Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07039/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso depositata dalle parti costituite, ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 proposto da alcune organizzazioni sindacali, fra cui due sigle del personale della polizia penitenziaria, contro il Ministero della giustizia. La Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale, aveva rigettato il ricorso. Le organizzazioni sindacali hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, le parti costituite hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 28 l. n. 300 del 1970

    È la base del ricorso originario delle organizzazioni sindacali, in materia di repressione della condotta antisindacale; il contenuto applicativo concreto non è ulteriormente sviluppato nella decisione di legittimità, perché il giudizio si estingue per rinuncia.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non deve disporsi sulle spese.

Massime di principio

  • Quando tutte le parti costituite depositano una rinuncia congiunta al ricorso prima della decisione, il giudizio di cassazione si estingue se ricorrono i presupposti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta che la Corte non debba provvedere sulle spese, nei limiti previsti dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • Se la definizione del giudizio interviene per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sul merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.