Ordinanza n. 98/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. dell’ordinanza dirigenziale n. 339/2025 del 20.10.2025 con la quale il Responsabile del Servizio ha disposto: “l’acquisizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, gratuita al Patrimonio del Comune di San Giorgio a Cremano, in ragione delle opere abusive così come già descritte, dei cespiti individuati catastalmente come di seguito: NCT, Foglio 3, particelle 1797, 1978, 1799, 1800, 1801 e di tutto quando su esso edificato, con le uniche seguenti esclusioni: Fg. 3, P.lla 1797, Sub 2 e relativa area di sedime, oggetto di istanza di condono edilizio rubricata al n. 986/94; Fg. 3, P.lla 1797, sub. 5 e relativa area di sedime, adiacente all’immobile d cui sopra e mai contestato”; 2. dell’ordinanza di demolizione n. 20 del 16.6.2006 emanata a carico di Tarallo Giorgio e del relativo verbale di accertamento di conformità prot. n. 3811 dell’11.10.2006, mai notificati alle ricorrenti, richiamata per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 3. dell’ordinanza di demolizione n. 14 dell’1.7.2009, emanata a carico di Tarallo Giorgio, della nota del 28.4.2008, prot. n. 60/P.M. della Polizia Municipale del Comune e del relativo verbale di accertamento di conformità prot. n. 397/Ed del 9.2.2010, mai notificati alle ricorrenti, richiamata per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 4. del verbale di accertamento tecnico del 24.5.2006 prot. n. 561/G.d.T., mai notificato alle ricorrenti, richiamato per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 5. del verbale di accertamento tecnico del 24.5.2006 prot. n 562/G.d.T., mai notificato alle ricorrenti, richiamato per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 6. del verbale di accertamento tecnico del 2.5.2008 prot. n. 536/SIPT, mai notificato alle ricorrenti, richiamato per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 7. dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90, mai notificato alle ricorrenti, richiamato per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 8. del diniego a firma del Dirigente del Servizio del 5.5.2009 P.G. n. 19776 mai notificato alle ricorrenti; 9. del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 20/2006 di cui al prot. n. 3811 dell’11.10.2006, mai notificato alle ricorrenti, richiamato per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 10. del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 14/2009 di cui al prot. P.M. n. 397/Ed. del 9.2.2010, mai notificato alle ricorrenti, richiamato per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 11. della relazione di accertamento prot. 0042361 del 31.7.2025, mai notificato alle ricorrenti, richiamato per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1; 12. della nota a firma del Dirigente del Servizio prot. 0042532 del 31.7.2025, mai notificato alle ricorrenti, richiamato per relationem nel corpo del provvedimento gravato al n. 1. 13. di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di aree e manufatti ritenuti abusivi, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale n. 339/2025, con cui il Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio di alcune particelle catastali e di quanto su di esse edificato, con specifiche esclusioni. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti richiamati per relationem, tra cui precedenti ordinanze di demolizione, verbali di accertamento tecnico e di inottemperanza, il diniego del 2009, gli atti di avvio del procedimento e gli atti istruttori del 2025. Le ricorrenti hanno dedotto, in particolare, la mancata notificazione nei loro confronti di numerosi atti presupposti e connessi, inclusi le ordinanze di demolizione e i verbali di accertamento, nonché dell’avvio del procedimento e degli atti più recenti. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone in modo analitico tutti i motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli opposti interessi e in assenza di elementi contrari, mantenere invariata l’attuale situazione di fatto nelle more della decisione di merito. Ha quindi accolto la domanda cautelare limitatamente all’ordinanza acquisitiva n. 339/2025 del 20 ottobre 2025, sospendendone l’efficacia. Non ha disposto, in questa fase, la sospensione degli ulteriori atti impugnati. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica dell’1 luglio 2026. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
l’acquisizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, gratuita al Patrimonio del Comune
La disposizione è indicata quale base legale dell’ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente delle aree e delle opere interessate dall’inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
È la norma processuale applicata per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 10-bis l. 241/1990
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/90
È richiamato con riferimento all’atto di partecipazione procedimentale impugnato; l’ordinanza non formula una valutazione definitiva sulla sua eventuale violazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere selettivamente l’efficacia del solo provvedimento immediatamente lesivo, lasciando impregiudicata la valutazione degli ulteriori atti presupposti e connessi in sede di merito.
- Quando il mantenimento della situazione di fatto risulta opportuno nel bilanciamento degli interessi contrapposti e non emergono elementi contrari, il giudice può adottare la sospensione cautelare dell’atto amministrativo lesivo nelle more della definizione del giudizio di merito.
- La sospensione cautelare dell’ordinanza di acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001 impedisce, nelle more del giudizio, l’efficacia dell’acquisizione al patrimonio comunale, senza determinare una decisione definitiva sulla legittimità dell’atto o degli ordini di demolizione presupposti.
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