Sentenza n. 1521/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 268/2025, del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 15.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 268/2025 del Tribunale di Ravenna, passata in giudicato il 13 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 268/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata il 15 luglio 2025 e passata in giudicato, deducendo la perdurante mancata esecuzione da parte del Ministero. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero non si è costituito. Dal testo non emergono ulteriori motivi o contestazioni di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto e incluse le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il medesimo Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato a pagare 300 euro di spese, oltre spese generali e oneri accessori, e a restituire il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice, accertata la persistente inadempienza rispetto al giudicato, accoglie il ricorso e impartisce le misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Accertati il passaggio in giudicato della decisione da eseguire e la perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento e su istanza della parte.
- Nell'esecuzione del giudicato, gli importi già eventualmente corrisposti devono essere detratti da quanto ancora dovuto in attuazione delle statuizioni giudiziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15241/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 15242/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1571/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1572/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 1872/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 set 2026Sentenza n. 643/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →