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Sentenza

Sentenza n. 562/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Lecce, Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, notificato a mezzo pec a firma del Dirigente Area I, nella persona del Viceprefetto dr.ssa -OMISSIS- datato 22.10.2021 , con il quale l’Amministrazione ha disposto il “divieto detenzioni armi, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.” nei confronti del “Sig. -OMISSIS-, nato a Lecce il -OMISSIS-, e ivi residente in via -OMISSIS-”, nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto dall’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202200070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio del 22 ottobre 2021 recante divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché diniego del porto di pistola a tassa ridotta e della nomina a guardia particolare giurata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, la lesione del diritto di difesa, il difetto di istruttoria e l'omissione o apparenza della motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., nonché il difetto di istruttoria e l'omissione o apparenza della motivazione. La contestazione riguardava la valutazione prefettizia di inaffidabilità, fondata su un procedimento penale pendente per ipotesi di reato relative all'appropriazione indebita e alla violazione degli artt. 134 e 140 T.U.L.P.S., oltre che su una segnalazione e sugli accertamenti delle Questure di Lecce e Cosenza in merito allo svolgimento di attività di vigilanza privata ritenuta abusiva o comunque non riconducibile alla mera guardiania passiva. Il ricorrente aveva inoltre sostenuto l'assenza dell'esercizio abusivo dell'attività e, successivamente, aveva valorizzato l'esito favorevole del procedimento penale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando anche nel merito le valutazioni già espresse nell'ordinanza cautelare n. 80/2022. Ha ritenuto che il provvedimento fosse adeguatamente fondato sulle risultanze istruttorie delle Questure, comprensive del procedimento penale pendente e degli accertamenti sull'attività di vigilanza svolta con modalità ritenute incompatibili con una semplice attività di portierato o guardiania. L'art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto rispettato, poiché il ricorrente aveva presentato osservazioni dopo il preavviso di diniego e tali osservazioni erano state valutate dall'amministrazione, senza necessità di una confutazione analitica ed esplicita di ogni argomento. Il giudice ha riconosciuto all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del soggetto e ha escluso vizi di irrazionalità, incoerenza, sproporzione o difetto di motivazione. Il divieto di detenzione di armi è stato ritenuto legittimamente fondato su un giudizio prognostico di affidabilità e di assenza di rischio di abuso, distinto dal giudizio di pericolosità sociale e formulabile anche in assenza di condanne penali o misure di pubblica sicurezza. La particolare delicatezza delle funzioni di guardia giurata e la possibilità di usufruire di un titolo agevolato di porto d'arma giustificano una verifica particolarmente rigorosa della condotta e dell'affidabilità dell'interessato. L'intervenuta sentenza penale favorevole del 2023 è stata ritenuta irrilevante nel giudizio di legittimità sul provvedimento adottato nel 2021, perché sopravvenuta rispetto all'atto impugnato e, al più, rilevante ai fini di una richiesta di riesame, estranea all'oggetto del giudizio. Spese processuali compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Comunicazione dei motivi ostativi

    Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato mediante la comunicazione dei motivi ostativi e la valutazione delle osservazioni del destinatario; non è necessaria una confutazione analitica di ogni singolo argomento.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    La disposizione consente un divieto fondato su una valutazione prognostica dell'affidabilità del soggetto e dell'assenza di rischio di abuso delle armi, esercitata con ampia discrezionalità dall'autorità di pubblica sicurezza.

  • artt. 134 e 140 T.U.L.P.S.

    Le violazioni contestate e gli accertamenti relativi all'attività di vigilanza privata sono stati valorizzati come elementi istruttori sintomatici di una condotta non improntata alla massima affidabilità richiesta per la detenzione e il porto agevolato di armi e per l'attività di guardia particolare giurata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere fondato su un giudizio prognostico di inaffidabilità e di rischio di abuso, senza che sia necessario dimostrare un precedente abuso concreto delle armi, una condanna penale o l'applicazione di una misura di pubblica sicurezza.
  • La valutazione di affidabilità richiesta per la detenzione e il porto di armi è distinta dal giudizio di pericolosità sociale e può basarsi su elementi di condotta genericamente incompatibili con la buona condotta e con l'affidabilità necessaria all'uso delle armi.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia di affidabilità è limitato alla verifica di irrazionalità, incoerenza, sproporzione, difetto di istruttoria o insufficienza della motivazione; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • Per le funzioni di guardia particolare giurata, che implicano compiti connessi alla sicurezza e possono comportare il rilascio di un titolo agevolato di porto d'arma, è esigibile una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, dell'affidabilità e dell'irreprensibilità.
  • La sopravvenuta conclusione favorevole di un procedimento penale non incide, nel giudizio di legittimità, sulla validità di un provvedimento prefettizio adottato anteriormente; tale sopravvenienza può eventualmente fondare una richiesta di riesame, ma non determina l'illegittimità originaria dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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