Sentenza n. 329/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del Decreto del Prefetto di Grosseto del 21 aprile 2025, numero PGR/L/N/2025/100052, notificato il 22 aprile 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente Gabr Tawfik Mofid Tawfik Elsayed; - nonché per l'accertamento del diritto all'accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assunto come operaio agricolo con contratto stagionale valido sino al 30 novembre 2024, aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, dichiarando di avere svolto trenta giornate lavorative e sostenendo di non aver potuto raggiungere le trentanove giornate richieste a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il diniego era motivato dal mancato raggiungimento del requisito, individuato dall'amministrazione nella media di almeno tredici giornate lavorative mensili per tre mesi, per complessive trentanove giornate, sulla base della circolare interministeriale n. 5969 del 17 ottobre 2023. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, assumendo che la norma richiedesse soltanto lo svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi, senza prescrivere un numero minimo di giornate. Il secondo motivo censurava l'omessa considerazione delle condizioni meteorologiche avverse, dedotte come causa di forza maggiore impeditiva del raggiungimento del requisito quantitativo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, ha ritenuto che i requisiti per la conversione siano l'offerta di un contratto di lavoro subordinato e l'effettivo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l'ingresso in Italia. Per il lavoro agricolo, la conversione del requisito temporale in un parametro basato sulle giornate lavorative costituisce uno strumento necessario e ragionevole per applicare la norma alle peculiarità di un'attività spesso discontinua e condizionata dal meteo. Il criterio delle tredici giornate lavorative medie mensili e delle trentanove giornate trimestrali non contrasta quindi con la norma primaria e mira anche a evitare utilizzi abusivi dell'istituto da parte di chi non abbia svolto, neppure per un periodo effettivo, l'attività lavorativa stagionale. È stata respinta anche la censura relativa al maltempo. Il Collegio ha ritenuto che il parametro delle trentanove giornate tenga già conto della possibile incidenza delle condizioni meteorologiche sull'attività agricola e ha rilevato che il ricorrente non aveva provato specificamente il maltempo quale causa impeditiva. La documentazione meteorologica indicata nel foliario non risultava presente nel fascicolo; la dichiarazione del legale rappresentante della società datrice di lavoro era generica, priva di date, quantificazione delle giornate e documentazione aziendale di supporto, oltre a non essere stata acquisita secondo le modalità dell'art. 63 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La disposizione richiede l'offerta di un contratto di lavoro subordinato e lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi; per il lavoro agricolo, il requisito temporale può essere ragionevolmente commutato in un numero minimo di giornate lavorative, tenendo conto della discontinuità del settore.
art. 63 c.p.a.
La dichiarazione del datore di lavoro non è stata ritenuta idonea a provare le condizioni meteorologiche e l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di giornate, anche perché non acquisita secondo le modalità previste per l'istruttoria probatoria nel processo amministrativo.
circolare interministeriale n. 5969 del 17 ottobre 2023
Il criterio applicativo richiede, per i lavoratori agricoli, una media di almeno tredici giornate lavorative per ciascun mese e almeno trentanove giornate nel trimestre; il criterio è stato ritenuto coerente con l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, occorrono l'offerta di un contratto di lavoro subordinato e lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l'ingresso in Italia.
- Nel settore agricolo, il requisito dello svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi può essere attuato mediante un criterio quantitativo espresso in giornate lavorative, purché tale criterio sia coerente con la discontinuità tipica del lavoro agricolo e non introduca un requisito irragionevole o contrario alla norma primaria.
- Il criterio delle almeno tredici giornate lavorative medie per ciascun mese e delle almeno trentanove giornate nel trimestre è compatibile con l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, poiché considera la natura discontinua del lavoro agricolo e assicura l'effettività dell'attività svolta, prevenendo utilizzi abusivi della conversione.
- La deduzione delle condizioni meteorologiche avverse come causa di forza maggiore non esonera il richiedente dalla specifica dimostrazione del loro concreto impatto sull'attività lavorativa e sul mancato raggiungimento del requisito quantitativo; dichiarazioni generiche e non documentate non sono sufficienti.
- Nel processo amministrativo, la prova dell'impedimento derivante da condizioni meteorologiche richiede allegazioni puntuali, riferite a date e giornate lavorative, e idonea documentazione; una dichiarazione del datore di lavoro priva di specificità e di riscontri documentali non è sufficiente.
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