Sentenza del 03/11/2016 n. 5620 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
VERSAMENTO INFERIORE AL DOVUTO - Perfezionamento del ravvedimento parziale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti di un ravvedimento operoso eseguito mediante il pagamento di una somma inferiore a quella complessivamente dovuta. Il contribuente sosteneva che il ravvedimento dovesse considerarsi perfezionato almeno limitatamente all'importo effettivamente versato, mentre l'Amministrazione finanziaria pretendeva l'applicazione di interessi e sanzioni ordinarie sull'intero tributo dovuto.
La decisione
La sentenza riconosce che il ravvedimento operoso si perfeziona solo con l'integrale pagamento delle somme dovute, ma precisa che, in caso di versamento parziale, gli effetti favorevoli del ravvedimento operano per la sola quota effettivamente pagata. Di conseguenza, interessi e sanzioni calcolati nella misura ordinaria devono essere applicati esclusivamente sulla parte di tributo rimasta non versata, e non sull'intero importo originariamente dovuto.
Norme richiamate
Disciplina del ravvedimento operoso
Il ravvedimento richiede il pagamento del tributo, degli interessi e della sanzione ridotta. Il pagamento insufficiente non perfeziona integralmente il ravvedimento, ma conserva efficacia limitatamente alla quota effettivamente versata.
Massime di principio
- Il pagamento parziale non rende automaticamente inefficace l'intero ravvedimento: la regolarizzazione può produrre effetti proporzionali alla somma effettivamente pagata.
- La parte di tributo non coperta dal versamento resta soggetta agli interessi e alle sanzioni ordinarie.
- Per evitare contestazioni, il contribuente deve verificare con precisione il calcolo di tributo, interessi e sanzioni e procedere al pagamento integrale entro i termini previsti.
- In presenza di un versamento insufficiente, la pretesa fiscale non dovrebbe essere calcolata applicando le sanzioni sull'intero tributo, ma soltanto sulla quota rimasta insoluta.
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