Sentenza n. 2760/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Napoli Nord n. 1252/2025 pubbl. il 19/03/2025 RG n. 13217/2024 passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1252/2025, relativa alla rivalutazione del servizio militare ai fini del punteggio nelle graduatorie ATA
Esito
Favorevole al ricorrente (personale ATA)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato al Ministero di valutare integralmente il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio utile per l’accesso alle graduatorie ATA, riconoscendo i punteggi di 18,05 per il profilo di Assistente Amministrativo, 15,90 per quello di Collaboratore Scolastico e 17,25 per quello di Assistente Tecnico. La sentenza, notificata in forma esecutiva nel giugno 2025, non è stata eseguita dall’amministrazione. Il ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, escludendo dal giudizio di ottemperanza le spese legali già oggetto della precedente condanna.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva e non era stata eseguita dall’amministrazione, nonostante fosse decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo alla valutazione integrale del servizio militare secondo i criteri e con l’attribuzione dei punteggi stabiliti dalla sentenza precedente. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, prevedendo l’insediamento su istanza della parte e l’esecuzione entro i successivi trenta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla notifica della sentenza in forma esecutiva e al passaggio in giudicato, consente di rilevare l’inadempimento dell’amministrazione e di accogliere la domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa o comunque una pronuncia munita di efficacia esecutiva è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione e il termine previsto dalla legge per l’adempimento è decorso inutilmente, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve conformarsi puntualmente al contenuto dispositivo del giudicato, compresi i criteri di calcolo e gli esiti quantitativi espressamente stabiliti dal giudice della cognizione.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell’amministrazione competente e prevedendo la facoltà di delega e l’attivazione su istanza della parte interessata.
- Le spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, se espressamente escluse dall’oggetto del nuovo giudizio, non costituiscono materia della domanda di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della statuizione principale.
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