Cassazione Civile, Ordinanza n. 07039/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso depositata dalle parti costituite, ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 proposto da alcune organizzazioni sindacali, fra cui due sigle del personale della polizia penitenziaria, contro il Ministero della giustizia. La Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione del Tribunale, aveva rigettato il ricorso. Le organizzazioni sindacali hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, le parti costituite hanno depositato dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 28 l. n. 300 del 1970
È la base del ricorso originario delle organizzazioni sindacali, in materia di repressione della condotta antisindacale; il contenuto applicativo concreto non è ulteriormente sviluppato nella decisione di legittimità, perché il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non deve disporsi sulle spese.
Massime di principio
- Quando tutte le parti costituite depositano una rinuncia congiunta al ricorso prima della decisione, il giudizio di cassazione si estingue se ricorrono i presupposti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta che la Corte non debba provvedere sulle spese, nei limiti previsti dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- Se la definizione del giudizio interviene per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sul merito della controversia.
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