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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12375/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato le condanne pronunciate dal GIP per il reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti oltre €50.000). Le censure principali riguardano: a) la mancanza dell'elemento soggettivo (i ricorrenti sostengono di non essere consapevoli dell'illiceità delle compensazioni, attribuendo le condotte al professionista Casales o a precedenti gestioni); b) la riqualificazione dei crediti come "non spettanti" e non "inesistenti" (eccezione sulla base dei controlli automatizzati dell'Agenzia); c) vizi motivazionali e travisamento probatorio; d) contestazioni sul trattamento sanzionatorio (negato riconoscimento delle attenuanti generiche, esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità, non menzione nel casellario, e questioni sulla confisca di conti societari e suo "congelamento"); e) questioni processuali (presunta tardiva produzione di documenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto complessivamente infondati o inammissibili i ricorsi. In particolare: i ricorsi di Zanoni Marco e di Paganelli Elena sono stati dichiarati inammissibili per genericità; i ricorsi di Ruggeri Marizzia, Fini Mariarosa e Zigliani Pietro sono stati rigettati nel merito. La Corte ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza del dolo sulla base, tra l'altro, delle confessioni di Casales e della coerenza del quadro probatorio (e-mail, cassetto fiscale, intercettazioni, documentazione). Ha altresì precisato principi di diritto rilevanti: il reato si consuma al momento della consapevole utilizzazione del credito inesistente; la disciplina penale non coincide integralmente con la definizione civilistica/amministrativa di "credito inesistente" (e la riforma normativa del 2024 fornisce definizioni penali specifiche). Quanto alle misure patrimoniali, la Corte ha confermato che la confisca (e il sequestro preventivo) resta produttiva di effetti fino al completo pagamento e non è revocabile meramente in sede di merito per l'esistenza di un piano di rateizzazione non ancora totalmente adempiuto. Sono state imposte spese processuali ai ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati; per i due ricorsi dichiarati inammissibili è stata prevista, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la sanzione equitativa di €3.000,00 a favore della Cassa delle ammende oltre oneri processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale che sanziona l'indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti; il reato si consuma al momento della consapevole utilizzazione del credito in compensazione

  • art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la confisca per equivalente; applicabile anche sul patrimonio di persone giuridiche che costituiscono uno schermo dell'imputato, quando emerga mancanza di reale autonomia patrimoniale

  • Sezioni Unite civili, sent. n. 34419/2023

    principio: il credito \'inesistente\' si realizza quando ricorrano congiuntamente: a) il credito \'\'è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi ovvero è già estinto\'\'; b) l\'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati (artt. 36-bis/36-ter DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72).

    Civile/amministrativo: distingue tra crediti inesistenti e crediti non spettanti in funzione della riscontrabilità tramite controlli automatizzati; la Corte penale tuttavia non aderisce pienamente a questa nozione procedurale come condizione della fattispecie penale

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (modifiche all'art. 1 d.lgs. n. 74/2000)

    "g-quater) per crediti inesistenti si intendono: 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi ...; 2) i crediti per i quali i requisiti ... sono oggetto di rappresentazioni fraudolente ...; g-quinquies) per crediti non spettanti si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo ...; 2) i crediti ... fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva ...; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi ..."

    La riforma ha introdotto definizioni penali esplicite di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti", chiarendo il quadro definitorio di diritto penale; la Corte ne trae supporto per affermare l'autonomia della definizione penale rispetto a quella amministrativa

  • artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Norme che disciplinano controlli formali/automatizzati dell'Amministrazione finanziaria; in sede civile/amministrativa possono consentire di rilevare crediti non spettanti, ma la loro rilevanza in sede penale è distinta e non sempre determinante

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la causa non applicabile alla luce della gravità dell'importo e dell'intensità del dolo

  • art. 13 e art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000

    Prevedono effetti estintivi o attenuanti (es. estinzione del debito prima della chiusura del dibattimento per ottenere riduzioni/estinzione della pena); la Corte chiarisce che l'onere di attivare le procedure (rateizzazione, adesione) grava sul contribuente e che l'attestazione dell'Agenzia non è un presupposto per il giudizio penale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, includendo l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende: applicata con equitazione dell'importo (qui €3.000)

Massime di principio

  • Il reato di indebita compensazione si perfeziona nel momento in cui il contribuente consapevolmente utilizza in compensazione un credito inesistente; pertanto conta la consapevolezza al momento dell\'uso, non il momento di formazione del credito
  • La nozione penale di "credito inesistente" è autonoma rispetto alla definizione amministrativa/civilistica: non sempre l\'esito di controlli automatizzati esclude la rilevanza penale
  • Le dichiarazioni confessorie dell\'intermediario che pongono in evidenza un sistema fraudolento possono costituire elemento decisivo per ricostruire il dolo degli utilizzatori dei crediti
  • La scelta del rito (es. abbreviato) o la fiducia in un professionista non bastano, di per sé, a ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o l\'esclusione della punibilità se il quadro probatorio denota gravità e intenzionalità
  • La confisca e il sequestro preventivo finalizzati alla confisca possono rimanere efficaci fino al pieno pagamento del debito tributario: l\'esistenza di un piano di rateizzazione non estinto non determina automaticamente la revoca della confisca in sede di giudizio
  • In sede di cassazione vige l\'esigenza di specificità e precisione delle censure: motivi generici o che chiedono mera rivalutazione del merito, senza indicare vizi essenziali, sono dichiarati inammissibili

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