Sentenza del 11/01/2022 n. 478 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria e non aveva esaminato nel merito le pretese tributarie perché gli atti presupposti (cartelle/ingiunzioni) non erano stati tempestivamente impugnati. La ricorrente denunciava violazioni di norme processuali e tributarie: vizio di motivazione, omessa pronuncia su questioni rilevanti (inidoneità delle ingiunzioni fiscali a costituire titolo per iscrizione ipotecaria; travalicamento dei termini di iscrizione a ruolo con decadenza degli enti; omissione di rimessione al primo giudice per errata evocazione di enti; ammissibilità dei motivi aggiunti e della prova prodotta in copia), nonché questioni di giurisdizione in ordine ai crediti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) il preavviso di iscrizione ipotecaria non è soggetto all'avviso di intimazione di cui al D.P.R. 602/1973, art. 50, e l'iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione forzata con quella disciplina; (ii) la giurisdizione sull'iscrizione ipotecaria dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento (tributari vs non tributari) e, nella specie, non sussisteva litisconsorzio necessario tra i diversi enti; (iii) le cartelle e le ingiunzioni notificate e non tempestivamente impugnate hanno consolidato le pretese, rendendo inammissibili le censure successive sull'iscrizione ipotecaria; (iv) la produzione in giudizio di copie degli atti è idonea a provare la notifica se corredata dall'avviso di ricevimento e la contestazione della conformità richiede specificità; (v) non era necessaria la rimessione al primo giudice per le irregolarità di notifica riferite a enti diversi, posto che non ricorreva litisconsorzio necessario. La Corte ha altresì rilevato l'insussistenza dei motivi di nullità e dell'omessa pronuncia e ha dichiarato dovuti eventuali oneri processuali (contributo unificato) a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
L'obbligo di avviso di intimazione previsto dall'art. 50, comma 2 non si applica al preavviso di iscrizione ipotecaria; l'iscrizione ipotecaria non è ricondotta alla disciplina dell'espropriazione forzata di cui a quell'articolo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e ss.
L'iscrizione ipotecaria trova fondamento nei ruoli e atti esecutivi allegati; la giurisdizione e l'ammissibilità delle impugnazioni dipendono dalla natura dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Richiamato in relazione alle questioni di competenza e procedimento davanti al giudice tributario; non ha determinato obbligo di rimessione al primo grado nella fattispecie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1
Per far valere vizi relativi ad atti anteriori autonomamente impugnabili (es. iscrizione a ruolo o cartella), l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria richiede che tali atti siano stati tempestivamente impugnati o che la loro notificazione sia contestata; la mancata impugnazione rende inammissibili censure ulteriori.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
Riferito alla disciplina dei motivi aggiunti e dei limiti di ammissibilità: i motivi aggiunti non possono servire a eludere i termini per impugnare atti presupposti che erano conoscibili.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Richiamato in ordine all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutti i punti decisivi; la Corte ha ritenuto che non vi sia omessa pronuncia quando il motivo è sostanzialmente incompatibile con la costruzione giuridica adottata dal giudice d'appello.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 e n. 5
Norme richiamate come base delle doglianze in cassazione (violazione di legge, nullità, omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi che vertevano su accertamenti di fatto già consolidati dai giudici di merito.
Codice civile, art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza da parte del destinatario di un atto notificato tramite avviso di ricevimento: l'avviso di ricevimento prova il perfezionamento della notifica salvo che il destinatario provi di essere stato senza sua colpa impossibilitato a prenderne cognizione.
Codice civile, art. 2719 c.c.
La copia di un atto ha efficacia probatoria e la contestazione della conformità all'originale richiede contestazioni specifiche e circostanziate; clausole generiche di impugnazione sono inefficaci.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Riferito alla disciplina del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente se dovuto.
D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5 conv. in L. n. 30 del 1997, art. 5, lett. e)
Richiamato con riferimento al potere di asseverazione degli atti da parte dell'agente della riscossione; la Corte ha escluso che le censure sul presunto limite del potere di asseverazione incidano sulla rilevanza probatoria delle copie prodotte ex art. 2719 c.c.
Massime di principio
- L'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria può essere preclusa se non sono state tempestivamente impugnate le cartelle/ingiunzioni che lo fondano: il giudice non esamina nel merito pretese già consolidate per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
- La giurisdizione sulla materia dell'iscrizione ipotecaria dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento (tributari vs non tributari); se coesistono crediti di natura diversa, ciascun giudice decide nel proprio ambito.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria non è assoggettato all'avviso di intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973 e non è qualificabile come atto di esecuzione forzata in quel senso.
- La produzione in giudizio di copie degli atti può essere sufficiente a provare la notifica se corredata dall'avviso di ricevimento; la contestazione della conformità della copia all'originale richiede indicazioni specifiche e circostanziate.
- L'erronea evocazione di un ente in luogo di altro non determina automaticamente la necessità di remissione al primo grado né la sussistenza del litisconsorzio necessario; occorre valutare se esista un interesse processuale che obblighi alla chiamata degli altri soggetti fin dal primo grado.
- Le censure in cassazione che attaccano accertamenti di fatto ripetuti in doppia conforme sono, per lo più, inammissibili: la Corte non riesamina i fatti così come accertati dai giudici di merito, salvo violazioni di legge manifeste.
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