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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15401/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale tra un'autorità portuale e una propria dirigente. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive e di TFR sostenendo, da un lato, che i contratti individuali fossero nulli/parzialmente nulli nella parte in cui non applicavano correttamente il CCNL dirigenti industria (CIDA) con coefficiente 1,4 per il periodo dal 2002 alla cessazione del rapporto; dall'altro, in subordine, che comunque dovesse esserle riconosciuta la maggiorazione retributiva collegata al parametro 1,2 o, dopo il 2007, la corretta base di calcolo della maggiorazione del 20% prevista dal contratto individuale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo differenze per il periodo successivo al 2 febbraio 2007 e rigettando le pretese per il periodo anteriore. L'autorità portuale ha proposto ricorso principale con un solo motivo, deducendo violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.) perché la clausola del contratto individuale del 2007, a suo dire, prevedeva il 20% sul trattamento economico già in godimento e non sul minimo contrattuale. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale in due motivi: ha denunciato la violazione dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale aveva escluso indebitamente la parità di trattamento rispetto a un altro dirigente comparabile; ha inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo, invocando documentazione e prassi interne/di settore che, secondo lei, dimostravano il vincolo dell'ente ad applicare coefficienti retributivi omogenei tra i dirigenti portuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'autorità portuale e ha rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice. Sul motivo principale ha ritenuto che la censura sull'interpretazione del contratto fosse formulata in modo generico e si risolvesse nella mera contrapposizione tra la lettura della ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che modo. Quanto ai motivi incidentali, la Corte ha chiarito che i rapporti di lavoro delle autorità portuali, pur qualificati di diritto privato, sono soggetti ai principi generali del pubblico impiego contrattualizzato in ragione della natura di enti pubblici non economici e della disciplina speciale della legge n. 84/1994; tuttavia, il principio di parità di trattamento non consente di fondare il diritto a maggiorazioni retributive su prassi o trattamenti di favore non previsti dalla contrattazione collettiva richiamata nel contratto individuale. La pretesa della lavoratrice è stata quindi respinta anche perché la retribuzione trovava la sua fonte nella contrattazione applicabile e non in accordi o prassi esterni; inoltre, la comparazione con altro dirigente non era decisiva, anche per la non perfetta sovrapponibilità delle posizioni e per la diversa tipologia del rapporto di quest'ultimo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità delle questioni, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione del contratto, ma la censura che lo invocava è stata ritenuta generica e quindi inammissibile

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto, ma non indicato specificamente nel ricorso come violato

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come canone di buona fede nell'interpretazione contrattuale, ma la doglianza non ha spiegato il concreto scostamento del giudice di merito

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    il principio di parità di trattamento nel pubblico impiego contrattualizzato impedisce trattamenti retributivi migliorativi o peggiorativi rispetto alla fonte collettiva; non legittima pretese basate su prassi o su comparazioni con singoli dipendenti fuori dalle previsioni contrattuali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rappresenta il parametro per le censure di violazione di legge, ma non consente una mera diversa lettura del contratto senza specificazione dei canoni violati

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non può essere usato per ottenere una rivisitazione del materiale istruttorio e documentale

  • art. 384 c.p.c.

    la motivazione della sentenza di merito è stata integrata dalla Corte di cassazione

  • legge n. 84 del 1994

    le autorità portuali sono enti pubblici non economici e il loro assetto funzionale è stato ricostruito in coerenza con tale natura

  • art. 10, comma 6, legge n. 84 del 1994

    il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali è di diritto privato, ma disciplinato da CCNL stipulati secondo criteri generali e vincoli pubblicistici

  • art. 6, comma 5, legge n. 84 del 1994

    richiamato come disposizione successiva, confermativa e non innovativa, che espressamente qualifica l'ente come pubblico non economico e richiama i principi del d.lgs. 165/2001

  • art. 97 Cost.

    evocato come base costituzionale dei principi di imparzialità e buon andamento che conformano la disciplina del rapporto di lavoro nelle autorità portuali

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    i principi generali del pubblico impiego contrattualizzato si applicano anche ai rapporti delle autorità portuali nei limiti compatibili con la disciplina speciale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione dei criteri ermeneutici del contratto è inammissibile se si limita a richiamare in modo generico gli artt. 1362 ss. c.c. e a contrapporre una diversa lettura della clausola, senza indicare quali canoni specifici siano stati violati e in quale passaggio argomentativo della sentenza impugnata.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato il principio di parità di trattamento opera come vincolo a non discostarsi dalla fonte collettiva: non consente di rivendicare trattamenti economici migliorativi fondati su prassi, consuetudini interne o su favorevoli determinazioni riservate ad altri lavoratori, se non previste dal contratto collettivo applicabile.
  • I rapporti di lavoro delle autorità portuali, pur formalmente di diritto privato, vanno letti alla luce della loro natura di enti pubblici non economici e dei principi pubblicistici di imparzialità e buon andamento, con applicazione dei principi generali del d.lgs. 165/2001 in quanto compatibili.
  • La comparazione retributiva tra dipendenti è irrilevante quando le posizioni non siano realmente sovrapponibili o quando la differenza di trattamento sia spiegata da elementi oggettivi della prestazione o del rapporto, come una diversa tipologia contrattuale.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o documentale, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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