Cassazione Civile, Ordinanza n. 28602/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002 con cui l'Ufficio aveva contestato alla contribuente maggiori ricavi. La C.T.P. aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando i maggiori ricavi non dichiarati. In appello, la contribuente aveva dichiarato di avvalersi della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo l'estinzione del giudizio. La C.T.R. aveva però respinto l'istanza e deciso nel merito, ritenendo necessari, ai fini dell'effetto estintivo, sia un'attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento sia una rinuncia accettata e sottoscritta dalle parti. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 per non avere la C.T.R. dichiarato estinto il giudizio nonostante la definizione agevolata, erroneamente subordinandone l'effetto a un'attestazione dell'Ufficio non prevista dalla norma; (2) violazione dell'art. 44, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. negato efficacia alla rinuncia, sia perché non accettata dalla controparte sia perché ritenuta priva di sottoscrizione personale, nonostante la rinuncia fosse stata prodotta in atti e la disciplina speciale della definizione agevolata rendesse superflua l'accettazione dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che, una volta che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e sia intervenuta la comunicazione dell'esattore prevista dal comma 3, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto; non occorre alcuna ulteriore attestazione di regolarità del pagamento da parte dell'Ufficio, perché tale adempimento non è previsto dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Nel caso concreto, risultando documentata sia la dichiarazione di adesione sia la comunicazione dell'esattore e risultando inoltre la rinuncia al ricorso, il processo andava dichiarato estinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per effetto della definizione agevolata, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è espressione di un diritto potestativo che sostituisce la disciplina originaria del debito; quando il debitore ricorrente manifesta l'adesione e interviene la comunicazione dell'esattore, il giudizio pendente si estingue per legge, senza necessità di un'attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento.
art. 44, commi 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ne richiama la disciplina generale della rinuncia, ma rileva che, nella fattispecie di definizione agevolata, opera una disciplina speciale che rende superflua l'accettazione della controparte e integra direttamente l'effetto estintivo quando la rinuncia sia coerente con l'adesione alla procedura.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.
art. 382 cod. proc. civ.
È la base per la cassazione senza rinvio, essendo il processo non ulteriormente proseguibile per intervenuta estinzione.
Massime di principio
- Quando il contribuente, parte ricorrente in un giudizio tributario, aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale e risulta intervenuta la comunicazione dell'agente della riscossione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per legge, senza ulteriori condizioni non previste dalla norma.
- La definizione agevolata ha natura insieme sostanziale e processuale: da un lato sostituisce la regolazione del rapporto debitorio, dall'altro determina la sorte del processo pendente, che si estingue secondo il meccanismo legale previsto.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata non è necessaria un'attestazione dell'Ufficio sulla regolarità del pagamento se la norma speciale non la prevede espressamente.
- La rinuncia al giudizio resa in attuazione dell'impegno assunto con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è disciplinata direttamente dalla legge e non richiede l'accettazione della controparte quando la disciplina speciale ne governa gli effetti.
- Se il giudizio non può più essere proseguito per effetto della definizione agevolata perfezionata, la cassazione può dichiarare l'estinzione e cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
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