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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17965/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione articolata dal difensore di Casagrande con plurime censure: (i) errata applicazione dell'art. 640 c.p. (truffa), contestando l'esistenza di artifizi e raggiri nelle vicende contestate; (ii) errata applicazione dell'art. 646 c.p. (appropriazione indebita), sostenendo che il possesso dei beni (moto e caschi) fosse solo volto a una prova e non vi fosse interversione del possesso né dolo di appropriazione; (iii) vizio nella quantificazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale (pregressa condanna del 2007 estinta ai sensi dell'art. 445 c.p.p.); (iv) applicazione illegittima dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. per il danno patrimoniale di rilevante gravità e presunta insufficiente motivazione circa la prova del termine di restituzione (art. 192 c.p.p.); (v) carenze e illogicità della motivazione, con richiamo per relationem alle decisioni di merito e mancata spiegazione delle statuizioni civili (danno morale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondamentalmente diretto a una rivalutazione del fatto probatorio e per essere le censure manifestamente infondate. È stata confermata, nei contenuti di fatto, la decisione di merito: responsabilità per i reati contestati (truffa e appropriazione indebita), con applicazione del vincolo della continuazione e esclusione di talune aggravanti (in primo grado era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis e la recidiva), pena complessiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione e euro 500 di multa (già fissata dal giudice di merito), condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni alle parti civili. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento in Cassazione delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p. (truffa)

    I giudici di merito hanno ritenuto integrati gli elementi del reato: artifici e raggiri idonei a ingenerare nell'offeso un errore e a determinare l'erogazione di somme. La Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura che chiedeva una rivalutazione della prova, confermando che la valutazione dei fatti non è sindacabile in questa sede se la motivazione non è manifestamente illogica.

  • art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. (aggravante)

    La Corte di merito aveva escluso tale aggravante in primo grado; la questione è stata comunque trattata alla luce delle modalità del comportamento e delle condizioni delle vittime.

  • art. 646 c.p. (appropriazione indebita)

    La giurisprudenza richiamata e la Corte territoriale hanno ritenuto integrata l'interversio possessionis: trattenimento della cosa oltre il periodo fisiologico di prova e uso 'uti dominus' sono idonei a configurare appropriazione indebita anche in assenza di un termine contrattuale esplicito.

  • art. 61, comma 1, n. 7 c.p. (circostanza aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità)

    La Corte ha motivato l'applicazione dell'aggravante tenendo conto non solo dell'entità numerica del danno ma anche delle condizioni economiche delle singole vittime, laddove il danno, pur non elevatissimo in termini assoluti, ha inciso significativamente sui risparmi e sulla capacità finanziaria degli offesi.

  • art. 192 c.p.p. (prova e onere della prova)

    La censura sulla mancanza di prova della conoscenza di un termine di restituzione è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione probatoria; i giudici di merito avevano però indicato elementi concreti a fondamento dell'interversio (ritardo nella restituzione, danni al bene, procedimento di sequestro).

  • art. 445 c.p.p. (estinzione del reato)

    La Corte ha ricordato che l'estinzione formale di un reato precedente non impedisce che la sentenza relativa sia valutata come precedente ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena.

  • art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e contributo alla Cassa delle ammende)

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020 (trasmissione della requisitoria scritta)

    La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di tale norma, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per la riconsiderazione del fatto e della valutazione probatoria: le censure che mirano a rivalutare gli elementi di fatto sono inammissibili se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Per il reato di truffa è necessario provare artifici o raggiri e l'induzione in errore che abbia determinato l'erogazione di denaro; contestare la sussistenza di tali elementi richiede di focalizzarsi sulla riconducibilità giuridica del fatto, non su una semplice divergenza di valutazione probatoria.
  • L'appropriazione indebita può essere configurata anche attraverso l'interversio possessionis: trattenere un bene oltre il termine 'fisiologico' della disponibilità o dargli una destinazione incompatibile con il titolo è idoneo a integrare il reato, anche in assenza di un termine scritto di restituzione.
  • L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere valutata tenendo conto delle condizioni economico-finanziarie della vittima quando il danno oggettivo non sia già di per sé rilevante; le dichiarazioni delle vittime possono essere richiamate dai giudici purché inserite in una motivazione logica.
  • L'estinzione formale di una precedente condanna ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non elimina automaticamente la rilevanza della precedente sentenza ai fini della valutazione per benefici come la sospensione condizionale.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche o benefici (es. sospensione condizionale) occorre fornire elementi positivi e specifici a favore del reo; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • In cassazione vanno dedotti vizi di diritto o difetti della motivazione sotto il profilo logico-formale; motivi che inducono soltanto a una diversa lettura degli elementi probatori sono normalmente inammissibili.

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