Sentenza n. 970/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento/prospetto pubblicato dall'ATP di Frosinone al proprio Albo in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “Determinazione degli organici di diritto del personale docente delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone per l'anno scolastico 2026/2027”, allegato “Organico di diritto I grado -OMISSIS-” (datato -OMISSIS-), nella parte in cui prevede la formazione di una sola classe di 20 alunni in luogo di due classi da 12 presso il Plesso -OMISSIS-” di -OMISSIS- - Via -OMISSIS-, Codice: -OMISSIS-; del fonogramma intercorso tra l'ATP di Frosinone e l'Istituto Comprensivo di -OMISSIS-, del -OMISSIS-, recante l'ordine di trasferimento d'ufficio di n. 4 alunni, iscritti alla classe prima per l'anno scolastico 2026/2027, presso il Comune di -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusi i verbali istruttori, le note di trasmissione dei dati numerici e il silenzio opposto da ATP e USR alle istanze ostensive;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui prevedeva una sola classe prima di 20 alunni presso un plesso scolastico, anziché due classi; impugnati anche il fonogramma che preannunciava il trasferimento d'ufficio di quattro alunni e gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di alunni)
Prevale il privato
La controversia
I genitori di alunni regolarmente iscritti alla classe prima per l'anno scolastico 2026/2027 hanno contestato la determinazione dell'organico che prevedeva una sola classe di 20 alunni, benché gli iscritti fossero 24, tra cui tre alunni con disabilità certificata e due con DSA. Hanno dedotto: errore nei presupposti e travisamento dei dati, violazione dell'art. 5, comma 2, d.P.R. 81/2009 e prevalenza delle esigenze di inclusione e del diritto allo studio; difetto di istruttoria e di motivazione, automatismo contabile e sproporzionato sacrificio delle esigenze degli alunni con disabilità; mancata considerazione della gravità delle disabilità e delle necessità inclusive; sviamento e disparità di trattamento per l'assenza di criteri trasparenti nella scelta dei quattro alunni che l'amministrazione intendeva trasferire. Hanno inoltre contestato il potere degli uffici scolastici periferici di disporre la dislocazione degli studenti tra plessi o Comuni, sostenendo che i criteri di assegnazione spettano agli organi dell'istituzione scolastica. Il Comune è intervenuto ad adiuvandum.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha accolto congiuntamente i primi tre motivi, rilevando che la determinazione si fondava sull'erroneo dato di 20 alunni, mentre gli iscritti erano 24 e tra essi vi erano tre alunni con disabilità: ne risultano un difetto di istruttoria e un grave travisamento dei fatti. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.P.R. 81/2009, una classe iniziale con alunni con disabilità non può di norma superare 20 alunni, salvo motivazione espressa e comunque nel limite dello scostamento del 10%; nel caso concreto una classe di 24 alunni superava il limite senza motivazione idonea. Il fonogramma relativo al trasferimento di quattro alunni non sanava il vizio: era un atto endoprocedimentale privo di portata provvedimentale, non individuava gli alunni, non indicava i criteri di selezione né il fondamento del potere e non poteva disporre il trasferimento. L'atto di determinazione dell'organico è stato annullato e l'amministrazione è stata ordinata a rideterminarsi, considerando il numero effettivo degli iscritti e la presenza dei tre alunni con disabilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il quarto motivo non è autonomamente esaminato nel merito. Il Ministero è stato condannato a rifondere ai ricorrenti euro 1.500,00; le spese sono state compensate per il resto, anche quanto al Comune interveniente.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.P.R. 81/2009
Alla luce del quadro normativo sopra delineato la classe scolastica inziale di ciascun ciclo di istruzione nella quale risulti inserito un alunno disabile non può essere composta da più di 20 alunni, salva motivazione espressa in ordine al superamento di tale limite numerico e comunque entro il limite dello scostamento del 10%.
Le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità sono di norma composte da non più di 20 alunni; il superamento richiede motivazione espressa ed è comunque contenuto nel limite del 10%. Una classe di 24 alunni, in assenza di motivazione idonea, viola tale disciplina.
art. 4, comma 1, d.P.R. 81/2009
Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento.
La deroga ai limiti numerici ordinari è ammessa per contenere gli scostamenti tra organico di diritto e classi effettivamente costituite, ma non può superare il 10%; il TAR applica tale limite anche nel delineare la consistenza massima della classe con alunni con disabilità.
art. 4, comma 2, d.P.R. 81/2009
I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.
L'incremento delle classi da parte dei dirigenti scolastici è consentito in presenza di inderogabili necessità dovute all'aumento effettivo degli alunni e previa autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale; nel caso concreto l'amministrazione deve rideterminarsi tenendo conto del numero effettivo degli iscritti.
Massime di principio
- La determinazione dell'organico e delle classi deve fondarsi sul numero effettivo degli alunni iscritti; un provvedimento basato su un dato numerico erroneo è viziato per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
- Le classi iniziali che accolgono alunni con disabilità sono di norma composte da non più di 20 alunni. Il superamento richiede una motivazione espressa riferita alle esigenze formative degli alunni con disabilità e resta soggetto al limite di scostamento del 10% previsto dal d.P.R. 81/2009.
- Un atto endoprocedimentale che preannuncia il trasferimento di alunni, senza identificarli né precisare i criteri di scelta e la base normativa del potere, non ha portata provvedimentale e non è idoneo né a disporre i trasferimenti né a sanare l'erronea determinazione dell'organico.
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