Regolamento (UE) 2022/2120
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce standard tecnici uniformi per la raccolta e lo scambio di dati sui progetti di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503. Impone ai fornitori di servizi di crowdfunding di trasmettere annualmente alle autorità competenti informazioni complete e accurate, e disciplina la successiva trasmissione di tali dati all’ESMA. Definisce inoltre i formati elettronici da utilizzare, gli identificativi da indicare, nonché le modalità di anonimizzazione dei titolari di progetto nelle comunicazioni destinate all’ESMA.
Regolamento tecnico di esecuzione che definisce norme, formati, modelli e procedure per la comunicazione periodica dei dati sui progetti finanziati tramite piattaforme di crowdfunding alle autorità competenti e all’ESMA.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori europei di servizi di crowdfunding soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché alle autorità competenti nazionali che ricevono tali informazioni e le trasmettono all’ESMA. Riguarda le comunicazioni annuali sui progetti di crowdfunding finanziati nel corso dell’anno civile precedente, incluse le informazioni su progetti che non hanno raccolto fondi nell’anno di riferimento ma che rientrano comunque nel perimetro della comunicazione. Il regolamento si applica in formato elettronico, mediante modello CSV comune o altro formato alternativo accettato dall’autorità competente; è testo rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione
Il regolamento attua l’articolo 16 del regolamento (UE) 2020/1503, fissando un quadro tecnico uniforme per la raccolta e la trasmissione delle informazioni sui progetti finanziati tramite piattaforme di crowdfunding. La finalità è consentire alle autorità competenti e all’ESMA di aggregare, confrontare e pubblicare dati omogenei e comparabili sul mercato del crowdfunding nell’Unione.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, la standardizzazione di norme e formati è necessaria per assicurare coerenza nelle comunicazioni, completezza delle informazioni e capacità di vigilanza. Il regolamento mira anche a garantire riservatezza, interoperabilità dei dati e possibilità di produrre statistiche di mercato affidabili a livello unionale. La Commissione ha adottato il testo sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ESMA, a seguito di consultazione pubblica e previo parere del Garante europeo della protezione dei dati.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i fornitori europei di servizi di crowdfunding tenuti agli obblighi informativi annuali previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché le autorità competenti nazionali che ricevono i dati e li trasmettono all’ESMA ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2. L’oggetto delle comunicazioni sono i progetti per i quali è stata presentata un’offerta di crowdfunding nel periodo di riferimento, con informazioni anche sui soggetti finanziatori e sugli strumenti emessi.
Comunicazione delle informazioni alle autorità competenti
Le informazioni devono essere trasmesse in forma elettronica, secondo un modello CSV comune o un formato alternativo accettato dall’autorità competente. La comunicazione deve avvenire ogni anno civile entro la fine di febbraio dell’anno successivo. Il regolamento richiede che i dati siano completi e accurati e che le procedure di invio assicurino la riservatezza delle informazioni comunicate.
Dati da comunicare: identificazione del fornitore e dei progetti
La tabella 2 dell’allegato specifica i campi da trasmettere alle autorità competenti. Sono richiesti:
- il LEI del fornitore di servizi di crowdfunding;
- il periodo di riferimento, indicato con l’anno civile;
- l’identificativo univoco dell’offerta di crowdfunding, determinato secondo il regolamento delegato (UE) 2022/2119;
- il settore del progetto secondo la classificazione NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006;
- l’importo raccolto e la relativa valuta.
Dati sui titolari di progetto
Per ciascun progetto devono essere indicati i titolari di progetto. Se il titolare è una persona giuridica, va comunicato il LEI; se è una persona fisica, va comunicato l’identificativo derivato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590. I campi relativi ai titolari sono ripetuti per ciascun soggetto coinvolto nel progetto.
Dati su investitori, strumenti e importi investiti
Il regolamento richiede, per ciascuna combinazione rilevante, informazioni su:
- tipo di strumenti emessi, tra cui prestiti, strumenti ammessi a fini di crowdfunding e varie categorie di valori mobiliari (capitale, debito, altri);
- tipo di investitori, distinguendo clienti professionali, investitori sofisticati, investitori non sofisticati e titolari di progetto;
- paese di residenza fiscale degli investitori;
- numero di investitori;
- importo investito e valuta di riferimento.
La struttura dei dati prevede la ripetizione dei campi quando esistono più tipi di strumenti, investitori, paesi o valute.
Comunicazione delle informazioni all’ESMA
Le informazioni trasmesse all’ESMA ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, devono seguire la tabella 3 dell’allegato e utilizzare ancora il modello CSV comune. Rispetto alla comunicazione alle autorità competenti, la differenza principale è che l’identificativo del titolare di progetto deve essere reso anonimo tramite un algoritmo comune di hashing crittografico. In questo modo l’ESMA riceve dati aggregabili e confrontabili senza identificare direttamente il titolare.
Standard tecnici, codifiche e allegato
L’allegato contiene un glossario tecnico con i formati da usare per i campi dati: testo alfanumerico, codici paese ISO 3166-1 alpha-2, codici valuta ISO 4217, numeri decimali e interi, LEI e identificativo nazionale. Sono inoltre previsti codici standard per la classificazione degli strumenti e degli investitori, così da rendere uniformi le comunicazioni a livello UE.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Comunicazione annuale alle autorità competenti
Le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 devono essere complete e accurate e rese secondo i dati della tabella 2 dell’allegato, in formato elettronico tramite modello CSV comune o altro formato alternativo accettato. La comunicazione va effettuata per ciascun anno civile entro la fine di febbraio dell’anno successivo. Le procedure devono includere meccanismi atti a garantire la riservatezza delle informazioni.
Contenuto minimo delle informazioni verso le autorità competenti
Devono essere comunicati: il LEI del fornitore di servizi di crowdfunding; per ogni titolare di progetto, il LEI se persona giuridica oppure l’identificativo nazionale ex articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590 se persona fisica; per ogni progetto, l’identificativo dell’offerta di crowdfunding determinato ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119. La tabella 2 richiede inoltre dati su settore, importo raccolto, valuta, tipologia di strumenti emessi, tipologia di investitori, paese degli investitori, numero di investitori e importo investito.
Comunicazione all’ESMA e anonimizzazione
Le informazioni da comunicare all’ESMA ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 devono seguire la tabella 3 dell’allegato, sempre in formato CSV comune. L’identificazione del titolare di progetto deve essere resa anonima mediante un algoritmo comune di hashing crittografico.
Struttura dei dati e codifiche standard
L’allegato stabilisce un glossario di formati dati standardizzati per campi alfanumerici, codici paese ISO 3166-1 alpha-2, codici valuta ISO 4217, importi decimali, interi, LEI e identificativo nazionale. Sono anche definiti codici standard per strumenti (loan, ICFP, EQUI, DEBT, OTHR) e per tipologie di investitori (PROF, SOPH, RETL, OTHR).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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