Sentenza del 28/11/2019 n. 31091 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR di Genova deducendo, con numerosi motivi, violazioni relative al ne bis in idem, alla giurisdizione tributaria, all'ammissibilità della documentazione prodotta da Equitalia, alla validità e alle modalità di notificazione degli atti, alla sottoscrizione delle cartelle, alla decadenza e prescrizione dell'azione esecutiva, nonché alla mancata comunicazione dell'avviso bonario previsto dallo Statuto del contribuente. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso non esponeva in modo autonomo e sommario i fatti di causa, ma riproduceva in maniera assemblata atti e motivazioni dei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, molti motivi erano generici, non indicavano gli atti o le notifiche specificamente contestati e non illustravano adeguatamente i fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei requisiti di specificità e di esposizione sommaria dei fatti previsti dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre osservato, per completezza, che alcune doglianze erano comunque infondate: la notificazione diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari non richiede necessariamente l'intervento dell'ufficiale giudiziario né la relata prevista dalla legge n. 890 del 1982; la mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente invalidità in assenza di una specifica sanzione e di una prova contraria; l'avviso bonario è obbligatorio solo per i ruoli derivanti dalla liquidazione di dichiarazioni quando sussistano rilevanti incertezze, circostanza non adeguatamente dimostrata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa.
Il ricorso per cassazione deve ricostruire autonomamente e sinteticamente la vicenda processuale. La mera riproduzione integrale o assemblata degli atti dei precedenti gradi non soddisfa il requisito e può determinare l'inammissibilità.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi per i quali è possibile ricorrere per cassazione, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione. Le censure devono essere specifiche e riferite a fatti e atti precisamente individuati.
Art. 139 c.p.c. e art. 145 c.p.c.
Disciplinano le notificazioni alle persone fisiche e alle persone giuridiche. La contestazione della notifica deve indicare concretamente quale atto sia stato notificato, dove, a chi e quale specifica violazione si sia verificata.
Art. 148 c.p.c.
Riguarda la relazione di notificazione. Quando l'atto è notificato direttamente dall'amministrazione finanziaria mediante servizio postale ordinario, l'assenza della relata prevista per la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario non determina di per sé l'invalidità.
Legge n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla legge n. 146 del 1998, art. 20
Consente agli uffici finanziari di notificare direttamente gli atti al contribuente mediante spedizione postale. In tal caso si applicano le regole del servizio postale ordinario e non necessariamente quelle proprie della notificazione tramite ufficiale giudiziario.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12
La mancata sottoscrizione della cartella o dell'atto di riscossione non comporta automaticamente la nullità, poiché la norma non prevede una specifica sanzione. Il contribuente deve fornire una contestazione concreta e una prova contraria alla riferibilità dell'atto all'amministrazione.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti.
L'avviso bonario non è obbligatorio per ogni cartella di pagamento, ma solo per i ruoli derivanti dalla liquidazione di dichiarazioni quando vi siano rilevanti incertezze. Chi invoca la nullità deve allegare e dimostrare la presenza di tali incertezze.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, e legge n. 241 del 1990, art. 3
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. La censura di difetto di motivazione deve però individuare l'atto e spiegare specificamente quali elementi manchino.
Art. 481 c.p.c.
Disciplina l'efficacia del precetto e il termine per iniziare l'esecuzione. Una contestazione fondata sul decorso del termine deve indicare il titolo, la data di notificazione e il momento dal quale il termine dovrebbe essere computato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale esporre autonomamente, sinteticamente e con ordine i fatti di causa, indicando le decisioni dei precedenti gradi e il contenuto rilevante degli atti; la riproduzione integrale degli atti può comportare l'inammissibilità.
- Ogni motivo di ricorso deve individuare con precisione l'atto contestato, il fatto decisivo, la norma violata e il punto della sentenza censurato. Contestazioni generiche o riferimenti indistinti a più notifiche non consentono alla Corte di esaminare la doglianza.
- Le notifiche degli atti tributari effettuate direttamente dall'amministrazione mediante servizio postale possono essere valide anche senza ufficiale giudiziario e senza la relata tipica della legge n. 890 del 1982, purché sia provata la ricezione dell'atto.
- La mancata sottoscrizione della cartella non determina automaticamente la nullità: occorre verificare se la legge preveda una sanzione e, in mancanza, il contribuente deve contestare concretamente la riferibilità dell'atto all'ente.
- L'avviso bonario è necessario solo nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, ossia per iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di dichiarazioni in presenza di rilevanti incertezze; non è un adempimento generalizzato per ogni cartella.
- Le eccezioni di decadenza, prescrizione o perdita di efficacia del titolo devono riferirsi a specifici atti e date. Non è sufficiente enunciare astrattamente il principio senza indicare le cartelle, le notifiche e i termini coinvolti.
- L'omessa pronuncia non ricorre necessariamente quando la decisione di merito contiene una reiezione implicita della questione, desumibile dalla valutazione complessiva delle pretese e della documentazione.
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