Sentenza n. 11847/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza avente n. -OMISSIS- dal Ministero dell'Interno – in persona del Sottosegretario di Stato - notificato in data -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto concesso, presupposto o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per elementi desunti da procedimenti penali e da una condanna penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, residente in Italia da oltre sedici anni, aveva presentato domanda di cittadinanza per residenza. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza valorizzando due notizie di reato: una relativa a lesioni personali, tentata rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere, poi sfociata in una condanna per lesioni personali aggravate in concorso e per la violazione dell'art. 4 della legge n. 110/1975; l'altra relativa al reato di estorsione. Il ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria, omessa motivazione ed eccesso di potere, sostenendo anche la propria estraneità al primo fatto, la lunga permanenza in Italia, l'integrazione familiare e sociale, il lavoro regolare e l'acquisto dell'abitazione. Il procedimento era stato preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, cui il ricorrente aveva risposto producendo documentazione difensiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente l'istruttoria, fondata sul rapporto informativo della Questura, sul parere contrario della Prefettura, sulle notizie di reato e sulla sentenza penale di condanna, nonché adeguata la motivazione del diniego. La condanna e gli altri elementi penali, collocati nel decennio antecedente alla domanda, sono stati considerati indicativi di una non compiuta integrazione e di una condotta non pienamente rispettosa delle norme penali e della civile convivenza. Il giudice ha chiarito che la valutazione amministrativa ai fini della naturalizzazione è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può valorizzare i fatti storici anche indipendentemente dagli esiti processuali successivi, inclusi l'estinzione del reato o la riabilitazione. L'omessa dichiarazione della condanna è stata ritenuta ulteriore elemento significativo. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del Ministero, una volta verificati l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione. Gli eventuali elementi sopravvenuti potranno essere fatti valere mediante una nuova domanda. Le spese sono state compensate per la particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito la partecipazione del richiedente al procedimento, che ha potuto presentare osservazioni e documentazione.
art. 4 legge n. 110/1975
La violazione relativa al porto di armi od oggetti atti ad offendere è stata valorizzata, insieme alla condanna per lesioni personali aggravate in concorso, quale elemento ostativo alla valutazione favorevole della domanda di cittadinanza.
art. 8 CEDU
Il diniego di cittadinanza, in quanto non impedisce allo straniero di restare in Italia e di proseguire la propria vita alle medesime condizioni, non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare.
art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Il diniego è stato ritenuto compatibile con la permanenza e la vita del richiedente in Italia, non determinando un'interferenza sproporzionata nella sua vita privata e familiare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, il Ministero può valutare discrezionalmente le condotte penalmente rilevanti e le condanne dell'interessato quali indici della sua integrazione nella comunità nazionale e del rispetto delle regole di civile convivenza.
- La valutazione amministrativa dei fatti penalmente rilevanti ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: i fatti storici possono essere considerati anche a prescindere dagli esiti processuali successivi e, nei casi indicati dalla decisione, persino in presenza di estinzione del reato o riabilitazione.
- La presenza di condotte penalmente rilevanti nell'ultimo decennio antecedente alla domanda può essere ritenuta sufficiente a fondare una valutazione negativa della naturalizzazione; l'amministrazione può inoltre prendere in considerazione fatti risalenti a un periodo anteriore.
- Il diniego di cittadinanza è legittimo quando l'amministrazione abbia svolto un'istruttoria adeguata, abbia consentito la partecipazione mediante preavviso di rigetto e abbia esplicitato il percorso logico che collega le risultanze penali alla valutazione negativa dell'integrazione.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella discrezionale del Ministero sulla naturalizzazione, potendo verificare soltanto la sufficienza dell'istruttoria, la ragionevolezza della valutazione e l'adeguatezza della motivazione.
- Gli elementi sopravvenuti rispetto al diniego possono essere valorizzati in una nuova domanda di cittadinanza, poiché il rigetto non preclude la ripresentazione dell'istanza e produce conseguenze soltanto temporanee.
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