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Sentenza

Sentenza n. 1521/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 268/2025, del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 15.07.2025.

Giustizia amministrativa202600336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 268/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato il 13 febbraio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 268/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 15 luglio 2025 e passata in giudicato, deducendo la perdurante mancata esecuzione da parte del Ministero. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. Dal testo non emergono ulteriori motivi o contestazioni di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto e incluse le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il medesimo Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato a pagare 300 euro di spese, oltre spese generali e oneri accessori, e a restituire il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice, accertata la persistente inadempienza rispetto al giudicato, accoglie il ricorso e impartisce le misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato della decisione da eseguire e la perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento e su istanza della parte.
  • Nell'esecuzione del giudicato, gli importi già eventualmente corrisposti devono essere detratti da quanto ancora dovuto in attuazione delle statuizioni giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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