Cassazione Penale, Ordinanza n. 32799/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta dunque ferma, con esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. come già stabilito in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 25/02/2025, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. Secondo la Corte di cassazione, la censura si limitava a riproporre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione specifica dal giudice di merito, il quale aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la pervicacia della condotta e il comportamento susseguente al reato. Il motivo è stato quindi ritenuto non specifico e meramente apparente, perché privo di una effettiva critica argomentata alla decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa dalla corte di merito perché la condotta era connotata da pervicacia e rilevava anche il comportamento successivo al reato; la censura sul punto, se non specifica e meramente ripetitiva, non è scrutinabile utilmente in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare pedissequamente le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con gli specifici passaggi motivazionali con cui il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto; in mancanza, il motivo è aspecifico e apparente.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto possono assumere rilievo la pervicacia della condotta e il comportamento susseguente al reato.
- Il ricorso per cassazione deve assolvere una funzione di critica argomentata alla decisione impugnata; se tale funzione manca, il ricorso è dichiarato inammissibile.
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