Cassazione Civile, Ordinanza n. 15401/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale tra un'autorità portuale e una propria dirigente. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive e di TFR sostenendo, da un lato, che i contratti individuali fossero nulli/parzialmente nulli nella parte in cui non applicavano correttamente il CCNL dirigenti industria (CIDA) con coefficiente 1,4 per il periodo dal 2002 alla cessazione del rapporto; dall'altro, in subordine, che comunque dovesse esserle riconosciuta la maggiorazione retributiva collegata al parametro 1,2 o, dopo il 2007, la corretta base di calcolo della maggiorazione del 20% prevista dal contratto individuale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo differenze per il periodo successivo al 2 febbraio 2007 e rigettando le pretese per il periodo anteriore. L'autorità portuale ha proposto ricorso principale con un solo motivo, deducendo violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.) perché la clausola del contratto individuale del 2007, a suo dire, prevedeva il 20% sul trattamento economico già in godimento e non sul minimo contrattuale. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale in due motivi: ha denunciato la violazione dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale aveva escluso indebitamente la parità di trattamento rispetto a un altro dirigente comparabile; ha inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo, invocando documentazione e prassi interne/di settore che, secondo lei, dimostravano il vincolo dell'ente ad applicare coefficienti retributivi omogenei tra i dirigenti portuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'autorità portuale e ha rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice. Sul motivo principale ha ritenuto che la censura sull'interpretazione del contratto fosse formulata in modo generico e si risolvesse nella mera contrapposizione tra la lettura della ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. Quanto ai motivi incidentali, la Corte ha chiarito che i rapporti di lavoro delle autorità portuali, pur qualificati di diritto privato, sono soggetti ai principi generali del pubblico impiego contrattualizzato in ragione della natura di enti pubblici non economici e della disciplina speciale della legge n. 84/1994; tuttavia, il principio di parità di trattamento non consente di fondare il diritto a maggiorazioni retributive su prassi o trattamenti di favore non previsti dalla contrattazione collettiva richiamata nel contratto individuale. La pretesa della lavoratrice è stata quindi respinta anche perché la retribuzione trovava la sua fonte nella contrattazione applicabile e non in accordi o prassi esterni; inoltre, la comparazione con altro dirigente non era decisiva, anche per la non perfetta sovrapponibilità delle posizioni e per la diversa tipologia del rapporto di quest'ultimo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione del contratto, ma la censura che lo invocava è stata ritenuta generica e quindi inammissibile
art. 1363 c.c.
richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto, ma non indicato specificamente nel ricorso come violato
art. 1366 c.c.
richiamato come canone di buona fede nell'interpretazione contrattuale, ma la doglianza non ha spiegato il concreto scostamento del giudice di merito
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego contrattualizzato impedisce trattamenti retributivi migliorativi o peggiorativi rispetto alla fonte collettiva; non legittima pretese basate su prassi o su comparazioni con singoli dipendenti fuori dalle previsioni contrattuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rappresenta il parametro per le censure di violazione di legge, ma non consente una mera diversa lettura del contratto senza specificazione dei canoni violati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non può essere usato per ottenere una rivisitazione del materiale istruttorio e documentale
art. 384 c.p.c.
la motivazione della sentenza di merito è stata integrata dalla Corte di cassazione
legge n. 84 del 1994
le autorità portuali sono enti pubblici non economici e il loro assetto funzionale è stato ricostruito in coerenza con tale natura
art. 10, comma 6, legge n. 84 del 1994
il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali è di diritto privato, ma disciplinato da CCNL stipulati secondo criteri generali e vincoli pubblicistici
art. 6, comma 5, legge n. 84 del 1994
richiamato come disposizione successiva, confermativa e non innovativa, che espressamente qualifica l'ente come pubblico non economico e richiama i principi del d.lgs. 165/2001
art. 97 Cost.
evocato come base costituzionale dei principi di imparzialità e buon andamento che conformano la disciplina del rapporto di lavoro nelle autorità portuali
d.lgs. n. 165 del 2001
i principi generali del pubblico impiego contrattualizzato si applicano anche ai rapporti delle autorità portuali nei limiti compatibili con la disciplina speciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione dei criteri ermeneutici del contratto è inammissibile se si limita a richiamare in modo generico gli artt. 1362 ss. c.c. e a contrapporre una diversa lettura della clausola, senza indicare quali canoni specifici siano stati violati e in quale passaggio argomentativo della sentenza impugnata.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il principio di parità di trattamento opera come vincolo a non discostarsi dalla fonte collettiva: non consente di rivendicare trattamenti economici migliorativi fondati su prassi, consuetudini interne o su favorevoli determinazioni riservate ad altri lavoratori, se non previste dal contratto collettivo applicabile.
- I rapporti di lavoro delle autorità portuali, pur formalmente di diritto privato, vanno letti alla luce della loro natura di enti pubblici non economici e dei principi pubblicistici di imparzialità e buon andamento, con applicazione dei principi generali del d.lgs. 165/2001 in quanto compatibili.
- La comparazione retributiva tra dipendenti è irrilevante quando le posizioni non siano realmente sovrapponibili o quando la differenza di trattamento sia spiegata da elementi oggettivi della prestazione o del rapporto, come una diversa tipologia contrattuale.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o documentale, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15287/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15294/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15300/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15302/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15305/2023 del 31/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15347/2023 del 31/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →