L.R. Veneto 1/2005
Nuova disciplina della professione di guida alpina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto disciplina guida alpina e aspirante guida, istituisce albi, Collegio regionale, corsi di abilitazione e aggiornamento, scuole di alpinismo/scialpinismo/arrampicata e tariffe massime. Prevede sanzioni, contributi regionali e regole transitorie per gli iscritti già abilitati alla data di entrata in vigore.
Disciplina della professione di guida alpina nel Veneto
Disciplina della professione di guida alpina nel Veneto
La legge regionale detta l’ordinamento della professione di guida alpina nel territorio del Veneto, in attuazione della normativa statale di settore. La disciplina mira a promuovere il turismo montano, garantendo al contempo requisiti professionali, controlli, aggiornamento e tutele per l’utenza.
Ambito di applicazione e competenze amministrative
La Regione del Veneto disciplina l’esercizio della professione di guida alpina nel proprio territorio. Le funzioni amministrative relative a scuole di alpinismo, autorizzazioni e tariffe sono attribuite alle Province competenti per territorio; in caso di inerzia provinciale, la Giunta regionale diffida l’ente e, se necessario, nomina un commissario ad acta.
Struttura della professione e attività consentite
La professione si articola in due gradi:
- aspirante guida;
- guida alpina-maestro di alpinismo.
L’aspirante guida può svolgere le attività di accompagnamento e insegnamento previste dalla legge, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno individuate dalla Giunta regionale, salvo che operi in comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
La guida alpina-maestro di alpinismo svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento su roccia, ghiaccio, sentieri di montagna, sci-alpinismo, escursioni sciistiche e terreni innevati, discese di canyon o forre, insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche e realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi naturali per arrampicata e vie ferrate. Può inoltre svolgere attività di collaborazione con scuole, enti pubblici e soggetti territoriali per prevenzione, consulenza, manutenzione e valorizzazione dell’ambiente montano.
Albi professionali, iscrizione e durata
L’esercizio stabile della professione è subordinato all’iscrizione negli albi professionali tenuti dal Collegio regionale delle guide e vigilati dalla Giunta regionale. È considerato esercizio stabile quello svolto da soggetti residenti, domiciliati o con stabile recapito in un comune del Veneto, oppure che vi svolgano attività per almeno una stagione.
Possono iscriversi, su domanda, coloro che possiedono l’abilitazione tecnica e i requisiti previsti dalla legge, tra cui:
- cittadinanza italiana o di altro Stato UE;
- età minima di 18 anni per l’aspirante guida e di 21 anni per la guida alpina-maestro di alpinismo;
- idoneità psicofisica attestata da certificato medico dell’ULSS competente;
- diploma della scuola dell’obbligo;
- assenza di condanne ostative, salvo riabilitazione;
- residenza, domicilio o stabile recapito in un comune del Veneto.
L’iscrizione ha durata triennale ed è rinnovata previa verifica dell’idoneità psicofisica e dell’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.
Trasferimento da altre regioni, aggregazione temporanea e professionisti esteri
Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti in albi di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente nel Veneto devono chiedere il trasferimento all’albo regionale veneto, indicando i dati anagrafici, la data di abilitazione, il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione. Il trasferimento è disposto se sussistono i requisiti richiesti per l’iscrizione.
Per l’esercizio temporaneo nel Veneto, per un periodo non superiore a sei mesi, le guide provenienti da altre Regioni o Province autonome devono chiedere l’aggregazione temporanea all’albo del Collegio regionale veneto e applicare tariffe non superiori a quelle della locale scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata. L’aggregazione non è ammessa per gli aspiranti guida.
I professionisti provenienti dall’estero, con i propri clienti e in possesso dei requisiti UIAGM, possono esercitare nel Veneto senza iscrizione all’albo, purché non in modo stabile.
Abilitazione tecnica, corsi e aggiornamento professionale
L’abilitazione tecnica si consegue mediante corsi teorico-pratici e superamento dei relativi esami. La Giunta regionale istituisce i corsi ogni due anni, con la collaborazione del direttivo del Collegio regionale delle guide e, se del caso, affidandone l’organizzazione al Collegio nazionale delle guide.
L’accesso ai corsi è riservato ai residenti in un comune del Veneto in possesso dell’età richiesta; per il corso da guida alpina-maestro di alpinismo è richiesto anche l’esercizio effettivo della professione di aspirante guida per almeno due anni. Per l’aspirante guida è richiesto inoltre curriculum alpinistico e superamento di una prova attitudinale pratica.
La Giunta regionale, d’intesa con il Collegio regionale, pubblica sul Bollettino Ufficiale:
- i contenuti delle prove attitudinali;
- il programma del corso per aspirante guida, di durata minima non inferiore a 90 giorni;
- il programma del corso per guida alpina-maestro di alpinismo, di durata minima di 8 giorni;
- le relative prove d’esame.
Le lezioni sono tenute da guide alpine con titolo di istruttore nazionale. La Regione partecipa alle spese dei corsi con un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante.
Le guide e gli aspiranti guida iscritti negli albi devono frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale. Sono esonerati:
- le guide alpine-maestri di alpinismo già in possesso del diploma di istruttore nazionale;
- l’aspirante guida che, nel periodo considerato, superi l’esame per diventare guida alpina-maestro di alpinismo.
Commissione d’esame e trattamento dei componenti
La commissione d’esame è composta dal dirigente regionale competente in materia di sport, dal presidente del Collegio regionale o suo delegato, da tre guide alpine-maestri di alpinismo istruttori nazionali designati dal Collegio e da due o più esperti delle materie d’esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e la commissione dura quattro anni. Ai componenti esterni spetta un’indennità di partecipazione di euro 51,65 per giornata di seduta, oltre al rimborso spese secondo la disciplina regionale per i dirigenti. È inoltre prevista copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni.
Collegio regionale delle guide: composizione, organi e vigilanza
È istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione.
Ne fanno parte di diritto:
- le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi regionali;
- i professionisti che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità e residenti nella Regione.
L’assemblea coincide con tutti i membri del Collegio. Il direttivo è composto da nove membri: sette guide alpine-maestri di alpinismo e due aspiranti guida, eletti fra gli iscritti. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile. Il direttivo elegge il presidente del Collegio tra i propri componenti guide alpine-maestri di alpinismo.
La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Giunta regionale.
Funzioni del Collegio regionale e doveri professionali
L’assemblea del Collegio:
- elegge il direttivo;
- approva annualmente il bilancio;
- si pronuncia sulle questioni di massima sottoposte dal direttivo o richieste da almeno un terzo dei componenti.
Il direttivo:
- cura tenuta, iscrizione e rinnovo degli albi;
- vigila sulla deontologia e applica le sanzioni disciplinari;
- mantiene rapporti con organismi e associazioni di altre categorie professionali e di guide di altri Stati;
- esprime pareri a Regione e Province sulle questioni relative alla professione;
- collabora con la Regione per i corsi di formazione e aggiornamento;
- collabora con autorità ed enti locali per sentieri, itinerari alpini, rifugi, bivacchi, opere di disgaggio e tutela dell’ambiente montano;
- promuove la figura della guida alpina, la conoscenza dell’ambiente montano, la pratica degli sport di montagna e la sicurezza;
- stabilisce la quota contributiva annuale degli iscritti.
Gli iscritti devono esercitare la professione con dignità e correttezza e prestare assistenza in caso di incidenti o pericoli in montagna, compatibilmente con la sicurezza dei propri clienti. L’attività professionale non è incompatibile con impieghi pubblici o privati né con altre attività autonome.
Sanzioni disciplinari e ricorsi
La violazione dei doveri professionali e delle disposizioni sulle tariffe comporta:
- ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione dall’albo da un mese a un anno;
- radiazione.
Le sanzioni sono adottate dal direttivo del Collegio regionale di appartenenza a maggioranza assoluta. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale entro 30 giorni dalla notifica; il ricorso sospende l’esecutività del provvedimento fino alla decisione. Il Collegio nazionale decide a maggioranza assoluta.
Esercizio abusivo della professione e regime sanzionatorio amministrativo
Chi, iscritto o aggregato all’albo di un’altra Regione, esercita stabilmente la professione nel Veneto è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,65 a euro 516,46. La sanzione è irrogata dal sindaco competente per territorio, secondo la legge regionale sulle sanzioni amministrative, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide.
Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata
Possono essere istituite scuole con la denominazione “scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata” per l’esercizio coordinato delle attività di insegnamento. Si tratta di organizzazioni associative che riuniscono più guide alpine; in linea generale, ogni scuola riunisce le guide operanti nello stesso ambito territoriale o in ambiti contigui.
Le scuole devono essere autorizzate dalla Provincia competente e dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo regionale. L’insegnamento può essere svolto da guide alpine-maestri di alpinismo e anche da aspiranti guida, purché questi ultimi non superino numericamente le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte o temporaneamente aggregate.
L’attività senza autorizzazione è punita con sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91.
Procedura di autorizzazione, revoca e obblighi delle scuole
La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia competente e corredata da:
- elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo stabilmente componenti la scuola;
- verbale della riunione di elezione del direttore;
- atto costitutivo e statuto-regolamento;
- indicazione della sede o delle sedi e dei recapiti;
- denominazione della scuola con la dicitura prescritta.
La Provincia, sentito il direttivo del Collegio delle guide, decide entro 90 giorni valutando anche gli interessi turistici locali. L’autorizzazione è subordinata alla presenza di:
- uno statuto ispirato a criteri di democraticità;
- una sede idonea e funzionale;
- l’impegno a partecipare al soccorso ordinario, collaborare con le autorità scolastiche e con gli operatori turistici per diffusione dell’alpinismo e promozione del territorio;
- una copertura assicurativa adeguata per responsabilità civile verso terzi.
L’autorizzazione è revocata se vengono meno tali condizioni, se la scuola non avvia l’attività entro un anno, se l’attività si interrompe per oltre una stagione o se non si dà attuazione alle disposizioni del provvedimento autorizzativo.
Le scuole autorizzate devono comunicare alla Provincia, entro il 31 ottobre di ogni anno, tutte le variazioni relative a corpo insegnante, statuto-regolamento, sede e recapiti.
Tariffe, distintivo di riconoscimento e promozione del turismo montano
Le tariffe massime delle prestazioni professionali di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida sono determinate dalle Province, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, e diffuse anche sul Bollettino Ufficiale regionale. Le scuole devono esporre al pubblico, nelle sedi e nei recapiti, la tabella delle tariffe praticate.
Gli iscritti devono portare, nell’esercizio dell’attività, un distintivo di riconoscimento rilasciato dal Collegio regionale.
Le guide e gli aspiranti guida sono indicati come soggetti impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna e a incentivare il turismo montano nel Veneto. A questo fine possono sviluppare collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri, operanti in ambito sportivo, ricreativo, educativo e turistico.
La Giunta regionale può concedere contributi al direttivo del Collegio per iniziative finalizzate a:
- migliorare la qualificazione professionale;
- promuovere l’alpinismo tra i giovani;
- far conoscere il ruolo della guida alpina e dell’aspirante guida;
- promuovere il turismo montano a livello nazionale e internazionale.
La domanda di contributo va presentata entro ottobre di ogni anno, con relazione illustrativa e piano di finanziamento. I contributi sono concessi con atto della Giunta e corrisposti in unica soluzione. Il Collegio deve poi presentare una relazione dettagliata sull’impiego dei fondi e sull’attività svolta.
Vigilanza e controlli
Le modalità di vigilanza sull’applicazione della legge sono determinate dalla Giunta regionale, ferme restando le competenze provinciali in materia di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata.
Disposizioni transitorie
Sono iscritti di diritto ai nuovi albi gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo già iscritti ai sensi della precedente legge regionale del 1992. Sono inoltre riconosciute di diritto come scuole di alpinismo le scuole già autorizzate secondo la disciplina previgente.
Ai procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della legge si applicano le norme vigenti al momento del loro avvio.
Abrogazione e norma finanziaria
È abrogata la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, limitatamente agli articoli da 18 a 37 e, per l’articolo 38, alle disposizioni relative al Collegio regionale guide alpine, alle figure professionali di guida alpina e aspirante guida alpina e all’alpinismo.
Gli oneri per l’attuazione della legge sono quantificati in euro 60.000 a decorrere dall’esercizio finanziario 2005 e coperti con le risorse dell’unità previsionale di base U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport”, già autorizzate nel bilancio pluriennale 2004-2006.
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