigilanza

La Giunta regionale può concedere contributi al Collegio per iniziative di qualificazione professionale, promozione dello sci tra i giovani e valorizzazione del ruolo del maestro di sci. La domanda va presentata entro ottobre di ogni anno con relazione e piano di finanziamento; il contributo è erogato in unica soluzione. Per la sicurezza sulle piste, la Giunta istituisce corsi di preparazione e aggiornamento per i maestri iscritti all’albo, finalizzati anche alle funzioni di segnalazione delle violazioni della normativa sulla condotta degli sciatori. Le modalità di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni relative all’albo e alle scuole di sci sono determinate dalla Giunta e dalle Province, anche mediante convenzioni con forze di polizia e Corpo forestale.

Disposizioni transitorie

Sono iscritti di diritto all’albo regionale i maestri già iscritti al precedente albo regionale alla data di entrata in vigore della legge. Il diploma di specializzazione per l’insegnamento del surf da neve, conseguito prima dell’entrata in vigore della legge da maestri abilitati in alpino o fondo, è equipollente all’abilitazione di snowboard. Sono riconosciute di diritto come scuole di sci le scuole già autorizzate in base alla normativa previgente. Fino alla nomina della nuova commissione d’esame, continua ad operare la commissione prevista dalla disciplina precedente, integrata con i membri necessari per lo snowboard. Fino all’istituzione del nuovo Collegio regionale, continua a svolgere le sue funzioni il Collegio previgente. Ai procedimenti amministrativi già iniziati si applica la normativa vigente all’avvio del procedimento.

Abrogazione e copertura finanziaria

La legge abroga, per la parte relativa alla professione di maestro di sci, la precedente legge regionale n. 16/1992 come modificata nel 2000. La copertura finanziaria è quantificata in 75.000 euro per l’esercizio 2005 e trova copertura nelle somme già stanziate sul bilancio regionale per iniziative di sviluppo dello sport.

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