Cassazione Civile, Ordinanza n. 14478/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce dalla successione di due genitori e dalla successiva domanda di divisione del patrimonio relitto. Alcuni coeredi hanno chiesto, in via principale, la divisione ereditaria previa declaratoria di invalidità o inefficacia di un contratto del 21 agosto 1998 con cui la madre, comproprietaria di due immobili, aveva trasferito la nuda proprietà degli stessi a una figlia e al genero in cambio di prestazioni di mantenimento e assistenza. In subordine era stata chiesta la risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi assistenziali, e ulteriormente la qualificazione come donazione dissimulata con conseguente riduzione per lesione di legittima. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto della prestazione; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle censure principali e aveva ritenuto inoltre dovuta la rappresentazione dei frutti per l'uso esclusivo di uno dei beni comuni. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul contratto di mantenimento, sostenendo che l'oggetto della prestazione sarebbe per natura indeterminato e indeterminabile e che la Corte avrebbe confuso tale contratto con la rendita vitalizia; 2) violazione delle norme sui motivi di impugnazione, lamentando che l'appello non sarebbe stato correttamente scrutinato e che l'oggetto del contratto non potrebbe che essere indeterminato; 3) violazione degli artt. 1367 e 1419 c.c., per avere la Corte escluso la conversione del negozio nullo in donazione; 4) violazione degli artt. 1147 e 1148 c.c., per la condanna alla rappresentazione dei frutti nonostante la dedotta buona fede del possessore; 5) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che le prove non consentissero la condanna ai frutti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso che fosse fondata l'eccezione sulla procura speciale su foglio separato. Nel merito, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la nullità del contratto era stata ravvisata dal giudice di merito non solo per l'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, ma anche per l'incompatibilità della prestazione con obblighi già gravanti ex lege sul figlio; inoltre i ricorrenti non avevano specificamente censurato tali rationes né trascritto l'atto di appello. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la conversione del contratto nullo richiede un'apposita domanda e, comunque, i ricorrenti non avevano dimostrato che le parti avrebbero concluso il contratto anche senza la parte nulla; la Corte ha anche richiamato il limite secondo cui la conversione non opera se la nullità investe l'intero contratto ed è conosciuta dalle parti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la censura sulla buona fede non risultava proposta tempestivamente, oltre che per la presenza di doppia conforme. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a una rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione, e comunque non si confrontava con tutte le risultanze istruttorie valorizzate dai giudici di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
Per la procura su foglio separato non è necessaria una cucitura materiale; è sufficiente un contesto di elementi che dia ragionevole certezza della provenienza della procura e della sua riferibilità al giudizio. Per i giudizi introdotti prima della l. n. 69/2009 non si applica il testo novellato nella parte che consente la procura in calce o a margine di atti diversi da ricorso e controricorso.
art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le norme violate e deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile se non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il vizio concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera censura di singoli elementi istruttori o la richiesta di rivalutazione del merito; in presenza di doppia conforme il motivo è ulteriormente precluso salvo deduzione di ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.
art. 1367 c.c.
La parte che invoca la conversione o la conservazione del negozio deve comunque confrontarsi con la motivazione sul punto e con i presupposti di applicabilità dell'istituto.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale non si estende all'intero contratto se non è provata l'interdipendenza del resto del contratto con la clausola nulla; grava sull'interessato l'onere di dimostrare che le parti non avrebbero concluso il contratto senza la parte colpita da nullità.
art. 1424 c.c.
La conversione del contratto nullo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice; richiede un'apposita istanza della parte nel primo momento utile, e comunque presuppone che le parti ignorassero la nullità del contratto stipulato.
art. 1147 c.c.
La doglianza sulla buona fede del possessore deve essere specificamente proposta e tempestivamente dedotta nel giudizio di merito.
art. 1148 c.c.
La restituzione/rappresentazione dei frutti è stata confermata in relazione all'uso esclusivo del bene comune che ha impedito l'uso paritetico agli altri aventi diritto.
art. 116 c.p.c.
Non consente in cassazione di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato quale norma sull'onere della prova, in relazione sia alla prova della nullità estensiva dell'intero contratto sia alla dedotta buona fede e alle prove sui frutti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche o già assorbite da una motivazione diversa.
- Nel contratto atipico di mantenimento o vitalizio alimentare la prestazione del beneficiario deve essere comunque determinabile, pur essendo caratterizzata da variabilità e da alea; la natura assistenziale del regolamento non consente di trascurare il requisito minimo della determinatezza dell'obbligo assunto dal cessionario.
- La nullità parziale non si estende automaticamente all'intero contratto: chi vi ha interesse deve provare che il negozio non sarebbe stato concluso senza la clausola nulla.
- La conversione del contratto nullo non può essere rilevata d'ufficio e richiede una specifica domanda della parte nel primo momento utile; inoltre non opera quando la nullità investe l'intero contratto e le parti ne erano consapevoli.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, né trasformare il vizio di motivazione in una contestazione del merito delle prove, specie in presenza di doppia conforme.
- La buona fede del possessore e le questioni sulla ripartizione dei frutti devono essere dedotte in modo specifico e tempestivo nel giudizio di merito, non potendo essere introdotte per la prima volta in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14330/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_civile · 15 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14331/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_civile · 15 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14333/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_civile · 15 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14334/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_civile · 15 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14335/2026 del 15/05/2026
- ordinanza_civile · 15 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14337/2026 del 15/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →