Cassazione Civile, Ordinanza n. 31256/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva intimato precetto di pagamento sulla base di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che liquidava le spese processuali della fase sommaria di un'opposizione esecutiva. La destinataria del precetto aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, chiedendo anche la condanna della controparte per responsabilità aggravata. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione solo in minima parte, dichiarando nullo il precetto limitatamente a una somma esigua e confermandolo per il resto. In appello, il tribunale aveva riformato la decisione sul punto, dichiarando l'insussistenza sopravvenuta del titolo esecutivo posto a base del precetto, rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c. e compensando integralmente le spese dei due gradi. La ricorrente ha proposto sette motivi: i primi tre contro la compensazione delle spese, deducendo omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c.; i motivi dal quarto al settimo contro il rigetto della domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. e, in particolare, contro la mancata considerazione del danno e la violazione dell'art. 2697 c.c. In sostanza, ha contestato sia la sussistenza dei presupposti per la compensazione sia l'esclusione della lite temeraria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del precetto, con conseguente definizione dell'opposizione non come accoglimento pieno ma come cessazione della materia del contendere rispetto alla pretesa esecutiva. In tale situazione, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando solo gli originari motivi di opposizione. La compensazione disposta dal tribunale è stata ritenuta giustificata sia dalla reciproca soccombenza, sia dalle gravi ed eccezionali ragioni individuate nell'oggettiva incertezza e mancanza di chiarezza del provvedimento rilevante ai fini della caducazione del titolo. I motivi sulla responsabilità aggravata sono stati considerati assorbiti in parte e, per il comma 2 dell'art. 96 c.p.c., inammissibili perché tale domanda non risultava proposta nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto
art. 617 c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il precetto
art. 86 c.p.c.
consente al difensore di stare in giudizio in proprio, richiamato per la ricorrente avvocata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi
art. 88 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale
art. 91 c.p.c.
richiamato per censurare la regola della soccombenza nelle spese
art. 92 c.p.c.
la Corte ribadisce che la compensazione è ammissibile in presenza di reciproca soccombenza o di altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dalla norma
art. 96 c.p.c.
la domanda ex commi 1 e 3 è stata ritenuta assorbita/infondata; quella ex comma 2 è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nei precedenti gradi
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sulla prova del danno, ma i relativi motivi restano assorbiti o inammissibili
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per affermare che l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Cass., Sez. U, n. 25478/2021
enuncia che, se l'esecuzione è intrapresa su titolo giudiziale non definitivo e questo viene poi caducato, l'opposizione va definita con cessazione della materia del contendere e le spese seguono la soccombenza virtuale
Cass. n. 9899/2022
conferma il principio delle Sezioni Unite sulla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo
Cass. n. 21157/2019
richiamata per l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. dopo la sentenza della Corte costituzionale
Cass. n. 11815/2018
richiamata per l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. dopo la sentenza della Corte costituzionale
Cass. n. 24234/2016
richiamata per l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. dopo la sentenza della Corte costituzionale
Massime di principio
- Quando l'esecuzione forzata è iniziata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e il titolo viene poi meno per effetto di una successiva pronuncia del giudice della cognizione, l'opposizione all'esecuzione non si definisce con accoglimento nel merito ma con cessazione della materia del contendere.
- In tale ipotesi, la regolazione delle spese deve avvenire secondo la soccombenza virtuale, da valutarsi con riferimento ai soli motivi originari dell'opposizione, e non in funzione della sola sopravvenuta caducazione del titolo.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla reciproca soccombenza e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, anche da altre gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., purché adeguatamente descritte nella motivazione.
- Il ricorso per cassazione contro la regolazione delle spese deve essere specifico: occorre indicare con precisione i motivi originari della controversia, gli esiti dei gradi di merito e le ragioni per cui si assumono violate le regole sulla soccombenza o sulla compensazione.
- La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. non può essere esaminata in cassazione se non risulta proposta nei precedenti gradi di giudizio.
- La mala fede o la colpa grave non sono predicabili quando la parte abbia resistito in un contesto di oggettiva incertezza sul contenuto dei provvedimenti rilevanti ai fini della caducazione del titolo esecutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →