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Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della domanda di emersione -OMISSIS-per irreperibilità del ricorrente e del datore di lavoro comunicato il -OMISSIS-, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di emersione per irreperibilità del richiedente e del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che contestava, in sostanza, l'archiviazione collegata alla propria irreperibilità e a quella del datore di lavoro. Il TAR ha rilevato, in sede di cognizione sommaria, che l'Amministrazione aveva regolarmente comunicato la richiesta di integrazione documentale e la convocazione all'indirizzo e-mail indicato dallo stesso ricorrente e avente valore di domicilio eletto. È stato inoltre rilevato che il requisito reddituale non risultava dimostrato neppure in giudizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. La mancata attivazione del ricorrente non è stata ritenuta giustificata, poiché la richiesta di integrazione documentale e la convocazione risultavano regolarmente comunicate all'indirizzo e-mail indicato dal ricorrente come domicilio eletto. Inoltre, il requisito reddituale non era stato dimostrato neppure nella sede giudiziale. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare manca il fumus boni iuris quando l'Amministrazione dimostri di avere regolarmente comunicato la richiesta di integrazione documentale e la convocazione all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato come domicilio eletto e il mancato adempimento dell'interessato non risulti quindi giustificato.
  • La mancata dimostrazione, anche in sede giudiziale, di un requisito sostanziale necessario per l'accoglimento della domanda amministrativa può concorrere a escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta contro l'archiviazione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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