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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31256/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva intimato precetto di pagamento sulla base di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che liquidava le spese processuali della fase sommaria di un'opposizione esecutiva. La destinataria del precetto aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, chiedendo anche la condanna della controparte per responsabilità aggravata. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione solo in minima parte, dichiarando nullo il precetto limitatamente a una somma esigua e confermandolo per il resto. In appello, il tribunale aveva riformato la decisione sul punto, dichiarando l'insussistenza sopravvenuta del titolo esecutivo posto a base del precetto, rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c. e compensando integralmente le spese dei due gradi. La ricorrente ha proposto sette motivi: i primi tre contro la compensazione delle spese, deducendo omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c.; i motivi dal quarto al settimo contro il rigetto della domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. e, in particolare, contro la mancata considerazione del danno e la violazione dell'art. 2697 c.c. In sostanza, ha contestato sia la sussistenza dei presupposti per la compensazione sia l'esclusione della lite temeraria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del precetto, con conseguente definizione dell'opposizione non come accoglimento pieno ma come cessazione della materia del contendere rispetto alla pretesa esecutiva. In tale situazione, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando solo gli originari motivi di opposizione. La compensazione disposta dal tribunale è stata ritenuta giustificata sia dalla reciproca soccombenza, sia dalle gravi ed eccezionali ragioni individuate nell'oggettiva incertezza e mancanza di chiarezza del provvedimento rilevante ai fini della caducazione del titolo. I motivi sulla responsabilità aggravata sono stati considerati assorbiti in parte e, per il comma 2 dell'art. 96 c.p.c., inammissibili perché tale domanda non risultava proposta nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il precetto

  • art. 86 c.p.c.

    consente al difensore di stare in giudizio in proprio, richiamato per la ricorrente avvocata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la regola della soccombenza nelle spese

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la compensazione è ammissibile in presenza di reciproca soccombenza o di altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dalla norma

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda ex commi 1 e 3 è stata ritenuta assorbita/infondata; quella ex comma 2 è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nei precedenti gradi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla prova del danno, ma i relativi motivi restano assorbiti o inammissibili

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata per affermare che l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • Cass., Sez. U, n. 25478/2021

    enuncia che, se l'esecuzione è intrapresa su titolo giudiziale non definitivo e questo viene poi caducato, l'opposizione va definita con cessazione della materia del contendere e le spese seguono la soccombenza virtuale

  • Cass. n. 9899/2022

    conferma il principio delle Sezioni Unite sulla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo

  • Cass. n. 21157/2019

    richiamata per l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. dopo la sentenza della Corte costituzionale

  • Cass. n. 11815/2018

    richiamata per l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. dopo la sentenza della Corte costituzionale

  • Cass. n. 24234/2016

    richiamata per l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. dopo la sentenza della Corte costituzionale

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione forzata è iniziata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e il titolo viene poi meno per effetto di una successiva pronuncia del giudice della cognizione, l'opposizione all'esecuzione non si definisce con accoglimento nel merito ma con cessazione della materia del contendere.
  • In tale ipotesi, la regolazione delle spese deve avvenire secondo la soccombenza virtuale, da valutarsi con riferimento ai soli motivi originari dell'opposizione, e non in funzione della sola sopravvenuta caducazione del titolo.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla reciproca soccombenza e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, anche da altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., purché adeguatamente descritte nella motivazione.
  • Il ricorso per cassazione contro la regolazione delle spese deve essere specifico: occorre indicare con precisione i motivi originari della controversia, gli esiti dei gradi di merito e le ragioni per cui si assumono violate le regole sulla soccombenza o sulla compensazione.
  • La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. non può essere esaminata in cassazione se non risulta proposta nei precedenti gradi di giudizio.
  • La mala fede o la colpa grave non sono predicabili quando la parte abbia resistito in un contesto di oggettiva incertezza sul contenuto dei provvedimenti rilevanti ai fini della caducazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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