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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10128/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura ha impugnato l'ordinanza che aveva annullato i decreti di convalida dei sequestri, deducendo: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 114 disp. att. c.p.p., 180 e 182 c.p.p. perché il sequestro del cellulare sarebbe stato legittimo in quanto avvenuto durante un controllo ai sensi dell'art. 103 DPR 309/1990 quando Ristallo non era ancora formalmente indagato (la consegna iniziale di 1,28 g di cocaina non integrava detenzione ai fini di spaccio), e solo dopo la spontanea consegna di 120,05 g alle 14:28 si sarebbe configurato lo status di indagato; (ii) violazione degli artt. 104 comma 2 c.p.p. e 36 disp. att. c.p.p. e difetto di motivazione, sostenendo che il presunto impedimento al colloquio con il difensore era dovuto alla volontà dello stesso difensore che aveva rinunciato a presenziare, non a un comportamento della P.G.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione e difetto di rappresentazione cronologica dei fatti, rilevando che il Tribunale del riesame non ha chiarito in modo adeguato l'esatto momento in cui il telefono fu acquisito e quando effettivamente venne sottoposto a sequestro, né ha spiegato perché non si fosse proceduto subito al vincolo reale. Per tali ragioni la sentenza è annullata e rinviata al Tribunale di Cuneo per nuovo giudizio come giudice del riesame, che dovrà ricostruire puntualmente la sequenza delle operazioni e motivare le scelte.

Norme richiamate

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dal Tribunale del riesame in relazione al diritto di farsi assistere da un difensore; la Cassazione rileva che non è chiaro se e come tale norma trovi applicazione, perché manca una ricostruzione temporale precisa degli atti e del momento in cui il telefono è stato sottratto alla disponibilità dell'indagato

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Invocato nella motivazione del Tribunale del riesame in rapporto alle garanzie difensive; la Cassazione non ha approfondito la questione sostanziale per carenza di motivazione, rimandando la valutazione al riesame

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamata come norma pertinente alle attività investigative e ai sequestri; la Corte osserva che la sua applicazione non è stata adeguatamente motivata in rapporto alla sequenza degli eventi

  • art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimento del P.M.: autorizza controlli e acquisizioni nell'ambito dei servizi antidroga; la Procura sostiene che il sequestro del cellulare era legittimo in quanto eseguito durante un controllo ex art.103 prima che Ristallo fosse formalmente indagato

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma dell'illecito penale contestato (detenzione e traffico di stupefacenti); è il reato per cui si svolgono le indagini che hanno portato al sequestro degli oggetti

  • art. 104, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola il diritto dell'arrestato/fermato al colloquio con il difensore nell'immediatezza; il P.M. ha osservato che il diritto non sussiste se il difensore non può fisicamente accedere al luogo di custodia o rinuncia a intervenire; la Cassazione ha ritenuto necessaria una ricostruzione fattuale più precisa per valutare se il diritto sia stato effettivamente pregiudicato

  • art. 36 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità di esercizio del diritto di difesa nell'immediatezza; la sua applicazione è stata oggetto del secondo motivo della Procura, ma la Corte ha chiesto che il giudice del riesame accerti i fatti e motivi meglio

Massime di principio

  • In contestazioni sul sequestro di dispositivi elettronici è fondamentale documentare cronologicamente l'acquisizione del bene e il momento del suo vincolo/sequestro: le distinzioni temporali possono incidere sulla legittimità dell'atto
  • Se il dichiarante consegna volontariamente un oggetto prima di essere formalmente indicato come indagato, il giudice deve valutare se quella consegna sia stata sostanzialmente un sequestro e se sia avvenuta con rispetto delle garanzie difensive
  • Quando si invoca la lesione del diritto al contatto con il difensore, il giudice deve accertare non solo la comunicazione della facoltà di difesa ma anche se il difensore abbia avuto la possibilità effettiva di intervenire o se la sua rinuncia sia stata autonoma
  • I provvedimenti che annullano atti di P.G. per violazione delle garanzie difensive richiedono una motivazione puntuale che ricostruisca l'esatto iter procedurale: carenze motivazionali comportano l'annullamento e il rinvio
  • Le autorità devono motivare chiaramente le ragioni per cui non hanno subito vincolato un bene acquisito (ad es. necessità di accertamenti tecnici) per evitare contestazioni sulla legittimità del sequestro
  • In caso di contrasto tra norme speciali (DPR 309/1990) e norme del codice di procedura penale in materia di garanzie difensive, il giudice deve esplicitare l'operatività della norma invocata rispetto allo stato soggettivo dell'interessato (se indagato o no) e alle condizioni di fatto

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